Regolamento (UE) 2020/666
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/666 della Commissione del 18 maggio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 per quanto riguarda il rinnovo delle designazioni e la sorveglianza e il monitoraggio degli organismi notificati (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di designazione e controllo degli organismi notificati previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013. In risposta alla pandemia di Covid-19, consente per un periodo limitato il rinnovo delle designazioni senza seguire la procedura ordinaria, purché l’autorità nazionale effettui comunque una valutazione sulla competenza e capacità dell’organismo. Prevede inoltre misure di sorveglianza alternative quando le restrizioni sanitarie impediscono i controlli in loco, e impone obblighi di notifica alla Commissione tramite NANDO.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 introducendo deroghe temporanee per il rinnovo delle designazioni degli organismi notificati e per la loro sorveglianza durante la pandemia di Covid-19.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità designanti degli Stati membri, agli organismi notificati designati ai sensi delle direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE e, per riflesso, agli operatori del settore dei dispositivi medici che si avvalgono delle certificazioni rilasciate da tali organismi. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea ed il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le deroghe operano solo nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 25 maggio 2021 per i rinnovi delle designazioni, e riguardano in particolare le circostanze straordinarie connesse alla pandemia di Covid-19; per la sorveglianza, le misure speciali si applicano quando tali circostanze impediscono temporaneamente valutazioni in loco, audit osservati e attività analoghe. Il testo richiama il quadro normativo transitorio connesso al rinvio dell’applicazione del regolamento (UE) 2017/745 disposto dal regolamento (UE) 2020/561.
Rinnovo delle designazioni e sorveglianza degli organismi notificati durante la pandemia di Covid-19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/666 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 per adattare il sistema di designazione e controllo degli organismi notificati alle difficoltà operative causate dalla pandemia di Covid-19. La misura si colloca nel contesto del rinvio di un anno dell’applicazione di parti del regolamento (UE) 2017/745, così da evitare vuoti di continuità nella certificazione dei dispositivi medici e possibili carenze di prodotti essenziali nell’Unione.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le restrizioni di viaggio, il distanziamento sociale e l’assorbimento di risorse pubbliche nella gestione dell’emergenza hanno reso difficoltoso rispettare le procedure ordinarie di rinnovo della designazione e le ordinarie attività di sorveglianza. Il regolamento mira quindi a consentire, in via temporanea e circoscritta, il rinnovo delle designazioni in scadenza e a preservare un livello minimo di controllo sugli organismi notificati, senza compromettere la sicurezza dei pazienti.
Rinnovo derogatorio della designazione
L’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 è integrato con un paragrafo 6 che consente, dal 19 maggio 2020 al 25 maggio 2021, il rinnovo della designazione di un organismo notificato senza seguire la procedura ordinaria di cui all’articolo 3. La deroga opera solo in presenza di circostanze straordinarie connesse al Covid-19 e tiene conto del fatto che il nuovo quadro del regolamento (UE) 2017/745, come rinviato dal regolamento (UE) 2020/561, diventa applicabile in un momento successivo.
La semplificazione non elimina il controllo sostanziale: l’autorità designante deve comunque valutare se l’organismo abbia mantenuto la competenza e la capacità necessarie per svolgere i compiti per cui è stato designato. Il rinnovo deve essere adottato prima della scadenza della designazione originaria e non può prolungarsi oltre il 26 maggio 2021.
Obblighi di notifica e ruolo della Commissione
Le decisioni di rinnovo adottate in deroga devono essere notificate alla Commissione tramite il sistema NANDO, con indicazione delle motivazioni di merito. La Commissione può richiedere la documentazione e i risultati della valutazione posti a fondamento del rinnovo, nonché gli esiti delle attività di sorveglianza e monitoraggio correlate. Il meccanismo rafforza la trasparenza e consente un controllo di coerenza a livello dell’Unione, ferma restando la competenza degli Stati membri a decidere sulle designazioni e sui rinnovi.
Sorveglianza e monitoraggio in condizioni eccezionali
L’articolo 5, paragrafo 1, è modificato per disciplinare l’ipotesi in cui le circostanze eccezionali legate al Covid-19 impediscano temporaneamente all’autorità designante di effettuare valutazioni in loco, audit osservati e altre attività ordinarie di controllo. In tale caso, l’autorità deve adottare misure alternative per assicurare, per quanto possibile, un adeguato livello di sorveglianza.
In particolare, essa deve valutare un congruo numero di revisioni effettuate dall’organismo notificato sulla documentazione tecnica del fabbricante, comprese le valutazioni cliniche, ed esaminare le eventuali modifiche intervenute nelle prescrizioni generali e organizzative di cui all’allegato II dall’ultima visita in loco, oltre alle attività successivamente svolte dall’organismo nell’ambito della sua designazione.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 18 maggio 2020 ed è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Deroga temporanea per il rinnovo delle designazioni
Inserito l’articolo 4, paragrafo 6, nel regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013. Tra il 19 maggio 2020 e il 25 maggio 2021 l’autorità designante di uno Stato membro può rinnovare la designazione di un organismo notificato senza ricorrere alle procedure ordinarie di cui all’articolo 3, quando ciò sia legato alle circostanze straordinarie della pandemia di Covid-19 e al rinvio dell’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 disposto dal regolamento (UE) 2020/561.
Valutazione minima obbligatoria per il rinnovo
Anche in regime derogatorio, l’autorità designante deve effettuare una valutazione volta a verificare che l’organismo notificato abbia mantenuto la competenza e la capacità di svolgere i compiti per i quali è stato designato. Il rinnovo deve essere adottato prima della scadenza della designazione precedente e perde automaticamente validità al più tardi il 26 maggio 2021.
Notifica alla Commissione e controllo europeo
Le decisioni di rinnovo adottate ai sensi della deroga devono essere comunicate alla Commissione tramite il sistema informativo NANDO, con indicazione delle motivazioni di merito. La Commissione può chiedere all’autorità designante i risultati della valutazione a supporto del rinnovo e gli esiti delle attività di sorveglianza e monitoraggio, comprese quelle di cui all’articolo 5.
Sorveglianza e monitoraggio in caso di impedimenti legati al Covid-19
Modificato l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013. Se circostanze eccezionali legate alla pandemia impediscono temporaneamente valutazioni in loco di sorveglianza e audit osservati, l’autorità designante deve adottare misure per garantire, per quanto possibile, un adeguato livello di sorveglianza e valutare un congruo numero di revisioni svolte dall’organismo notificato relative alla documentazione tecnica e alle valutazioni cliniche del fabbricante.
Verifica di modifiche organizzative e prescrizioni applicabili
Nell’ambito della sorveglianza alternativa, l’autorità designante deve esaminare le eventuali modifiche intervenute rispetto alle prescrizioni generali e organizzative di cui all’allegato II dall’ultima valutazione in loco, nonché le attività successivamente svolte dall’organismo notificato nell’ambito della sua designazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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