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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/708

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/708 della Commissione del 19 maggio 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Brousse du Rove» (DOP)]

Normativa europea32020R0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/708 iscrive la denominazione "Brousse du Rove" nel registro delle denominazioni di origine protette. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" e il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Brousse du Rove".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione "Brousse du Rove" riconosciuta come DOP e, quindi, al prodotto agricolo/alimentare corrispondente classificato come formaggio. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile; il regolamento riguarda esclusivamente la registrazione della denominazione, senza disciplinare in dettaglio il disciplinare di produzione nel testo fornito.

Registrazione della DOP "Brousse du Rove"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/708 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione "Brousse du Rove" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato come base giuridica della decisione.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione della denominazione, presentata dalla Francia, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini previsti dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione procede alla registrazione.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Brousse du Rove" è registrata come DOP. Il testo specifica inoltre che la denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamando così la classificazione settoriale applicabile ai fini della registrazione.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa altresì il carattere obbligatorio e la diretta applicabilità del regolamento in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sull’ordinamento dell’Unione e sulla tutela della denominazione registrata.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Brousse du Rove"

L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Brousse du Rove" come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.3 "Formaggi" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine protetteindicazioni geograficheagricolturaalimentarequalità dei prodotti

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