Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/694

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/694 della Commissione del 18 maggio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Tomme des Pyrénées» (IGP)]

Normativa europea32020R0694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP «Tomme des Pyrénées». La Commissione ha esaminato la domanda della Francia, ha pubblicato la richiesta di modifica e, in assenza di opposizioni, ha autorizzato l’aggiornamento del disciplinare. L’atto è immediatamente rilevante per il regime di tutela della denominazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP «Tomme des Pyrénées».

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta «Tomme des Pyrénées», registrata nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/96, e riguarda l’approvazione a livello UE della modifica del relativo disciplinare proposta dalla Francia. Produce effetti in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento direttamente applicabile; l’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non contiene esclusioni settoriali o territoriali ulteriori.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP «Tomme des Pyrénées»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/694 della Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione «Tomme des Pyrénées» (IGP). L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Francia.

Contesto normativo e procedura

La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 quale base giuridica dell’adozione. In base all’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, la Commissione ha esaminato la domanda francese relativa alla modifica del disciplinare della IGP, già registrata in forza del regolamento (CE) n. 1107/96.

Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione rileva inoltre che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Effetto giuridico dell’atto

Alla luce dell’assenza di opposizioni, la Commissione approva la modifica del disciplinare pubblicata in Gazzetta ufficiale per la denominazione «Tomme des Pyrénées» (IGP). Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Portata pratica

Per gli operatori interessati alla filiera della «Tomme des Pyrénées», l’atto rileva ai fini dell’adeguamento del disciplinare applicabile alla denominazione protetta. Non introduce ulteriori regole sostanziali nel testo fornito, ma rende operativa sul piano unionale la modifica approvata della specifica disciplinare.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione «Tomme des Pyrénées» (IGP), ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 e in particolare dell’articolo 52, paragrafo 2.

Iter procedurale e assenza di opposizioni

La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a). Non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la modifica è stata approvata.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichedenominazioni di origine e indicazioni geografiche protetteprodotti agricoli e alimentaridiritto alimentareprocedura amministrativa europea

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.