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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1182

Regolamento delegato (UE) 2020/1182 della Commissione del 19 maggio 2020 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco europeo delle classificazioni armonizzate di sostanze pericolose previsto dal CLP, recependo i pareri dell’ECHA e del comitato per la valutazione dei rischi. Introduce nuove voci, modifica numerose classificazioni esistenti e sopprime alcune voci obsolete. Per alcune sostanze, come il piombo massivo e il 2-butossietanolo, l’aggiornamento è parziale o rinviato in attesa di ulteriori valutazioni scientifiche. L’applicazione è differita al 1° marzo 2022, con possibilità di anticipazione volontaria da parte dei fornitori.

Modifica l’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiornare la classificazione ed etichettatura armonizzate di numerose sostanze chimiche.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze e alle miscele soggette al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in particolare ai fornitori che immettono sul mercato sostanze/miscele classificate, etichettate e imballate nell’Unione europea. L’intervento riguarda la tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, con inserimento, sostituzione e soppressione di voci di classificazione armonizzata; il regolamento è testo rilevante ai fini del SEE. L’applicazione decorre dal 1° marzo 2022, con facoltà di applicazione volontaria anticipata prima di tale data. Restano esclusi o rinviati specifici aggiornamenti per il piombo massivo e per la classe di pericolo per inalazione del 2-butossietanolo, in attesa di parere rivisto del comitato per la valutazione dei rischi.

Regolamento delegato (UE) 2020/1182: aggiornamento della classificazione armonizzata CLP

Il regolamento interviene sul sistema europeo di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), aggiornando l’allegato VI, parte 3, tabella 3, in funzione del progresso tecnico e scientifico. L’atto si fonda sull’articolo 37, paragrafo 5, del CLP e tiene conto dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA, oltre che delle osservazioni delle parti interessate.

Finalità e contesto

L’obiettivo è allineare l’elenco delle classificazioni armonizzate delle sostanze pericolose ai più recenti dati scientifici. Il regolamento inserisce nuove voci, aggiorna numerose classificazioni già vigenti e sopprime alcune voci non più attuali. In alcuni casi, il legislatore delegato ha scelto un approccio prudenziale, rinviando l’aggiornamento di specifiche classi di pericolo in attesa di ulteriori valutazioni dell’ECHA.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda le sostanze e le miscele disciplinate dal CLP, con effetti diretti per fabbricanti, importatori, distributori e altri fornitori che immettono tali prodotti sul mercato dell’Unione. L’aggiornamento incide sulla tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, che contiene le classificazioni armonizzate da usare ai fini di classificazione, etichettatura e imballaggio. Il regolamento è rilevante anche ai fini del SEE.

Nuove voci inserite nell’allegato

L’allegato del regolamento aggiunge molte sostanze con classificazione armonizzata nuova. Tra le principali, figurano:

  • acido nitrico fino al 70%;
  • fibre di carburo di silicio con determinate caratteristiche dimensionali;
  • trimetossivinilsilano e tris(2-metossietossi)vinilsilano;
  • dimetil disolfuro;
  • rame granulato;
  • bis(N-idrossi-N-nitrosocicloesilamminato-O,O’)rame [Cu-HDO];
  • diottil dilaurato e derivati dello stannano;
  • dibenzo[a,l]pirene;
  • ipconazolo, tetraglima, paclobutrazolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo;
  • geraniolo, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, MCPA tioetile, diisottilftalato;
  • flupyradifurone, thiencarbazone-metile, acido L-(+)-lattico, 2-metossietil-acrilato;
  • acido gliossilico, N-(idrossimetil)glicinato di sodio, K-HDO, mecetronio etilsolfato;
  • mefentrifluconazolo, oxathiapiprolin, zinco piritione, flurocloridone, DCOIT, MBIT;
  • fluxapyroxad, N-(idrossimetil)acrilammide (NMA), penflufen, iprovalicarb, siltiofam;
  • estratto di margosa. Per ciascuna voce sono indicate le corrispondenti classi di pericolo, le frasi H, i pittogrammi, le avvertenze, eventuali limiti di concentrazione specifici e fattori M.

Voci sostituite e classificazioni aggiornate

Numerose voci già presenti nell’allegato sono sostituite con nuove formulazioni, in particolare per:

  • acido nitrico oltre il 70%;
  • ottametilciclotetrasilossano (D4);
  • pirimifos-metile;
  • fosfina;
  • diclorodiottilstannano;
  • DOTE;
  • polvere di piombo;
  • 2-butossietanolo;
  • etere diglicidilico di resorcinolo;
  • tribenuron-metile;
  • azossistrobina;
  • etofumesato;
  • 2,4-dinitrofenolo;
  • mesotrione;
  • octilinone;
  • imexazol;
  • exitiazox;
  • pimetrozina;
  • imiprotrina;
  • butanonossima;
  • perossido di bis(α,α-dimetilbenzile). Le modifiche riguardano sia la classificazione pericolosa sia, quando previsti, i limiti di concentrazione specifici, i fattori M e le STA (stima della tossicità acuta).

Casi particolari: piombo e 2-butossietanolo

Per la sostanza piombo, il comitato aveva suggerito di applicare la medesima classificazione ambientale alla forma massiva e alla polvere. Tuttavia, per il minor tasso di dissoluzione della forma massiva, per la struttura del metallo e alla luce di nuovi dati scientifici, la classificazione ambientale della forma massiva non viene inserita in questa fase; la questione resta aperta in attesa di un parere riveduto.

Per il 2-butossietanolo, nuovi dati scientifici sulla tossicità acuta per inalazione hanno indotto a non aggiornare tale specifica classe di pericolo nell’allegato VI finché il comitato non avrà rivalutato la sostanza. Le altre classi di pericolo del parere, invece, sono recepite.

Esclusioni e soppressioni

L’allegato sopprime le voci corrispondenti ai numeri di sostanza 601-064-00-8 e 607-693-00-4. Si tratta di un aggiornamento tecnico della banca dati di classificazione armonizzata, coerente con la revisione periodica del CLP.

Entrata in vigore, applicazione e regime transitorio

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° marzo 2022. Fino a tale data, i fornitori possono comunque adottare volontariamente le nuove classificazioni, etichettature e modalità di imballaggio. La ratio del differimento è consentire l’adeguamento pratico delle etichette e degli imballaggi, nonché lo smaltimento delle scorte esistenti e l’adempimento di eventuali obblighi collegati, inclusi quelli derivanti dal regolamento REACH e dal regolamento sui biocidi.

Disposizioni principali

Aggiornamento della tabella 3 dell’allegato VI del CLP

L’articolo 1 modifica la tabella 3 dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per allineare le classificazioni armonizzate al progresso tecnico e scientifico, sulla base dei pareri del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA e delle osservazioni degli interessati.

Nuove classificazioni armonizzate introdotte

L’allegato inserisce nuove voci per numerose sostanze, tra cui acido nitrico fino al 70%, fibre di carburo di silicio, trimetossivinilsilano, tris(2-metossietossi)vinilsilano, dimetil disolfuro, rame granulato, Cu-HDO, diottil dilaurato, dibenzo[a,l]pirene, ipconazolo, tetraglima, paclobutrazolo, 2,2-bis(bromometil)propano-1,3-diolo, geraniolo, 2-(4-terz-butilbenzil)propionaldeide, MCPA tioetile, diisottilftalato, flupyradifurone, thiencarbazone-metile, acido L-(+)-lattico, 2-metossietil-acrilato, acido gliossilico, N-(idrossimetil)glicinato di sodio, K-HDO, mecetronio etilsolfato, mefentrifluconazolo, oxathiapiprolin, zinco piritione, flurocloridone, DCOIT, MBIT, fluxapyroxad, NMA, penflufen, iprovalicarb, siltiofam, estratto di margosa e altri, con relative indicazioni di pericolo, pittogrammi, avvertenze, limiti di concentrazione specifici e fattori M.

Modifica di classificazioni già esistenti

Vengono sostituite le voci di sostanze già presenti nell’allegato, tra cui acido nitrico oltre il 70%, ottametilciclotetrasilossano (D4), pirimifos-metile, fosfina, diclorodiottilstannano, DOTE, polvere di piombo, 2-butossietanolo, etere diglicidilico di resorcinolo, tribenuron-metile, azossistrobina, etofumesato, 2,4-dinitrofenolo, mesotrione, octilinone, imexazol, exitiazox, pimetrozina, imiprotrina, butanonossima e perossido di bis(α,α-dimetilbenzile), con aggiornamento delle classi di pericolo, delle indicazioni H, dei fattori M e delle STA.

Esclusioni e rinvii specifici per alcune sostanze

Per il piombo, il comitato aveva proposto una classificazione ambientale uniforme per forma massiva e in polvere, ma la forma massiva non è inclusa in attesa di un parere riveduto, anche per nuovi dati scientifici. Per il 2-butossietanolo non viene aggiornata la classificazione relativa alla tossicità acuta per inalazione, in attesa di rivalutazione scientifica, mentre restano incluse le altre classi di pericolo del parere.

Soppressione di voci obsolete

L’allegato prevede la soppressione delle voci corrispondenti ai numeri di sostanza 601-064-00-8 e 607-693-00-4.

Entrata in vigore e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° marzo 2022. Prima di tale data, sostanze e miscele possono già essere classificate, ეტichettate e imballate conformemente al regolamento modificato.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheclassificazione ed etichettaturasicurezza dei prodottisalute e sicurezzaambiente

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