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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/672

Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid‐19

Normativa europea32020R0672

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il meccanismo SURE, con cui l’Unione concede prestiti agli Stati membri per attenuare i rischi di disoccupazione e sostenere la spesa pubblica collegata alla crisi Covid-19. L’assistenza è subordinata a condizioni, procedure di richiesta e decisione del Consiglio, e opera entro un massimale complessivo di 100 miliardi di euro. Il sistema è sorretto da garanzie degli Stati membri, da regole prudenziali sul portafoglio prestiti e da obblighi di monitoraggio e rendicontazione periodica della Commissione.

Istituzione dello strumento europeo temporaneo SURE per concedere assistenza finanziaria agli Stati membri colpiti dalla crisi Covid-19, al fine di sostenere regimi di riduzione dell’orario lavorativo, misure analoghe e talune misure sanitarie.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione che, a decorrere dal 1° febbraio 2020, abbiano subito o rischino di subire gravi perturbazioni economiche e un aumento repentino e severo della spesa pubblica a causa di misure nazionali direttamente connesse all’epidemia di Covid-19. L’assistenza riguarda in via prioritaria regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, nonché, ove pertinente, determinate misure di carattere sanitario, in particolare sul luogo di lavoro. Il regolamento non si applica al Regno Unito né nel Regno Unito; nel testo, il Regno Unito è escluso dai riferimenti agli Stati membri. Lo strumento è temporaneo e la disponibilità per l’adozione delle decisioni di assistenza è limitata al 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga semestrale.

Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio che istituisce lo strumento europeo di sostegno temporaneo SURE

Il regolamento istituisce un meccanismo di assistenza finanziaria temporanea dell’Unione per rispondere alla crisi economico-sociale determinata dall’epidemia di Covid-19. La base giuridica è l’articolo 122 TFUE, richiamato nei considerando come fondamento per misure solidaristiche verso gli Stati membri in difficoltà per circostanze eccezionali fuori dal loro controllo.

Contesto, finalità e logica dell’intervento

Il legislatore dell’Unione evidenzia che la pandemia ha prodotto effetti gravi e dirompenti sui sistemi economici nazionali, con aumento della spesa pubblica, sconvolgimenti sociali e forte pressione sui mercati del lavoro. In tale quadro, SURE è concepito come strumento coordinato, rapido ed efficace per attenuare l’impatto occupazionale della crisi, sostenendo soprattutto i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, anche per i lavoratori autonomi, oltre a talune spese di natura sanitaria collegate alla protezione sul luogo di lavoro.

Ambito di applicazione e presupposti di accesso

L’articolo 1 delimita l’oggetto del regolamento e chiarisce che l’assistenza finanziaria è destinata agli Stati membri che subiscano o rischino di subire gravi perturbazioni economiche dovute al Covid-19. L’articolo 3 richiede, ai fini dell’accesso, che la spesa pubblica effettiva ed eventualmente programmata sia aumentata in modo repentino e severo dal 1° febbraio 2020 per effetto di misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario di lavoro o a misure analoghe. Le misure sanitarie possono essere finanziate ove pertinenti, ma il sostegno è prioritariamente orientato alla tutela dell’occupazione e del reddito.

Natura e struttura dell’assistenza finanziaria

Lo strumento non eroga sovvenzioni, bensì prestiti concessi dall’Unione allo Stato membro beneficiario, come stabilito dall’articolo 4. La Commissione è autorizzata ad assumere i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di ottimizzare i costi di finanziamento e salvaguardare la reputazione dell’Unione come emittente. L’articolo 5 fissa il tetto complessivo dell’assistenza a 100 miliardi di euro per tutti gli Stati membri.

Procedura di concessione e contenuto della decisione del Consiglio

L’assistenza è attivata con decisione di esecuzione del Consiglio, adottata su proposta della Commissione, ai sensi dell’articolo 6. Prima della proposta, la Commissione consulta senza indugio lo Stato membro interessato, verifica l’aumento di spesa e raccoglie le evidenze necessarie; inoltre accerta il rispetto delle regole prudenziali dell’articolo 9. La decisione del Consiglio deve fissare elementi operativi essenziali: importo del prestito, scadenza media massima, formula del prezzo, numero massimo di rate, periodo di disponibilità e altre regole dettagliate, oltre a una valutazione del rispetto delle condizioni e alla descrizione dei regimi o delle misure sanitarie finanziabili.

Erogazione, termini finanziari e accordo di prestito

Il prestito è erogato in rate, ai sensi dell’articolo 7. L’articolo 8 precisa che le operazioni sono effettuate in euro e che le condizioni del prestito sono disciplinate da un accordo di prestito tra Commissione e Stato membro beneficiario, nel quale devono confluire le clausole previste dall’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Su richiesta dello Stato membro, la Commissione può rifinanziare tutto o parte del prestito iniziale o ristrutturarne le condizioni finanziarie, con informativa al comitato economico e finanziario.

Regole prudenziali e sostenibilità del portafoglio

Per garantire compatibilità con il quadro finanziario pluriennale e con i massimali delle risorse proprie, l’articolo 9 introduce limiti prudenziali: la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri con la maggiore esposizione non può superare il 60% del massimale complessivo; l’importo dovuto dall’Unione in un dato anno non può superare il 10% dello stesso massimale. La Commissione può anche rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione, se necessario.

Garanzie degli Stati membri e meccanismo di copertura

Lo strumento è sostenuto da contributi degli Stati membri sotto forma di garanzie, disciplinate dall’articolo 11. Tali garanzie devono essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta, e sono regolate da accordi bilaterali con la Commissione. L’attivazione avviene proporzionalmente alla quota di reddito nazionale lordo di ciascuno Stato membro; se uno Stato non adempie, la Commissione può richiedere attivazioni aggiuntive agli altri Stati membri, restando fermo l’obbligo del primo e prevedendosi il rimborso delle somme aggiuntive con gli importi recuperati. Prima di attivare le garanzie, la Commissione può valutare se utilizzare il margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie, ma tale valutazione non modifica la natura delle garanzie stesse.

Disponibilità temporale, proroga e monitoraggio

L’articolo 12 subordina la disponibilità dello strumento al contributo di tutti gli Stati membri per almeno il 25% dell’importo massimo e in proporzione al rispettivo RNL. Il periodo di disponibilità scade il 31 dicembre 2022; il Consiglio può prorogarlo, su proposta della Commissione, di ulteriori sei mesi per volta qualora permangano le gravi perturbazioni economiche causate dal Covid-19. La Commissione deve riferire ogni sei mesi, ai sensi dell’articolo 14, sul ricorso all’assistenza, sugli importi residui da liquidare, sul calendario di rimborso e sulla persistenza delle circostanze eccezionali, potendo formulare contestualmente una proposta di proroga.

Controlli, audit e obblighi informativi degli Stati membri beneficiari

L’articolo 13 impone che l’accordo di prestito contenga disposizioni di controllo e audit. Se la domanda di assistenza si fonda anche su spesa pubblica programmata, lo Stato membro deve informare la Commissione ogni sei mesi sullo stato di esecuzione di tale spesa. Questo assetto mira a garantire tracciabilità dell’uso dei fondi e verifica della corrispondenza tra fabbisogno dichiarato e attuazione effettiva.

Esclusione del Regno Unito ed entrata in vigore

L’articolo 15 esclude il Regno Unito dall’ambito applicativo del regolamento, in coerenza con la disciplina del recesso. L’articolo 16 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e conferma l’applicabilità diretta del regolamento in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione e finalità dello strumento SURE

L’articolo 1 istituisce lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE). Lo strumento serve a fronteggiare l’impatto socioeconomico del Covid-19 e a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe per lavoratori dipendenti e autonomi, oltre a determinate misure sanitarie.

Natura integrativa rispetto alle misure nazionali

L’articolo 2 precisa che lo strumento integra le misure nazionali degli Stati membri colpiti, fornendo assistenza finanziaria per far fronte all’aumento repentino e severo della spesa pubblica collegata agli effetti economici, sociali e sanitari diretti dell’epidemia.

Condizioni per accedere all’assistenza

L’articolo 3 consente la richiesta di assistenza quando la spesa pubblica effettiva ed eventualmente programmata sia aumentata in modo repentino e severo dal 1° febbraio 2020 per misure nazionali direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o misure analoghe. Gli Stati beneficiari devono utilizzare l’assistenza principalmente per tali regimi e, se del caso, per pertinenti misure sanitarie.

Forma dell’assistenza e ricorso ai mercati

L’articolo 4 stabilisce che l’assistenza assume la forma di un prestito concesso dall’Unione allo Stato membro interessato. La Commissione, previa decisione di esecuzione del Consiglio, è autorizzata ad assumere prestiti per conto dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie, nel momento più opportuno per ottimizzare i costi di finanziamento.

Massimale complessivo

L’articolo 5 fissa l’importo massimo dell’assistenza finanziaria in 100.000.000.000 EUR per tutti gli Stati membri.

Procedura di richiesta e decisione del Consiglio

L’articolo 6 prevede che l’assistenza sia resa disponibile con decisione di esecuzione del Consiglio, su proposta della Commissione. Prima della proposta, la Commissione consulta lo Stato membro interessato e verifica l’aumento della spesa pubblica e il rispetto delle regole prudenziali di cui all’articolo 9. La decisione del Consiglio deve indicare importo del prestito, scadenza media massima, formula del prezzo, numero massimo di rate, periodo di disponibilità, altre regole dettagliate, nonché la valutazione delle condizioni e la descrizione dei regimi o delle misure finanziabili.

Erogazione in rate

L’articolo 7 dispone che il prestito sia erogato in rate.

Assunzione e concessione dei prestiti; accordo di prestito

L’articolo 8 stabilisce che le operazioni di assunzione e concessione di prestiti sono effettuate in euro. Le caratteristiche del prestito sono definite in un accordo di prestito tra Stato membro beneficiario e Commissione, che deve contenere le clausole richieste dall’articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Su richiesta dello Stato membro e se ciò consente un miglioramento del tasso, la Commissione può rifinanziare o ristrutturare il prestito; il comitato economico e finanziario ne è informato.

Regole prudenziali sul portafoglio

L’articolo 9 prevede che la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri con la maggiore esposizione non superi il 60% del massimale complessivo e che l’importo dovuto dall’Unione in un dato anno non superi il 10% di tale massimale. Se necessario, la Commissione può rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione.

Gestione amministrativa e conto dedicato

L’articolo 10 disciplina l’amministrazione dei prestiti con la Banca centrale europea. Lo Stato membro beneficiario deve aprire un conto speciale presso la banca centrale nazionale e trasferire, 20 giorni lavorativi TARGET2 prima della scadenza, capitale e interessi dovuti su un conto presso il Sistema europeo di banche centrali.

Garanzie degli Stati membri

L’articolo 11 consente agli Stati membri di contribuire mediante garanzie, che devono essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta. La Commissione conclude accordi con gli Stati membri contributori e l’attivazione delle garanzie avviene proporzionalmente alla quota di ciascuno sul reddito nazionale lordo dell’Unione. Se uno Stato non adempie, la Commissione può attivare garanzie aggiuntive presso gli altri Stati membri; gli importi recuperati sono usati per rimborsare i contributi aggiuntivi. Prima dell’attivazione, la Commissione può valutare l’uso del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie, senza incidere sulla natura delle garanzie.

Disponibilità temporale dello strumento

L’articolo 12 stabilisce che lo strumento è reso disponibile solo dopo che tutti gli Stati membri abbiano contribuito per almeno il 25% dell’importo massimo e con quote proporzionali al reddito nazionale lordo. Il periodo di disponibilità per adottare decisioni di assistenza si conclude il 31 dicembre 2022; il Consiglio può prorogarlo di sei mesi per volta se la Commissione constata che persistono le gravi perturbazioni economiche.

Controllo, audit e monitoraggio della spesa programmata

L’articolo 13 impone che l’accordo di prestito contenga disposizioni su controlli e audit. Se la richiesta si fonda anche su spesa pubblica programmata, lo Stato membro beneficiario deve informare la Commissione ogni sei mesi sullo stato di esecuzione di tali spese.

Rendicontazione della Commissione

L’articolo 14 prevede una relazione della Commissione entro sei mesi da quando lo strumento diventa disponibile e poi ogni sei mesi. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, al comitato economico e finanziario e al comitato per l’occupazione e riguarda uso dell’assistenza, importi ancora da liquidare, calendario di rimborso e persistenza delle circostanze eccezionali. Se del caso, la relazione è accompagnata da una proposta di proroga.

Esclusione del Regno Unito

L’articolo 15 esclude l’applicazione del regolamento al Regno Unito e nel Regno Unito, precisando che in questo regolamento il Regno Unito non rientra nei riferimenti agli Stati membri.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 16 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieoccupazionesostegno finanziario agli stati membripolitica socialesanità pubblicamercati finanziari

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