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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/709

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/709 della Commissione del 20 maggio 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Jambon de Bayonne» (IGP)]

Normativa europea32020R0709

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva una modifica non minore del disciplinare della IGP "Jambon de Bayonne", ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Francia, l’ha pubblicata per la fase di opposizione e, non essendo pervenute opposizioni, ha disposto l’approvazione. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della IGP "Jambon de Bayonne".

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica protetta/indicazione geografica protetta "Jambon de Bayonne" registrata nel registro UE dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda gli operatori che producono, trasformano o commercializzano il prodotto nel rispetto del disciplinare modificato, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Non disciplina il contenuto sostanziale della modifica, ma ne approva l’adozione a livello UE dopo la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Approvazione della modifica del disciplinare della IGP "Jambon de Bayonne"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/709 approva una modifica non minore del disciplinare della denominazione "Jambon de Bayonne" riconosciuta come indicazione geografica protetta. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e segue la procedura di esame, pubblicazione e possibile opposizione prevista da tale atto.

Contesto procedurale

La Commissione indica di aver esaminato la domanda presentata dalla Francia per la modifica del disciplinare della IGP "Jambon de Bayonne", già registrata con il regolamento (CE) n. 2139/98. Poiché la modifica è stata qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), così da consentire eventuali opposizioni.

Mancanza di opposizioni e approvazione

La Commissione rileva che, entro il termine previsto, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Di conseguenza, la modifica del disciplinare deve essere approvata e viene formalmente approvata dall’articolo 1 del regolamento.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’assetto disciplinare della IGP interessata.

Disposizioni principali

Approvazione della modifica del disciplinare

L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa alla denominazione "Jambon de Bayonne" (IGP).

Base procedurale e qualificazione della modifica

La Commissione si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare sugli articoli 52, paragrafo 2, 53, paragrafo 1, primo comma, e 53, paragrafo 2. La modifica è qualificata come non minore, con conseguente pubblicazione della domanda ai fini dell’eventuale opposizione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Assenza di opposizioni

Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha proceduto all’approvazione della modifica.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariagroalimentare

Testo integrale

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