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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02981/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente gestore)

La controversia

La controversia nasce da infiltrazioni di acque putride e meteoriche provenienti da una condotta fognaria danneggiata e adiacente all'opificio degli attori. In un precedente procedimento cautelare era stato ordinato ai convenuti di riparare la condotta. Gli attori agirono poi per ottenere il risarcimento dei danni all'opificio e ai locali di proprietà, sostenendo che la rottura della condotta fosse la causa, o comunque una concausa, delle lesioni strutturali dell'immobile e dei pregiudizi economici subiti dall'attività. Il tribunale riconobbe la responsabilità dell'ente gestore quale custode della condotta ai sensi dell'art. 2051 c.c., condannandolo a risarcire l'oleificio per parte dei danni, ma respingendo le domande dei soci pro quota e la richiesta di danno all'immagine. In appello, gli originari attori contestarono la lettura delle risultanze peritali, dedussero l'erronea esclusione del nesso causale tra rottura della condotta e danni al fabbricato, invocarono il concorso di cause ex artt. 40 e 41 c.p. e art. 2055 c.c., e sostennero che il danno all'immagine/reputazione dovesse essere desunto per presunzioni semplici dalle testimonianze rese sui rimborsi ai clienti e sulla percezione della contaminazione del prodotto. La Corte d'appello respinse integralmente l'appello, ritenendo non provato che le lesioni del fabbricato fossero riconducibili alla rottura della fognatura e non adeguatamente allegato/provato il danno all'immagine. Il ricorso per cassazione fu articolato in quattro motivi: omesso esame di fatto decisivo sul nesso causale; violazione delle norme sulla causalità e sul concorso di cause; omesso esame e violazione delle norme sulle presunzioni semplici per il nesso causale; violazione dell'art. 2729 c.c. per il diniego del danno all'immagine e reputazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati tutti e quattro i motivi. Ha confermato che la Corte d'appello aveva esaminato le consulenze tecniche e motivato in modo congruo l'insussistenza della prova del nesso eziologico tra la rottura della condotta fognaria e le lesioni strutturali del fabbricato, evidenziando che il CTU aveva prospettato al più un'ipotesi possibilistica e che l'elaborato non consentiva di affermare che i danni fossero oggettivamente riconducibili alla condotta. Quanto ai motivi sulla causalità e sulle presunzioni, la Suprema Corte ha ribadito che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione delle prove, e che la censura ex art. 2729 c.c. non può risolversi nella proposta di una diversa lettura probabilistica del materiale istruttorio. Sul danno all'immagine, ha confermato che la persona giuridica deve allegare e provare il pregiudizio concreto, anche mediante presunzioni, ma che nel caso concreto erano stati dedotti solo elementi generici e non idonei a fondare la prova del danno. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i vizi dedotti in cassazione; il semplice cattivo apprezzamento delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per la responsabilità aquiliana

  • art. 2051 c.c.

    richiamato nel giudizio di merito per la responsabilità del custode della condotta fognaria

  • art. 2055 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere il concorso di cause o la responsabilità solidale

  • art. 40 c.p.

    richiamato in tema di nesso causale tra condotta ed evento

  • art. 41 c.p.

    richiamato in tema di concorso di cause e irrilevanza delle cause sopravvenute non autonome

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici devono essere fondate su fatti gravi, precisi e concordanti; non basta proporre inferenze probabilistiche alternative

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la denuncia di motivazione inesistente o apparente è l'unico profilo rilevante, non il mero difetto di sufficienza motivazionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente quanto all'onere di allegazione e prova del danno e del nesso causale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di responsabilità civile da cose in custodia, il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno; se la consulenza tecnica offre solo ipotesi possibilistiche o non consente di affermare la riconducibilità concreta dell'evento alla cosa, la domanda risarcitoria non può essere accolta.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione del merito o delle risultanze istruttorie; l'omessa considerazione di singoli elementi probatori non basta se il fatto storico è stato comunque esaminato.
  • La deduzione di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia applicato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza o abbia negato tali requisiti a fatti che li possedevano; non è invece sufficiente prospettare una diversa inferenza probabilistica.
  • Il danno non patrimoniale o all'immagine in capo a una persona giuridica non si presume in re ipsa: deve essere allegato e provato in concreto, anche mediante presunzioni semplici, ma con elementi specifici, gravi e concordanti idonei a dimostrare la lesione e il pregiudizio effettivo.
  • Se manca la prova del fatto costitutivo principale del pregiudizio lamentato, non è utile invocare un ulteriore supplemento istruttorio meramente esplorativo, né spostare la controversia su una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaCompensatio lucri cum damno

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