Sentenza del 10/06/2016 n. 11959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava una cartella TARSU relativa all'anno 2007 e agli immobili carcerari. Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva ritenuto illegittime le tariffe perché determinate dalla Giunta Municipale anziché dal Consiglio Comunale e aveva applicato agli immobili penitenziari la tariffa prevista per le abitazioni. Il Comune ha sostenuto, da un lato, la legittimità della competenza della Giunta alla determinazione o variazione delle tariffe e, dall'altro, la legittimità dell'applicazione di una tariffa differenziata per strutture assimilabili agli esercizi alberghieri o comunque a utenze non domestiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del Comune e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che, per l'anno 2007, in base al TUEL, la competenza del Consiglio Comunale riguarda l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, mentre la determinazione delle aliquote e delle tariffe spetta in via residuale alla Giunta, nei limiti stabiliti dalla legge e dal Consiglio Comunale. Inoltre, ha ritenuto astrattamente legittima l'applicazione di tariffe differenziate tra utenze domestiche e non domestiche e tra abitazioni ed esercizi alberghieri o strutture assimilabili. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 32
Nel regime previgente al TUEL, il Consiglio Comunale aveva competenza in materia di istituzione, ordinamento e determinazione delle aliquote dei tributi locali, salvo il caso in cui la Giunta si limitasse a dare esecuzione a decisioni consiliari.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
Il Consiglio Comunale è competente per l'istituzione e l'ordinamento dei tributi; la determinazione delle relative aliquote e tariffe è attribuita alla Giunta in via residuale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e dagli atti consiliari.
Statuto del Comune di Palermo, art. 49
La Giunta Municipale procede a variazione delle tariffe ed aliquote dei tributi entro i limiti indicati dalla legge e dal Consiglio Comunale.
La disposizione statutaria conferma la competenza della Giunta a variare tariffe e aliquote, purché resti entro i limiti previsti dalla legge e dal Consiglio Comunale. Nel caso concreto non era stata contestata la violazione di tali limiti.
Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, artt. 68 e 69
Consente la classificazione delle utenze e la determinazione di tariffe differenziate in relazione alla diversa capacità produttiva di rifiuti e ai costi del servizio; è legittimo distinguere, ad esempio, tra abitazioni ed esercizi alberghieri.
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8
La tariffa è determinata dagli enti locali.
Gli enti locali possono articolare la tariffa per diverse fasce di utenza, distinguendo tra utenze domestiche e non domestiche, purché la classificazione sia coerente con la capacità produttiva di rifiuti e con i costi del servizio.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7
La questione relativa ai poteri del giudice tributario e alla possibile disapplicazione degli atti amministrativi è stata considerata assorbita, non essendo necessario esaminarla dopo l'accoglimento degli altri motivi.
Massime di principio
- Per i tributi locali, occorre distinguere tra l'istituzione e l'ordinamento del tributo, di competenza del Consiglio Comunale, e la concreta determinazione o variazione delle aliquote e tariffe, normalmente attribuita alla Giunta secondo il TUEL.
- Una delibera della Giunta che determina o varia le tariffe non è automaticamente illegittima: deve essere verificato se opera entro i limiti fissati dalla legge e dal Consiglio Comunale e se si tratta di concreta applicazione dei criteri già stabiliti.
- Le strutture non domestiche o caratterizzate da una maggiore produzione potenziale di rifiuti possono essere assoggettate a tariffe superiori rispetto alle abitazioni, purché la differenziazione sia ragionevole e collegata alla capacità produttiva e ai costi del servizio.
- La classificazione tariffaria non dipende necessariamente dalla denominazione formale dell'immobile, ma dalla sua effettiva destinazione e dalla maggiore o minore produzione presunta di rifiuti secondo il regolamento comunale.
- In caso di impugnazione di una cartella, è essenziale contestare specificamente sia la competenza dell'organo che ha adottato la tariffa sia il rispetto dei limiti legali e regolamentari; la mera allegazione che la delibera provenga dalla Giunta può non essere sufficiente.
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