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Circolare

Circolare numero 104 del 23-06-2017

1. Premessa 2. Compilazione del quadro RR 2.1 Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti; 2.2 Sezione II Contributi previdenziali dovuti da professionisti iscritti alla Gestione separata Inps. 3. Termini e modalità di versamento. 4. La rateizzazione. 5. La compensazione. 5.1 Compensazione per artigiani e commercianti 5.2 Liberi professionisti

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra chi deve compilare il quadro RR del modello Redditi PF 2017, come determinare la base imponibile e il contributo dovuto per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché termini, modalità di versamento, rateazione e compensazione. Vengono richiamati i riferimenti normativi rilevanti e fornite precisazioni operative su redditi imponibili, acconti 2017, maggiorazione per versamento differito e gestione dei crediti contributivi.

Compilazione del quadro RR e versamento dei contributi previdenziali per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

Compilazione del quadro RR e versamento dei contributi previdenziali INPS

La circolare fornisce le istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del modello Redditi PF 2017, relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata INPS. Il documento coordina le regole dichiarative con quelle di versamento, rateazione e compensazione dei contributi relativi all’anno d’imposta 2016 e agli acconti 2017.

Riferimenti normativi e ambito applicativo

La premessa richiama l’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241/1997, che impone ai soggetti iscritti all’INPS, con esclusione dei coltivatori diretti, di determinare i contributi nella dichiarazione dei redditi, e l’art. 18, comma 4, dello stesso decreto, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto seguono i medesimi termini previsti per le imposte sui redditi. Viene inoltre richiamato il provvedimento del 31 gennaio 2017 con cui è stato approvato il modello Redditi PF 2017, che include il quadro RR.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RR

Il quadro RR deve essere compilato:

  • dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani, commercianti e terziario;
  • dai lavoratori autonomi che producono redditi di arte e professione e risultano iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per la sezione relativa ai professionisti, la circolare precisa che non sono tenuti alla compilazione né al versamento i soggetti già obbligati al contributo soggettivo presso le Casse professionali di cui ai d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, nonché coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Sono invece tenuti alla Gestione separata i professionisti iscritti ad Albi che non versano il contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza o che hanno esercitato opzioni di non versamento o non iscrizione previste dai rispettivi statuti o regolamenti.

Sezione I: contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per l’anno 2016 devono compilare la sezione I del quadro RR i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di propria posizione assicurativa, anche con riferimento ai familiari collaboratori. La circolare precisa che, in presenza di debiti per contributi sul minimale di reddito, la codeline da indicare nel modello F24 è quella del contributo sul minimale del titolare; se gli importi sono diversi da quelli originari, la codeline va rideterminata secondo i criteri della compensazione. Se il pagamento riguarda più di una rata, nel modello deve essere indicato il numero rata "0".

Determinazione del reddito imponibile per artigiani e commercianti

La base imponibile è costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2016, al netto delle eventuali perdite pregresse. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile comprende anche la quota di reddito d’impresa della società imputata per partecipazione agli utili o per trasparenza.

La circolare indica la formula di calcolo da utilizzare, ricomprendendo i dati dichiarati nei quadri RF, RG, RH e RS. I redditi devono essere integrati anche con quelli derivanti da partecipazione a S.r.l. denunciati nel modello Redditi SC. Inoltre:

  • il reddito del titolare va diminuito del reddito dei coadiutori o coadiuvanti;
  • per chi ha aderito al regime di vantaggio ex art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, il reddito di riferimento è quello del quadro LM, sezione I, al netto delle perdite pregresse;
  • per chi ha aderito al regime contributivo agevolato ex legge n. 190/2014, la base imponibile è data dall’importo del rigo LM34, colonna 1, al netto delle perdite pregresse indicate nel rigo LM37, sezione II.

La circolare richiama anche il principio per cui, ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 438/1992, la base imponibile è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e degli eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l.; se sono compilati più quadri, occorre sommare i rispettivi importi.

Sezione II: contributi dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata

La sezione II è destinata ai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e sono iscritti alla Gestione separata INPS. La base imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi di lavoro autonomo dichiarati ai fini IRPEF, compresi quelli in forma associata e quelli derivanti, se adottato, dal regime forfettario o dal regime di vantaggio.

La circolare individua i quadri e i righi rilevanti:

  • quadro RE: rigo RE23, oppure RE25 se vi sono perdite al rigo RE24;
  • quadro RH: rigo RH15 o RH17, oppure RH18 colonna 1 se la società semplice produce reddito di lavoro autonomo;
  • quadro LM, sezione I: casella "Autonomo" barrata, rigo LM6 meno LM9;
  • quadro LM, sezione II: casella "autonomo" barrata, rigo LM34, colonna 2, meno rigo LM37, colonna 2.

La somma algebrica dei redditi va riportata nel rigo RR5, colonna 1, con codice 1.

Redditi che incidono sul calcolo della base imponibile dei professionisti

Per evitare versamenti indebiti, la circolare precisa che nel calcolo del contributo dovuto alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi già soggetti a contribuzione. Per questo devono essere indicati specifici codici:

  • codice 2: redditi erogati agli amministratori locali per i quali i contributi sono stati già versati alla Gestione separata tramite flussi Emens;
  • codice 3: redditi di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del TUIR, partecipazioni agli utili in associazioni in մասնակցazione con apporto di solo lavoro e redditi da lavoro autonomo occasionale ex art. 67, comma 1, lett. l), del TUIR;
  • codice 4: redditi percepiti con assegno di ricerca, dottorato di ricerca e compensi per medici specialisti in formazione;
  • codice 5: redditi di lavoro autonomo per i quali sono dovuti contributi obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata.

I redditi con codici 2, 3 e 4 concorrono al massimale annuo della Gestione separata, pari per il 2016 a 100.324,00 euro. Il reddito da indicare nella colonna 11 è quello effettivamente soggetto a contribuzione, tenendo conto del massimale e dei contributi già versati da altri soggetti obbligati.

La circolare propone alcuni esempi applicativi per chiarire il calcolo della colonna 11 nei casi di presenza di più redditi e di superamento del massimale. Precisa inoltre che, se il reddito da lavoro autonomo comprende compensi sui quali il sostituto d’imposta ha già assolto l’obbligo contributivo, il reddito con codice 5 va considerato al netto dei relativi componenti negativi. L’indennità di maternità, se percepita, è da dichiarare tra i componenti positivi del reddito fiscale ma non può essere sottratta dalla base imponibile previdenziale.

Calcolo del contributo e acconto 2017

Una volta determinata la base imponibile, il contributo si calcola applicando l’aliquota del 24% ovvero del 27,72%, a seconda che il soggetto sia o meno coperto da altra previdenza obbligatoria. Dal contributo così determinato devono essere sottratti gli acconti versati nel 2016.

Per l’acconto 2017, la circolare richiama l’art. 1, comma 165, della legge n. 232/2016, che ha previsto per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie, né pensionati, l’aliquota del 25% a decorrere dal 2017; per tali soggetti il contributo in acconto 2017 va quindi calcolato sulla base imponibile con aliquota del 25,72%.

Termini di versamento e maggiorazione dello 0,40%

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati entro le scadenze previste per le imposte sui redditi:

  • entro il 30 giugno 2017 oppure entro il 31 luglio 2017 per saldo 2016 e primo acconto 2017;
  • entro il 30 novembre 2017 per il secondo acconto 2017.

Se il versamento di saldo e primo acconto avviene tra il 1° luglio e il 31 luglio 2017, si applica la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Tale somma deve essere versata separatamente dai contributi, usando le causali:

  • API per artigiani;
  • CPI per commercianti;
  • DPPI per liberi professionisti.

Rateazione

Per artigiani e commercianti la rateazione riguarda solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale; restano esclusi i contributi dovuti sul minimale stesso, anche se ancora a debito nel quadro RR. Per i liberi professionisti, invece, la rateazione può riguardare sia il saldo 2016 sia il primo acconto 2017.

Le regole operative prevedono che:

  • la prima rata sia versata entro la scadenza del saldo o dell’acconto differito;
  • le rate successive seguano le scadenze del modello Redditi PF 2017;
  • il pagamento rateale si concluda entro novembre 2017.

Gli interessi vanno indicati separatamente dai contributi, con le causali API, CPI o DPPI; per artigiani e commercianti devono essere utilizzate le medesime codeline del contributo cui si riferiscono. Le causali per i soli contributi sono CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX e PXXR.

Compensazione dei crediti contributivi: artigiani e commercianti

La compensazione tramite F24 è consentita solo per somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, riferite a contribuzione richiesta con modelli di pagamento emessi nel 2016.

Per artigiani e commercianti:

  • il credito risultante dalle colonne 19 o 33 del quadro RR del modello Redditi 2017 può essere compensato con F24 indicando il periodo di riferimento 2016;
  • i crediti riferiti al 2015, compensati entro la data di presentazione della dichiarazione, devono essere indicati esclusivamente nelle colonne 21 o 35;
  • il residuo del credito dell’anno precedente va indicato nelle colonne 22 e 36 ed è da richiedere a rimborso o tramite compensazione contributiva (autoconguaglio).

Per la compensazione occorre compilare uno o più modelli F24 con le causali AP o AF per gli artigiani e CP o CF per i commercianti, indicando codice sede, codice INPS di 17 caratteri, periodo di riferimento e importo. Se si compensa solo una parte di una contribuzione originariamente versata in quattro rate sul minimale, la codeline va rideterminata secondo i criteri richiamati dalla circolare n. 98/2001.

Le somme a credito relative ad anni anteriori al 2015 non vanno esposte in dichiarazione, ma devono essere richieste a rimborso o a compensazione contributiva tramite istanza telematica sul sito INPS, nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti.

Compensazione dei crediti contributivi: liberi professionisti

Anche i professionisti iscritti alla Gestione separata possono compensare il credito risultante dal rigo RR8, colonna 4, indicando in F24 il 2016 come periodo di riferimento, sia con i contributi dovuti alla Gestione separata sia con altri tributi.

Le regole indicate prevedono che:

  • i crediti relativi al 2015 compensati entro la presentazione della dichiarazione vadano indicati nel rigo RR8, colonna 6;
  • l’eventuale residuo del credito dell’anno precedente vada esposto nel rigo RR8, colonna 7, ed è da chiedere a rimborso o in compensazione contributiva;
  • la compensazione avvenga esclusivamente tramite modello F24, anche a saldo zero.

Per il credito non utilizzato in compensazione il professionista può presentare domanda di rimborso online sul sito INPS, tramite la sezione Gestione separata: domanda di rimborso. Anche per importi riferiti ad anni anteriori al 2015 non è prevista l’esposizione in dichiarazione, ma occorre la richiesta di rimborso o di autoconguaglio.

Indicazioni finali

La circolare chiude con un richiamo operativo alle modalità telematiche per le istanze di rimborso e di compensazione contributiva e precisa, in nota, che in caso di contestuale presenza di reddito da artigiani e commercianti prevalente e reddito da lavoro autonomo, la casella relativa non deve essere barrata.

Punti principali

Obbligo di dichiarazione nel quadro RR

I soggetti iscritti all’INPS per i contributi previdenziali, salvo i coltivatori diretti, devono determinare i contributi nella dichiarazione dei redditi. Il quadro RR del modello Redditi PF 2017 è obbligatorio per artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Sezione I: artigiani e commercianti

Devono compilare la sezione I i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci con propria posizione assicurativa. La base imponibile comprende i redditi d’impresa 2016, al netto di perdite pregresse, con regole specifiche per società di persone, S.r.l., regime di vantaggio e regime contributivo agevolato. Il contributo si calcola applicando l’aliquota dovuta e sottraendo gli acconti già versati.

Sezione II: professionisti iscritti alla Gestione separata

Devono compilare la sezione II i lavoratori autonomi di cui all’art. 53 TUIR tenuti alla contribuzione alla Gestione separata. Sono esclusi i professionisti che versano alla propria Cassa professionale obbligatoria o che sono coperti da altra forma previdenziale. La base imponibile è data dalla somma dei redditi di lavoro autonomo dichiarati nei quadri RE, RH e LM, con regole di coordinamento con altri redditi già soggetti a contribuzione e con il massimale annuo 2016 pari a 100.324,00 euro.

Termini di versamento e maggiorazione

I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati entro il 30 giugno 2017 o entro il 31 luglio 2017 con maggiorazione dello 0,40%, e il secondo acconto entro il 30 novembre 2017. La circolare distingue le causali contributo da usare in F24 per artigiani, commercianti e professionisti.

Rateazione e compensazione

La rateazione è ammessa per i contributi eccedenti il minimale per artigiani e commercianti e per saldo 2016 e primo acconto 2017 dei professionisti. La compensazione in F24 è consentita solo con crediti derivanti da versamenti eccedenti riferiti a contribuzione richiesta nel 2016; la circolare disciplina anche l’indicazione in dichiarazione dei crediti 2015 e delle annualità precedenti, nonché le domande di rimborso e autoconguaglio.

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