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Circolare

Circolare numero 103 del 23-06-2017

Premessa 1. Chiarimenti sui destinatari del cumulo di cui al decreto legislativo n. 184 del 1997. 2. Prestazioni pensionistiche conseguibili con il cumulo di periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 184 del 1997. 2.1 Pensione di vecchiaia in cumulo. 2.2 Pensione anticipata in cumulo. 2.3 Pensione di vecchiaia e anticipata in cumulo per i lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2.4 Pensione di inabilità in cumulo. 2.5 Pensione indiretta ai superstiti in cumulo. 3. Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera. 4. Sistema di calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo. 5. Decorrenza dei trattamenti pensionistici in cumulo. 6. Valorizzazione di periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo. 6.1 Supplemento di pensione. 6.2 Pensione supplementare. 7. Ricorsi

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni già fornite dall’INPS sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti, alla luce delle modifiche introdotte dalla riforma Fornero e di ulteriori chiarimenti interpretativi. Vengono precisati i destinatari dell’istituto, le pensioni conseguibili in cumulo, i requisiti per vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti, la rilevanza dei periodi esteri e delle pensioni estere, il sistema di calcolo e le decorrenze, nonché le regole per supplementi, pensioni supplementari e ricorsi.

Aggiornamento delle istruzioni sul cumulo dei periodi assicurativi ex d.lgs. n. 184/1997

Aggiornamento delle istruzioni sul cumulo dei periodi assicurativi ex d.lgs. n. 184/1997

La circolare aggiorna e integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 116/2011 sul cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. L’intervento si colloca nel quadro delle modifiche apportate dall’art. 24 del d.l. n. 201/2011, convertito dalla l. n. 214/2011, e chiarisce in modo sistematico soggetti ammessi, prestazioni conseguibili, requisiti, calcolo, decorrenza e valorizzazione della contribuzione successiva alla pensione.

Destinatari del cumulo

L’istituto riguarda i lavoratori iscritti ad almeno due forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, tra AGO, forme sostitutive ed esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e gestione separata. La circolare precisa che possono accedervi:

  • i soggetti per i quali il primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995;
  • i soggetti che hanno contribuzione anche anteriore al 31 dicembre 1995, purché abbiano esercitato l’opzione per la liquidazione con il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, comma 23, della l. n. 335/1995.

Sono inoltre cumulabili, esclusivamente ai fini del diritto e non della misura, i periodi maturati presso:

  • le Casse professionali di cui al d.lgs. n. 509/1994;
  • i regimi dei liberi professionisti di cui al d.lgs. n. 103/1996.

Resta ferma l’esclusione per chi sia già titolare di un trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni presso le quali chiede il cumulo. È quindi ammesso il cumulo solo se la pensione in godimento riguarda gestioni diverse da quelle in cui sono presenti i periodi da cumulare.

Prestazioni conseguibili in cumulo

La circolare riepiloga che, a seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 201/2011, i trattamenti pensionistici ottenibili in cumulo sono:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione anticipata, dal 1° gennaio 2012;
  • pensione di inabilità;
  • pensione indiretta ai superstiti.

Il trattamento liquidato in cumulo costituisce un’unica pensione e si applicano le regole generali del sistema contributivo, salvo le specifiche deroghe espressamente richiamate per i soggetti di cui al punto 2.3. È inoltre escluso dall’istituto l’assegno ordinario di invalidità; di conseguenza, la trasformazione di tale assegno o della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia non opera in cumulo.

Pensione di vecchiaia in cumulo

Per la pensione di vecchiaia in cumulo, dal 1° gennaio 2012, i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996 possono sommare i periodi assicurativi non coincidenti per perfezionare i requisiti dell’art. 24, commi 6 e 7, del d.l. n. 201/2011.

Il diritto si perfeziona alternativamente con:

  • il requisito anagrafico previsto dal comma 6, adeguato alla speranza di vita, e almeno 20 anni di contribuzione, con importo della pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
  • oppure con 70 anni di età, adeguati alla speranza di vita, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva, intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria o da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa.

Ai fini del requisito contributivo si considerano tutti i periodi non coincidenti ancora non utilizzati, conteggiando una sola volta quelli sovrapposti. Per il raggiungimento dell’importo soglia non si computano i periodi maturati presso le Casse professionali.

La circolare precisa inoltre che:

  • resta necessario il requisito della cessazione del lavoro dipendente alla decorrenza della pensione;
  • l’attività autonoma o parasubordinata non rileva;
  • se le gestioni cumulate prevedono età diverse per la vecchiaia, si assume il requisito anagrafico più elevato;
  • la domanda è istruita dalla gestione presso cui l’assicurato è iscritto al momento della domanda, salvo che l’ultima iscrizione sia una Cassa professionale, nel qual caso istruisce la gestione INPS precedentemente interessata.

Pensione anticipata in cumulo

Anche per la pensione anticipata, dal 1° gennaio 2012, i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996 possono cumulare i periodi non coincidenti per ottenere il trattamento ai sensi dell’art. 24, commi 10 e 11, del d.l. n. 201/2011.

Il diritto si perfeziona alternativamente con:

  • 63 anni di età, adeguati alla speranza di vita, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e importo della pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • oppure con il solo requisito contributivo previsto dal comma 10, adeguato alla speranza di vita.

Anche in questo caso:

  • si considerano utili tutti i periodi non coincidenti non ancora utilizzati;
  • i periodi sovrapposti si conteggiano una sola volta ai fini del diritto;
  • è richiesta la cessazione dell’attività di lavoro dipendente alla decorrenza;
  • l’attività autonoma o parasubordinata non incide;
  • per la soglia economica non si considerano i contributi presso Casse professionali.

La domanda è istruita dalla gestione di ultima iscrizione, salvo il caso di iscrizione a una Cassa professionale, nel quale istruisce la gestione INPS precedente.

Lavoratori che hanno optato per il contributivo ex art. 1, comma 23, l. n. 335/1995

La circolare dedica un chiarimento specifico ai lavoratori che, pur avendo contribuzione anteriore al 31 dicembre 1995, hanno optato per il sistema contributivo. In base alla situazione maturata al 31 dicembre 2011, si distinguono due ipotesi:

  • se alla data del 31 dicembre 2011 non erano stati perfezionati né i requisiti per esercitare l’opzione né quelli per il diritto a pensione nel sistema contributivo, essi possono conseguire la pensione di vecchiaia e quella anticipata in cumulo applicando i requisiti dell’art. 24 del d.l. n. 201/2011 previsti per i soggetti con primo accredito dal 1° gennaio 1996;
  • se invece tali requisiti erano già perfezionati entro il 31 dicembre 2011, possono ottenere le prestazioni in cumulo applicando i requisiti dell’art. 24 previsti per i soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Per i soggetti della prima categoria non deve essere verificato l’importo soglia. Inoltre, a tali soggetti è precluso l’accesso alla pensione di vecchiaia a 70 anni con 5 anni di contribuzione effettiva e alla pensione anticipata a 63 anni con 20 anni di contribuzione effettiva e importo pari a 2,8 volte l’assegno sociale.

La circolare precisa infine che, per conseguire la pensione in cumulo, l’opzione per il sistema contributivo deve risultare esercitata in tutte le gestioni interessate in cui vi sia contribuzione al 31 dicembre 1995.

Pensione di inabilità in cumulo

La riforma del 2011 non ha innovato i requisiti di accesso alla pensione di inabilità. La legge n. 228/2012 ha poi previsto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a più forme assicurative, rendendo il cumulo ex d.lgs. n. 184/1997 un’alternativa su richiesta dell’interessato.

Il diritto si consegue previo accertamento dei requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla l. n. 222/1984. La domanda è istruita dalla gestione presso cui il soggetto risultava iscritto al momento dell’evento inabilitante; se tale gestione è una Cassa professionale, oppure una gestione esclusiva AGO non coincidente con quella di ultima iscrizione, si applicano regole sostitutive di competenza della gestione INPS non esclusiva AGO indicata dalla circolare.

Ai fini della misura:

  • i periodi assicurativi delle Casse professionali sono utili per il diritto, ma non per la misura;
  • l’importo corrispondente all’anzianità contributiva, pari all’assegno di invalidità, va determinato senza considerare tali periodi;
  • la maggiorazione va invece calcolata tenendo conto anche dei periodi presso le Casse professionali, perché rapportata all’anzianità complessiva.

Per i soggetti iscritti alla gestione ex Inpdap al momento dell’evento invalidante, il cumulo è ammesso anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro previste da specifiche discipline richiamate dalla circolare.

Pensione indiretta ai superstiti in cumulo

Il cumulo può essere utilizzato anche per la pensione ai superstiti, pur se il lavoratore è deceduto prima del compimento dell’età pensionabile. La legge n. 214/2011 non ha modificato i requisiti di accesso, per cui restano fermi i chiarimenti già forniti dalla circolare n. 116/2011.

La gestione istruttoria deve verificare:

  • che il richiedente rientri tra i soggetti aventi titolo alla prestazione;
  • che, considerando tutti i periodi non coincidenti, compresi quelli eventualmente maturati nelle Casse, il de cuius abbia maturato almeno 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso, oppure 15 anni di assicurazione e contribuzione.

Se il decesso è avvenuto prima dei 57 anni, la quota a carico di ciascuna gestione si determina applicando il coefficiente di trasformazione previsto per i 57 anni. La domanda è istruita dalla gestione presso cui il de cuius risultava iscritto al momento del decesso, salvo iscrizione a Cassa professionale, caso in cui istruisce la gestione INPS precedentemente interessata.

Periodi assicurativi esteri e pensione estera

La circolare rinvia alle istruzioni del messaggio n. 1094/2016 per la valutazione dei periodi assicurativi esteri e della titolarità di pensione estera ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo.

È precisato che:

  • è utile la contribuzione estera maturata in Paesi UE o in Paesi extracomunitari con convenzioni bilaterali che prevedano la totalizzazione internazionale;
  • il cumulo è possibile solo se risulta perfezionato in Italia il minimale di contribuzione richiesto dalla normativa comunitaria o dalle singole convenzioni;
  • la contribuzione estera è rilevante anche se ha già determinato una pensione estera;
  • la titolarità di una pensione estera non impedisce il cumulo;
  • ai fini dell’importo soglia per vecchiaia e anticipata si considera anche la pensione estera.

Sistema di calcolo, misura e pagamento

Il trattamento in cumulo è interamente calcolato con il sistema contributivo. Per i soggetti di cui al punto 2.3, il calcolo del montante tiene conto:

  • delle istruzioni della circolare n. 181/2001 e della circolare n. 108/2002 per i periodi accreditati fino al 31 dicembre 1995;
  • delle istruzioni della circolare n. 181/2001 per i periodi successivi al 1995.

La misura è determinata pro rata: ogni gestione liquida la quota di propria competenza in proporzione ai periodi di iscrizione, alle aliquote e alle retribuzioni o ai redditi di riferimento. Sono considerati tutti i periodi versati o accreditati nella singola gestione, anche se coincidenti con altri periodi presenti in altre gestioni.

Se nel cumulo è inclusa una Cassa professionale, la pensione è determinata esclusivamente sulle quote erogate dalle altre gestioni coinvolte. Il pagamento complessivo è effettuato dalla gestione INPS che ha istruito la domanda.

Decorrenza

In applicazione dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 184/1997, gli effetti giuridici ed economici decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda, o, in caso di decesso, dal mese successivo all’evento.

Per effetto dell’art. 24, comma 5, del d.l. n. 201/2011, dal 1° gennaio 2012:

  • la pensione di vecchiaia in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se a tale data i requisiti risultano perfezionati;
  • la pensione anticipata in cumulo decorre allo stesso modo;
  • la pensione di inabilità in cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, se i requisiti sono perfezionati;
  • la pensione indiretta ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del de cuius.

Contributi successivi alla decorrenza: supplemento e pensione supplementare

I contributi versati o accreditati dopo la decorrenza della pensione in cumulo possono essere valorizzati in due modi, a domanda dell’interessato.

Se i contributi sono stati versati in una delle gestioni già interessate dal cumulo, essi danno luogo a supplemento di pensione, secondo le regole della gestione che li riceve, purché la gestione preveda tale istituto.

Se invece i contributi sono stati versati in una gestione diversa da quelle coinvolte nel cumulo, essi possono dare luogo a pensione supplementare, sempre che la relativa disciplina la consenta.

La circolare richiama esempi applicativi per i titolari di pensione in cumulo che, dopo il pensionamento, si iscrivano per la prima volta:

  • a una gestione AGO FPLD o a gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fini della pensione supplementare ex art. 5 l. n. 1338/1962;
  • alla gestione separata, ai fini della pensione supplementare ex art. 1, comma 2, del d.m. n. 282/1996.

Ricorsi

I ricorsi avverso i provvedimenti in materia di trattamenti pensionistici in cumulo, sia per profili amministrativi sia sanitari, devono essere esaminati e decisi secondo la disciplina e le modalità previste dalla gestione che ha istruito la domanda.

Rinvio alle istruzioni precedenti

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, la circolare rinvia alla circolare n. 116/2011, che resta il testo di riferimento per l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi.

Punti principali

Destinatari del cumulo

Possono avvalersi del cumulo i lavoratori con trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, iscritti ad almeno due gestioni tra AGO, forme sostitutive/esclusive, gestioni speciali autonome e gestione separata. Sono inclusi sia i soggetti con primo accredito dopo il 31 dicembre 1995 sia quelli con contribuzione anteriore al 31 dicembre 1995 che abbiano optato per il contributivo. Le casse professionali possono essere cumulate solo ai fini del diritto e non della misura. Il cumulo resta precluso a chi sia già titolare di pensione in una delle gestioni in cui chiede il cumulo.

Prestazioni pensionistiche conseguibili e requisiti

In cumulo possono essere liquidate la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione di inabilità e la pensione indiretta ai superstiti. La pensione di vecchiaia richiede, alternativamente, i requisiti ordinari dell’art. 24, commi 6 e 7, d.l. n. 201/2011, oppure il requisito dei 70 anni e 5 anni di contribuzione effettiva, con importo soglia e adeguamenti alla speranza di vita. La pensione anticipata richiede, alternativamente, i requisiti dell’art. 24, commi 10 e 11, con 63 anni, 20 anni di contribuzione effettiva e importo soglia, oppure il solo requisito contributivo previsto dal comma 10. Per i soggetti che hanno optato per il contributivo ex art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, la circolare distingue due regimi in base al perfezionamento o meno dei requisiti al 31 dicembre 2011. La pensione di inabilità e quella ai superstiti seguono regole specifiche già in parte previste dalla circolare n. 116/2011.

Contribuzione estera e pensione estera

Ai fini del diritto alle prestazioni in cumulo è utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi soggetti ai regolamenti UE o a convenzioni bilaterali con totalizzazione internazionale, purché sia perfezionato il minimale richiesto. La contribuzione estera rileva anche se ha già dato luogo a una pensione estera, e la titolarità di una pensione estera non impedisce il cumulo. Per l’importo soglia si considera anche la pensione estera.

Calcolo, pagamento e decorrenza

Il trattamento in cumulo è calcolato interamente con il sistema contributivo, in modalità pro rata tra le gestioni interessate. Se è coinvolta una cassa professionale, la quota di tale cassa non concorre alla misura. Il pagamento è effettuato dalla gestione INPS che istruisce la domanda. La decorrenza è, in via generale, dal primo giorno del mese successivo alla domanda; per la pensione ai superstiti, dal mese successivo al decesso.

Contributi successivi, supplementi e pensioni supplementari

I contributi versati dopo la decorrenza della pensione in cumulo possono dare luogo, a domanda, a supplemento di pensione se maturati in una gestione già interessata dal cumulo e se la gestione lo prevede. Se invece sono versati in una gestione diversa, possono dare luogo a pensione supplementare, secondo la disciplina della singola gestione. La circolare fornisce esempi specifici per AGO/FPLD, gestioni autonome e gestione separata.

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