Circolare numero 102 del 21-06-2017
1) Lavoratori agricoli dipendenti; 2) Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali; 3) Contributi integrativi volontari di cui all’art.4 del D.P.R. N.1432/1971: a) Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; b) Piccoli coloni e compartecipanti familiari; 4) Coloni e mezzadri reinseriti nell’A.g.o: a) Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997; b) Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce, per l’anno 2017, le modalità di calcolo dei contributi volontari dovuti dalle diverse categorie di lavoratori agricoli. Vengono distinti i lavoratori agricoli dipendenti, i coltivatori diretti/mezzadri/coloni/imprenditori agricoli professionali, i contributi integrativi volontari per operai agricoli e piccoli coloni, nonché i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO, con indicazione di aliquote, basi di calcolo, classi di reddito e importi minimi applicabili.
Calcolo dei contributi volontari 2017 per i lavoratori agricoli
Calcolo dei contributi volontari per i lavoratori agricoli nel 2017
La circolare illustra le modalità di determinazione dei contributi volontari dovuti per l’anno 2017 dalle diverse categorie di lavoratori agricoli. Il criterio di calcolo varia a seconda della gestione di appartenenza, della qualifica del soggetto e, in alcuni casi, della data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i lavoratori agricoli dipendenti, sia autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 sia autorizzati dal 31 dicembre 1995, l’aliquota applicabile dal 1 gennaio 2017 è pari al 28,70% per il F.P.L.D.
La composizione dell’aliquota è la seguente:
- quota base: 0,11%, con coefficiente di riparto 0,003833;
- quota pensione: 28,59%, con coefficiente di riparto 0,996167;
- totale IVS: 28,70%, con coefficiente di riparto 1,000000.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, in base all’art. 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i contributi volontari sono determinati su quattro classi di reddito medio settimanale, definite annualmente con decreto ministeriale.
Per il 2017 la circolare riporta le seguenti classi e importi:
- 1ª classe: fino a € 224,64; reddito settimanale medio imponibile € 224,64; quota pensione € 48,53; addizionale legge n. 233/1990 € 4,50; addizionale legge n. 160/1975 € 1,98; contributo totale € 55,01.
- 2ª classe: oltre € 224,64 e fino a € 299,52; reddito settimanale medio imponibile € 262,08; quota pensione € 56,61; addizionale legge n. 233/1990 € 5,25; addizionale legge n. 160/1975 € 1,98; contributo totale € 63,84.
- 3ª classe: oltre € 299,52 e fino a € 374,40; reddito settimanale medio imponibile € 336,96; quota pensione € 72,79; addizionale legge n. 233/1990 € 6,74; addizionale legge n. 160/1975 € 1,98; contributo totale € 81,51.
- 4ª classe: oltre € 374,40; reddito settimanale medio imponibile € 411,84; quota pensione € 88,96; addizionale legge n. 233/1990 € 8,24; addizionale legge n. 160/1975 € 1,98; contributo totale € 99,18.
La circolare precisa che il contributo settimanale non può essere inferiore a:
- € 55,95 se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;
- € 66,25 se l’autorizzazione è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.
Contributi integrativi volontari ex art. 4 D.P.R. n. 1432/1971
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento dei versamenti volontari ad integrazione.
Per il 2017 il contributo va calcolato sull’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, applicando l’aliquota IVS del settore pari al 28,70%, risultante da:
- Fondo pensioni lavoratori dipendenti: 28,59%;
- quota base: 0,11%.
La circolare chiarisce inoltre che non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in base al quale i contributi erano dovuti sulle retribuzioni medie convenzionali nei casi in cui queste non fossero superate dal salario contrattuale.
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua invece ad applicarsi la disciplina dell’art. 28 del DPR n. 488/1968, in forza dell’art. 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali soggetti vengono richiamate le retribuzioni medie giornaliere determinate con Decreto Direttoriale del 18 maggio 2017, utilizzabili soltanto nei loro confronti e per ciascuna provincia, sulla base dei salari medi convenzionali annualmente determinati.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 184/1997, le modalità di calcolo dipendono dalla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, distinguendo tra soggetti autorizzati prima e soggetti autorizzati dal 12 luglio 1997.
Contribuenti già autorizzati al 12 luglio 1997
Per i soggetti già autorizzati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 184/1997, la circolare rinvia agli importi 2017 riportati in allegato. Il contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata prima del 12 luglio 1997, aggiornata all’indice del costo della vita.
Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Per le domande accolte con decorrenza nell’anno 2017, il contributo volontario settimanale è dato dalla somma di:
- contributo integrativo, composto dall’importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a € 19,11;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno precedente la domanda, applicando l’aliquota del 9,34%.
L’aliquota del 9,34% deriva dall’aliquota dell’8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% ai sensi dell’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Il contributo base è invece pari all’importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell’anno precedente la domanda e applicando l’aliquota dello 0,11%.
La circolare riporta infine, sulla 18ª classe, i coefficienti di ripartizione:
- base IVS: 0,005778;
- quota pensione: 0,994222;
- totale: 1,000000.
Punti principali
Lavoratori agricoli dipendenti
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995 e per quelli autorizzati dal 31 dicembre 1995, a decorrere dal 1 gennaio 2017 si applica per il F.P.L.D. l’aliquota complessiva del 28,70%, composta da quota base 0,11% e quota pensione 28,59%.
Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
I contributi volontari sono determinati in quattro classi di reddito medio settimanale ai sensi dell’art. 10 della legge n. 233/1990. Per il 2017 sono indicati i relativi redditi imponibili, le quote pensione, le addizionali e il contributo totale; sono inoltre previsti importi minimi settimanali di € 55,95 per autorizzazioni ante 31 dicembre 1995 e di € 66,25 per autorizzazioni successive.
Contributi integrativi volontari per operai agricoli e piccoli coloni
Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato il contributo integrativo volontario può essere richiesto fino a 270 giornate ed è pari al contributo obbligatorio vigente nell’anno di riferimento, applicando per il 2017 l’aliquota IVS del 28,70%. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari continua invece ad applicarsi il sistema delle retribuzioni medie convenzionali, con utilizzo delle retribuzioni giornaliere fissate dal Decreto Direttoriale 18 maggio 2017.
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO
Per i coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO le modalità variano in base alla data di autorizzazione: per chi era già autorizzato al 12 luglio 1997 il contributo 2017 è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe assegnata, aggiornata all’indice del costo della vita; per chi è autorizzato dal 12 luglio 1997 il contributo settimanale è dato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili dell’anno precedente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 20 giu 2017Circolare numero 101 del 20-06-2017
- Circolare · 23 giu 2017Circolare numero 104 del 23-06-2017
- Circolare · 23 giu 2017Circolare numero 103 del 23-06-2017
- Circolare · 16 giu 2017Circolare numero 99 del 16-06-2017
- Circolare · 16 giu 2017Circolare numero 100 del 16-06-2017
- Circolare · 3 lug 2017Circolare numero 105 del 03-07-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →