Circolare numero 100 del 16-06-2017
Premessa. Soggetti beneficiari. Requisiti e condizioni. 2.1 Valutazione del requisito contributivo mimino per l’accesso all’APE sociale. 3.Cause di esclusione e di incompatibilità. 4. Cause di decadenza dall’indennità APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività di lavoro. 5. Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare. 5.1 Modalità e termini di presentazione domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’ APE sociale. 5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. 5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio-scambio dati con altri enti-richiesta verifiche ispettive. 5.4 Criteri di monitoraggio e gestione clausola di salvaguardia. 5.5 Comunicazioni dell’ INPS all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’ APE sociale. 6. Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento. 7. Modalità di trasmissione delle domande. 8. Cessazione e revoca del beneficio. 9. Recupero Indebiti. Applicazione disciplina articolo 2033 c.c. 10. Riesame dei provvedimenti di annullamento, rigetto e revoca. 11. Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità. 12. Regime fiscale. 13. Istruzioni contabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni applicative sull’APE sociale, indennità sperimentale prevista dalla Legge di Bilancio 2017 per determinate categorie di soggetti in particolari condizioni. Vengono illustrati i requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi, le cause di esclusione e decadenza, le incompatibilità con altre prestazioni, nonché le modalità di presentazione delle domande, di istruttoria, monitoraggio e pagamento. Sono disciplinati anche gli aspetti relativi al recupero degli indebiti, al riesame dei provvedimenti, al trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici, al regime fiscale e alle scritture contabili.
APE sociale: requisiti, domanda, decorrenza, incompatibilità e gestione operativa
APE sociale: requisiti, procedimento e disciplina applicativa
La circolare detta le istruzioni operative per l’applicazione dell’APE sociale, misura sperimentale introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 e attuata dal D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88. L’istituto consente, al ricorrere di specifici requisiti anagrafici, contributivi e soggettivi, di percepire un’indennità fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Quadro normativo e finalità
L’APE sociale è prevista dall’art. 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 ed è stata disciplinata in modo attuativo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 88/2017, in vigore dal 17 giugno 2017. L’art. 53 del d.l. n. 50/2017 ha fornito un’interpretazione autentica della nozione di attività gravosa ai fini della verifica dei requisiti. La circolare, condivisa nell’impostazione generale con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiarisce in dettaglio presupposti, domande, controlli, decorrenza e cause di cessazione del beneficio.
Soggetti beneficiari e requisiti soggettivi
Possono accedere all’APE sociale i residenti in Italia iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata. Alla data di accesso al trattamento devono aver compiuto almeno 63 anni e trovarsi in una delle condizioni previste dal decreto:
- stato di disoccupazione conseguente a licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura ex art. 7 della legge n. 604/1966, con cessazione della prestazione di disoccupazione da almeno tre mesi;
- assistenza da almeno sei mesi al coniuge, all’unito civilmente o a un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per l’invalidità civile;
- svolgimento, in Italia, di attività lavorative gravose per almeno sei anni in via continuativa al momento della decorrenza dell’indennità.
È inoltre richiesta la cessazione dell’attività lavorativa e la residenza in Italia. La circolare chiarisce che, ai fini della nozione di attività lavorativa, rilevano attività dipendente, autonoma e parasubordinata svolte in Italia o all’estero.
Requisiti contributivi e continuità delle attività gravose
Il beneficio richiede un’anzianità contributiva minima di 30 anni, elevata a 36 anni per i lavoratori che accedono in ragione dello svolgimento di attività gravose. Ai fini del calcolo si considera tutta la contribuzione versata o accreditata nelle gestioni interessate, mentre i periodi coincidenti valgono una sola volta. Non è ammessa la totalizzazione con contributi esteri maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o in Stati extra UE convenzionati con l’Italia.
Per le attività gravose, la continuità si considera realizzata quando:
- le attività sono state svolte senza interruzioni nei sei anni precedenti la decorrenza dell’APE sociale;
- oppure, se vi sono state interruzioni complessive non superiori a dodici mesi nei sei anni precedenti, le stesse attività sono state svolte nel settimo anno precedente per un periodo corrispondente alla durata dell’interruzione.
Le interruzioni sono determinate dallo svolgimento di attività diverse da quelle gravose e dai periodi di inoccupazione. Il periodo di interruzione massimo di 12 mesi può essere anche frazionato oppure collocato interamente nei 12 mesi antecedenti la decorrenza dell’indennità.
Cause di esclusione e incompatibilità
Non possono conseguire l’APE sociale i titolari di un trattamento pensionistico diretto, sia in Italia sia all’estero. L’indennità è incompatibile con:
- trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- ASDI;
- indennizzo per cessazione di attività commerciale.
Se una di tali situazioni sussiste alla data di accesso al trattamento, il beneficio non può essere concesso. Fa eccezione il caso della disoccupazione agricola per periodi antecedenti alla decorrenza dell’APE sociale, in ragione della particolare tempistica di erogazione dell’indennità agricola nell’anno successivo a quello dell’evento. In tale ipotesi, il requisito del decorso di tre mesi viene salvaguardato escludendo dal calcolo i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.
Domanda di riconoscimento, documentazione e istruttoria
Prima della domanda di accesso all’APE sociale deve essere presentata all’INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio, necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti e la disponibilità della copertura finanziaria. La circolare precisa che al momento della domanda possono già essere presenti tutti i requisiti, oppure alcuni possono essere valutati in via prospettica se si perfezionano entro la fine dell’anno di presentazione.
I requisiti che devono sussistere al momento della domanda di riconoscimento riguardano:
- lo stato di disoccupazione o, per il lavoratore agricolo, la non occupazione risultante dalle comunicazioni Unilav;
- la conclusione integrale della prestazione di disoccupazione spettante;
- la convivenza e assistenza da almeno sei mesi al familiare con handicap grave;
- l’invalidità civile almeno pari al 74%;
- lo svolgimento continuativo delle attività gravose ammesse.
Possono invece essere valutati prospetticamente, purché maturino entro l’anno della domanda:
- il requisito anagrafico dei 63 anni;
- l’anzianità contributiva di 30 o 36 anni;
- il requisito dei sei anni continuativi di attività gravosa;
- il trimestre di inoccupazione dopo la conclusione della prestazione di disoccupazione e, se del caso, il termine di fruizione dell’ASDI.
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica. La documentazione da allegare varia secondo la fattispecie: lettera di licenziamento, dimissioni per giusta causa o verbale di risoluzione consensuale per la disoccupazione; autodichiarazione, dati dell’assistito, verbale medico e relativo documento per l’assistenza a persona con handicap grave; verbale e documentazione sanitaria per l’invalidità; attestazione del datore di lavoro, contratto o busta paga per le attività gravose, con necessità di produrre attestazioni distinte per ciascun datore di lavoro se le attività sono state svolte presso più soggetti.
L’INPS istruisce le domande sulla base degli archivi disponibili, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati e della documentazione allegata. Sono previsti scambi di dati con altri enti e con il Ministero del lavoro, anche tramite un protocollo con INPS, INAIL, ANPAL e INL che disciplina modalità di riscontro delle dichiarazioni e casi di eventuale verifica ispettiva.
Termini per la domanda e monitoraggio della spesa
Le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso devono essere presentate entro il 15 luglio 2017 per chi si trova o potrà trovarsi nelle condizioni entro il 31 dicembre 2017, e entro il 31 marzo 2018 per chi si trova o potrà trovarsi nelle condizioni entro il 31 dicembre 2018. Le domande tardive, purché presentate entro il 30 novembre di ciascun anno, possono essere considerate solo se residuano risorse e all’esito di un ulteriore monitoraggio.
L’APE sociale è riconosciuta entro limiti annuali di spesa predeterminati dalla legge e dal decreto per gli anni 2017-2023. L’INPS effettua il monitoraggio delle domande in base alla maggiore prossimità al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, a parità di requisito, secondo la data di presentazione della domanda di riconoscimento. Se l’onere eccede lo stanziamento, l’Istituto individua i soggetti esclusi o differisce la decorrenza del beneficio. Il monitoraggio è svolto nell’ambito di una Conferenza di servizi indetta dal Ministero del lavoro.
Esito dell’istruttoria e domanda di accesso al beneficio
Entro il 15 ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 l’INPS comunica l’esito della domanda di riconoscimento delle condizioni: riconoscimento con prima decorrenza utile, riconoscimento con differimento per insufficiente copertura finanziaria, oppure rigetto. Per le domande tardive ammissibili, la comunicazione è effettuata entro il 31 dicembre di ciascun anno, se residuano risorse.
Una volta ottenuto il riconoscimento, il soggetto che abbia già tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso all’APE sociale. In tale sede deve dichiarare il permanere dei requisiti oppure il loro perfezionamento successivo, se valutati in via prospettica.
Decorrenza, importo ed erogazione
In caso di esito positivo, l’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso, purché a tale data sussistano tutti i requisiti e la cessazione dell’attività lavorativa. In prima applicazione, e per le sole domande presentate entro il 30 novembre 2017, la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti, comunque non anteriore al 1° maggio 2017.
L’APE sociale è corrisposta mensilmente per dodici mensilità ed è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla contribuzione esistente al momento della domanda di accesso. Per chi possiede contribuzione in più gestioni, il calcolo è effettuato pro quota secondo le regole di ciascun ordinamento e in base alle rispettive retribuzioni di riferimento. In ogni caso, l’importo non può superare 1.500 euro lordi mensili e non è rivalutabile né integrabile al minimo.
Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa e i periodi di fruizione non sono utili ai fini del diritto a pensione. Il trattamento cessa per morte del titolare e non è reversibile; inoltre, non spettano gli assegni per il nucleo familiare.
Cessazione, revoca e recupero degli indebiti
L’indennità cessa dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. La revoca o l’annullamento intervengono anche quando, a seguito di verifiche, risulti che il beneficio è stato indebitamente erogato per carenza dei requisiti o che, in corso di godimento, si siano verificate cause di decadenza.
In particolare:
- se i requisiti mancavano al momento della domanda, la prestazione va annullata dalla decorrenza;
- se vengono superati i limiti reddituali annuali, la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il superamento si è verificato;
- se il beneficiario consegue una pensione diretta, la revoca opera dalla data di decorrenza della pensione;
- se viene meno la residenza in Italia, la revoca opera dal primo giorno del mese successivo.
I ratei indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell’art. 2033 c.c., con applicazione degli interessi legali. Il recupero può avvenire tramite trattenute sui trattamenti pensionistici del debitore, nel limite del quinto e con salvaguardia del trattamento minimo, oppure mediante rimessa in denaro quando non sia possibile la trattenuta. Il richiedente deve dichiarare sin dalla domanda di essere consapevole di tali modalità di recupero.
Riesame dei provvedimenti
Contro le comunicazioni INPS relative all’istruttoria, nonché contro i provvedimenti di annullamento, diniego o revoca del beneficio, è possibile chiedere il riesame alla sede che ha emanato l’atto entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.
Trattamento di fine servizio e di fine rapporto per i dipendenti pubblici
Per i dipendenti pubblici e per il personale degli enti pubblici di ricerca interessati all’APE sociale, la legge prevede una disciplina speciale per la decorrenza dei termini di pagamento del TFS/TFR. I termini non decorrono dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
La prestazione di fine servizio o di fine rapporto è quindi pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento di tale età ed entro i successivi tre mesi. Se l’interessato decade dall’APE sociale per conseguimento di una pensione diretta, per perdita della residenza in Italia o per superamento dei limiti reddituali, il termine di pagamento del TFS/TFR decorre dalla data della decadenza e la prestazione è pagabile decorsi 24 mesi da tale data, entro i successivi tre mesi. In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, il termine decorre dal decesso e il pagamento deve avvenire entro 105 giorni.
Regime fiscale e istruzioni contabili
L’APE sociale costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR. L’INPS, quale sostituto d’imposta, applica le ritenute fiscali secondo le aliquote per scaglioni, riconosce le detrazioni per reddito e, se richieste, per carichi di famiglia, effettua il conguaglio di fine anno e rilascia la Certificazione Unica.
Sul piano contabile, gli oneri sono posti a carico dello Stato e rilevati nella Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata GAU. La circolare istituisce specifici conti per l’indennità, per il debito relativo al trattamento, per i recuperi degli indebiti e per le somme non riscosse, oltre al relativo codice bilancio per la gestione delle partite recuperatorie e delle eventuali inesigibilità.
Punti principali
Quadro normativo e finalità dell'APE sociale
L'APE sociale è introdotta dall'art. 1, commi 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con applicazione sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018. Il D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88 ne ha definito le modalità attuative, in vigore dal 17 giugno 2017. La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione dell'istituto, alla luce anche dell'interpretazione autentica fornita dall'art. 53 del d.l. n. 50/2017.
Soggetti beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere all'APE sociale i residenti in Italia iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata, purché abbiano almeno 63 anni e rientrino in una delle condizioni previste: disoccupazione con cessazione del rapporto per specifiche cause e da almeno tre mesi fuori dalla prestazione di disoccupazione, assistenza da almeno sei mesi a un familiare con handicap grave convivente, riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, oppure svolgimento continuativo per almeno sei anni di attività gravose individuate nell'allegato A del decreto. Restano inoltre richieste la residenza in Italia e la cessazione dell'attività lavorativa.
Requisito contributivo e criteri di continuità nelle attività gravose
Per l'accesso al beneficio è necessario un requisito contributivo minimo di 30 anni, elevato a 36 anni per chi accede in ragione delle attività gravose. Si considera tutta la contribuzione versata o accreditata nelle gestioni interessate, mentre i periodi coincidenti valgono una sola volta; non è invece consentito cumulare contribuzione italiana con quella estera. Per le attività gravose la continuità si realizza se non vi sono interruzioni nei sei anni precedenti oppure se le interruzioni complessive non superano dodici mesi, a condizione che nel settimo anno precedente vi sia stato un periodo di svolgimento delle stesse attività pari alla durata dell'interruzione. Sono esclusi dal computo i periodi di attività diverse da quelle gravose e di inoccupazione.
Cause di esclusione, incompatibilità e decadenza
Non possono ottenere l'APE sociale i titolari di pensione diretta, in Italia o all'estero. L'indennità è incompatibile con i trattamenti a sostegno del reddito per disoccupazione involontaria, con l'ASDI e con l'indennizzo per cessazione di attività commerciale. La decadenza interviene se, durante la fruizione, il beneficiario consegue una pensione anticipata o un altro trattamento pensionistico prima dell'età di vecchiaia, oppure se perde la residenza in Italia. Il beneficiario deve comunicare all'INPS le cause di decadenza o il superamento dei limiti reddituali entro 5 giorni; per l'avvio di un'attività lavorativa da cui si presumono redditi eccedenti, la comunicazione va resa entro 30 giorni.
Attività lavorativa consentita e limiti reddituali
Durante la fruizione dell'APE sociale è possibile svolgere attività lavorativa, in Italia o all'estero, purché i redditi annui lordi non superino 8.000 euro per lavoro dipendente o coordinato e continuativo e 4.800 euro per lavoro autonomo. Ai fini del controllo rilevano solo i redditi prodotti dopo la decorrenza dell'indennità. Il superamento dei limiti determina la decadenza e il recupero dell'indebito dall'inizio dell'anno in cui si è verificato il superamento.
Domanda di riconoscimento delle condizioni e monitoraggio della spesa
Prima della domanda di accesso al beneficio deve essere presentata all'INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso, necessaria anche per il monitoraggio dei limiti di spesa annuali. Le domande sono accolte entro i tetti di spesa fissati per ciascun anno dal 2017 al 2023. Per il 2017 e il 2018 sono previste finestre temporali specifiche, con possibile successiva valutazione delle domande tardive fino al 30 novembre se residuano risorse. Il monitoraggio segue criteri di prossimità al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e, a parità, l'ordine cronologico di presentazione.
Documentazione e istruttoria delle domande
La domanda di riconoscimento deve essere presentata con modalità telematica e accompagnata da dichiarazioni sostitutive e documentazione probatoria specifica a seconda della condizione invocata. Per la disoccupazione occorrono i documenti relativi alla cessazione del rapporto e alla fine della prestazione; per l'assistenza al familiare con handicap grave servono i dati dell'assistito e il verbale medico; per l'invalidità civile il verbale della commissione competente; per le attività gravose è richiesta un'attestazione del datore di lavoro, il contratto o una busta paga, con eventuali attestazioni per ciascun datore di lavoro coinvolto. L'INPS istruisce le domande usando i propri archivi e lo scambio dati con gli altri enti competenti, anche tramite il protocollo con Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ANPAL e INL.
Esiti dell'istruttoria e decorrenza dell'indennità
L'INPS comunica l'esito dell'istruttoria con riconoscimento, riconoscimento con differimento per insufficiente copertura finanziaria, oppure rigetto. In caso di esito positivo, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti presenta la domanda di accesso al beneficio, che decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda, salvo la disciplina di prima applicazione per le domande presentate entro il 30 novembre 2017, per le quali la decorrenza non può essere anteriore al 1° maggio 2017. L'indennità è pagata mensilmente per 12 mensilità, è pari alla rata mensile della pensione calcolata sulla contribuzione esistente al momento della domanda e non può superare 1.500 euro lordi mensili.
Effetti economici, previdenziali e cessazione del trattamento
L'APE sociale non dà luogo a contribuzione figurativa e i periodi di percezione non sono utili ai fini del diritto a pensione. Il trattamento cessa per decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti; non spettano inoltre gli assegni per il nucleo familiare. La circolare disciplina anche gli effetti sui trattamenti di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti pubblici, prevedendo che i termini di pagamento decorrano dal compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, con regole speciali in caso di decadenza dall'APE sociale o di decesso prima del raggiungimento dell'età pensionabile.
Recupero indebiti, riesame, regime fiscale e contabilità
Gli indebiti APE sociale sono recuperati secondo l'art. 2033 c.c., con applicazione degli interessi legali e, se del caso, mediante trattenute fino a un quinto sui trattamenti pensionistici del debitore o mediante rimessa in denaro. Gli interessati possono chiedere il riesame dei provvedimenti di annullamento, rigetto o revoca entro 30 giorni dalla notifica. Sul piano fiscale, l'indennità costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto e l'INPS opera come sostituto d'imposta. Infine, sono istituiti specifici conti contabili per la rilevazione degli oneri, dei recuperi e delle somme non riscosse, con imputazione a carico dello Stato nell'ambito della gestione assistenziale GAU.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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