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Circolare

Circolare numero 99 del 16-06-2017

Premessa 1. Ambito di applicazione 1.1 Requisito contributivo 1.2 Requisiti soggettivi 2. Incumulabilità con redditi da lavoro 3. Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive 4. Adeguamento alla speranza di vita 5. Domanda e monitoraggio del beneficio 5.1 Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al beneficio 5.2 Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio 5.3 Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio- scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive 5.4 Criteri di monitoraggio e salvaguardia 5.5 Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio di riduzione del requisito pensionistico 5.6 Domanda di pensione 6. Modalità di trasmissione delle domande 7. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’accesso alla pensione anticipata con requisito contributivo ridotto a 41 anni per i lavoratori precoci, in attuazione della legge di bilancio 2017, del decreto-legge n. 50/2017 e del D.P.C.M. n. 87/2017. Vengono illustrati ambito di applicazione, condizioni soggettive, modalità di presentazione della domanda di riconoscimento e della domanda di pensione, documentazione richiesta, criteri di istruttoria e monitoraggio dei limiti di spesa. Sono inoltre chiarite l’incumulabilità con redditi da lavoro, l’incompatibilità con altre maggiorazioni contributive, l’adeguamento alla speranza di vita e le regole particolari per il personale pubblico ai fini del trattamento di fine servizio.

Pensione anticipata per lavoratori precoci: requisiti, domande e monitoraggio

Pensione anticipata per lavoratori precoci: requisiti, domande e gestione del beneficio

La circolare fornisce le istruzioni applicative della disciplina introdotta dalla legge n. 232/2016 per la riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato a 41 anni in favore dei lavoratori cosiddetti "precoci". Il documento, coordinato con il d.l. n. 50/2017 e con il D.P.C.M. n. 87/2017, chiarisce i requisiti soggettivi e contributivi, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione necessaria, i criteri di monitoraggio della spesa e le regole di cumulabilità e incompatibilità con altri benefici.

Quadro normativo e destinatari

La misura opera dal 1° maggio 2017 e riguarda gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, richiamati dall’art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 335/1995. La riduzione del requisito contributivo si applica ai lavoratori con almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo maturati prima del compimento dei 19 anni, che si trovino in una delle condizioni tipizzate dalla legge.

La circolare precisa che rientrano nell’ambito applicativo sia i lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, sia quelli che a tale data potevano far valere almeno 18 anni di contribuzione. L’esercizio dell’opzione contributiva prevista dall’art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995 non esclude l’accesso al beneficio.

Requisito contributivo e contribuzione valutabile

Per ottenere la riduzione del requisito contributivo, il lavoratore deve possedere almeno 12 mesi di contribuzione "per periodi di lavoro effettivo" prima del 19° anno di età. Ai fini del computo, la circolare chiarisce che si considera la contribuzione obbligatoria dovuta per prestazione effettiva di lavoro, espressa in mesi, settimane o giorni, secondo le regole delle singole gestioni previdenziali.

Sono utili anche:

  • i periodi di lavoro all’estero riscattati;
  • i periodi riscattati per omissioni contributive;
  • la contribuzione accreditata in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello di liquidazione della pensione.

La circolare richiama inoltre la possibilità di accedere al trattamento in cumulo, ove ricorrano i relativi presupposti normativi, e ribadisce che, per il raggiungimento del requisito, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata, fermo restando il perfezionamento del requisito di 35 anni previsto dalla disciplina previgente per la pensione di anzianità.

Condizioni soggettive per l’accesso

L’accesso al beneficio è limitato ai lavoratori che, al momento della decorrenza del trattamento, si trovino in una delle condizioni elencate dalla legge:

  • stato di disoccupazione a seguito di licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966, con conclusione integrale da almeno tre mesi della prestazione di disoccupazione spettante;
  • assistenza da almeno sei mesi al coniuge, alla persona unita civilmente o a un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, accertata dalle competenti commissioni per l’invalidità civile;
  • svolgimento di attività gravose o usuranti, secondo le definizioni e gli elenchi richiamati dal D.P.C.M. e dal d.lgs. n. 67/2011.

Per i lavoratori disoccupati, la circolare precisa che lo stato di disoccupazione può essere verificato tramite le liste dei centri per l’impiego e che, in presenza di ASDI, il diritto al pensionamento anticipato matura al termine della percezione dell’assegno; se l’ASDI dura meno di tre mesi, resta necessario il decorso del trimestre dalla fruizione integrale della NASpI. Per gli operai agricoli, il trimestre va computato dalla data del licenziamento o delle dimissioni per giusta causa, secondo le risultanze Unilav.

Per l’assistenza a soggetti con handicap grave, la circolare precisa che la prestazione può essere riconosciuta a un solo assistente per la medesima persona assistita.

Attività gravose e continuità del requisito

Tra le attività gravose sono elencate le professioni indicate nell’allegato E alla legge di bilancio 2017, tra cui operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e manutenzione edifici, conduttori di gru e macchinari mobili, conciatori, personale viaggiante ferroviario, conducenti di mezzi pesanti, personale infermieristico e ostetrico ospedaliero turnista, addetti all’assistenza personale di non autosufficienti, insegnanti della scuola dell’infanzia, educatori degli asili nido, facchini, addetti alle pulizie, operatori ecologici e altre figure assimilate.

Il d.l. n. 50/2017 ha fornito un’interpretazione autentica della nozione di continuità: le attività si considerano svolte in via continuativa se nei sei anni precedenti il pensionamento non hanno subito interruzioni complessivamente superiori a dodici mesi e se nel settimo anno precedente sono state svolte per un periodo almeno pari alla durata dell’interruzione. Le interruzioni derivano da periodi di attività diverse dalle gravose e da periodi di inoccupazione; possono essere frazionate o collocate integralmente nei dodici mesi anteriori alla decorrenza del trattamento.

Per i lavoratori usuranti, la circolare rinvia alle condizioni di cui all’art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 67/2011.

Incumulabilità con redditi da lavoro e cessazione dell’attività lavorativa

Il trattamento pensionistico ottenuto in base a questa disciplina non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo per un periodo pari alla differenza tra il requisito contributivo ordinario e quello ridotto. Il divieto vale per redditi prodotti in Italia e all’estero e per tutto il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.

Se il pensionato percepisce redditi da lavoro durante tale periodo, la pensione è sospesa dalla decorrenza del reddito e l’INPS procede al recupero integrale delle rate già corrisposte, compresa la tredicesima. L’interessato ha l’obbligo di comunicare tempestivamente i redditi da lavoro.

La circolare chiarisce inoltre che, ai fini del conseguimento della pensione anticipata, il soggetto deve aver cessato l’attività lavorativa, intendendosi per tale l’attività dipendente, autonoma o parasubordinata svolta in Italia o all’estero. Durante la sospensione, il pensionato mantiene comunque la titolarità del trattamento.

Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive

Il beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro rientranti nel comma 199. Resta però ferma l’applicazione dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 per sordomuti e invalidi con invalidità superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A del testo unico sulle pensioni di guerra, con riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, fino a cinque anni.

Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo a seguito di opzione ex art. 1, comma 23, della legge n. 335/1995, non si applica la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni prevista dall’art. 1, comma 7, della medesima legge.

Adeguamento alla speranza di vita

Al requisito ridotto di 41 anni continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’art. 12 del d.l. n. 78/2010. La circolare specifica che tale meccanismo opera dal 1° gennaio 2019 e che non trovano applicazione gli adeguamenti precedentemente stabiliti con decreto ministeriale.

Domanda di riconoscimento delle condizioni e limiti di spesa

L’accesso al beneficio è subordinato al preventivo riconoscimento delle condizioni da parte dell’INPS, che deve verificare anche la copertura finanziaria entro i limiti di spesa annui fissati dalla legge:

  • 360 milioni di euro per il 2017;
  • 550 milioni di euro per il 2018;
  • 570 milioni di euro per il 2019;
  • 590 milioni di euro a decorrere dal 2020.

La domanda di riconoscimento va presentata esclusivamente in modalità telematica alla sede INPS di residenza. Per il 2017 il termine era il 15 luglio; per gli anni successivi il termine ordinario è il 1° marzo. Le domande presentate oltre tali scadenze e comunque entro il 30 novembre possono essere considerate solo se residuano risorse dopo il monitoraggio annuale.

Al momento della domanda devono sussistere, o essere comunque maturabili entro la fine dell’anno, i requisiti e le condizioni richiesti; alcuni requisiti possono essere valutati in via prospettica, tra cui il requisito contributivo, i sei anni di attività gravosa continuativa, il trimestre di inoccupazione successivo alla disoccupazione, il termine di fruizione dell’ASDI e il requisito temporale richiesto per i lavoratori usuranti.

Documentazione da allegare

La circolare richiede che la domanda sia corredata da autodichiarazioni e documentazione idonea a provare la sussistenza della condizione invocata.

Per i disoccupati:

  • lettera di licenziamento, ovvero lettera di dimissioni per giusta causa, ovvero verbale di risoluzione consensuale;
  • indicazione della data di cessazione della prestazione di disoccupazione;
  • per gli operai agricoli, documentazione probatoria coerente con la fattispecie e indicazione della cessazione del rapporto di lavoro.

Per chi assiste un familiare con handicap grave:

  • autodichiarazione con indicazione della data di inizio dell’assistenza e della convivenza;
  • dati anagrafici dell’assistito;
  • verbale della commissione medica attestante l’handicap grave.

Per gli invalidi civili:

  • estremi e copia del verbale delle commissioni sanitarie competenti.

Per le attività gravose:

  • attestazione del datore di lavoro su modello INPS;
  • contratto di lavoro o busta paga;
  • dichiarazione del datore di lavoro con indicazione di periodi, mansioni, contratto collettivo applicato, livello di inquadramento e, per alcune attività, dati relativi alla tariffa INAIL.

Se le attività sono state svolte presso datori di lavoro diversi, occorre una attestazione per ciascun datore, con la relativa documentazione, e tutti i periodi attestati concorrono alla verifica dei sei anni continuativi.

Per i lavoratori usuranti occorre dichiarare la tipologia di attività svolta e allegare la documentazione prevista dalla Tabella A del d.m. 20 settembre 2011, oltre a indicare il periodo complessivo di svolgimento, che deve essere pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci o alla metà della vita lavorativa complessiva.

Istruttoria, controlli e monitoraggio

L’INPS istruisce le domande sulla base dei dati presenti negli archivi, delle dichiarazioni sostitutive e della documentazione prodotta. I controlli sulla sussistenza delle condizioni e le eventuali verifiche ispettive sono svolti dalle sedi territoriali anche mediante scambio di informazioni con altri enti, Ministero del lavoro, INAIL, ANPAL e INL, secondo un protocollo condiviso.

Il monitoraggio finanziario si basa sulla data di maturazione del requisito e, in caso di parità, sulla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Se la spesa stimata supera lo stanziamento, l’INPS individua i soggetti esclusi e rinvia la decorrenza della pensione; se restano risorse, effettua un ulteriore monitoraggio sulle domande tardive ammissibili.

L’esito dell’istruttoria viene comunicato entro il 15 ottobre 2017 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno. Sono possibili tre esiti: riconoscimento con prima decorrenza utile, riconoscimento con differimento della decorrenza per insufficiente copertura finanziaria, oppure rigetto. Per le domande tardive è prevista una comunicazione ulteriore al 31 dicembre, se residuano risorse. In caso di rigetto, può essere chiesto il riesame entro 30 giorni.

Domanda di pensione e decorrenza del trattamento

La domanda di pensione va presentata anch’essa in modalità telematica. Se tutti i requisiti sono presenti e vi è stato il positivo riconoscimento delle condizioni, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda; per gli iscritti alle gestioni esclusive decorre dal giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, mentre per il cumulo decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Nella domanda l’interessato deve rendere dichiarazioni sostitutive attestanti il permanere dei requisiti, oppure il loro perfezionamento se valutati in via prospettica. Le sedi INPS non devono respingere le domande di pensione presentate in attesa dell’istruttoria della domanda di riconoscimento, ma tenerle in evidenza per la successiva liquidazione se il richiedente risulterà avente diritto.

In fase di prima applicazione, per le domande di riconoscimento presentate entro il 30 novembre 2017, la pensione è corrisposta dalla data di maturazione delle condizioni, e comunque non prima del 1° maggio 2017.

Modalità telematiche e strumenti di presentazione

Le domande di riconoscimento e di pensione devono essere presentate esclusivamente per via telematica. L’utente può rivolgersi a un patronato o utilizzare i servizi online INPS, accedendo con PIN INPS, SPID o CNS.

La procedura web è stata aggiornata con nuovi prodotti per la verifica del requisito e per la pensione anticipata dei lavoratori precoci. Al termine dell’invio viene rilasciata una ricevuta con numero di protocollo, data e ora di ricezione.

Trattamento di fine servizio per il personale pubblico

Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici di ricerca che accede al beneficio, la legge prevede una disciplina speciale per i termini di pagamento delle indennità di fine servizio o di fine rapporto. In caso di dimissioni, il termine decorre non dalla cessazione del rapporto, ma dal momento in cui il dipendente avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo l’art. 24 del d.l. n. 201/2011.

In pratica, l’indennità di fine servizio è corrisposta non prima di 24 mesi, ovvero di 12 mesi, e comunque entro i 90 giorni successivi, dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile previsto dall’ordinamento vigente.

Punti principali

Ambito di applicazione e requisiti generali

Dal 1° maggio 2017 il requisito contributivo per il pensionamento anticipato è ridotto a 41 anni per i lavoratori "precoci" iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive, purché abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 19 anni e rientrino in una delle condizioni previste dalla norma (disoccupazione, assistenza a familiare con handicap grave, invalidità civile almeno del 74%, attività gravose/usuranti).

Requisito contributivo e contribuzione utile

Per ottenere il beneficio occorrono almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima dei 19 anni. Sono utili anche i periodi di lavoro all’estero riscattati, quelli riscattati per omissioni contributive e la contribuzione accreditata in altri fondi pensionistici obbligatori. È possibile il cumulo contributivo, se ricorrono i relativi requisiti.

Condizioni soggettive di accesso

La circolare dettaglia le quattro condizioni previste: stato di disoccupazione dopo licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale con almeno tre mesi dalla fine dell’indennità spettante; assistenza da almeno sei mesi a coniuge, unito civilmente o parente di primo grado convivente con handicap grave; invalidità civile con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; svolgimento di attività gravose continuative per almeno sei anni o di attività usuranti ex d.lgs. n. 67/2011.

Attività gravose: continuità e chiarimenti

Per le attività gravose elencate nell’allegato E alla legge di bilancio, la continuità si intende rispettata se nei sei anni precedenti il pensionamento non vi sono state interruzioni complessivamente superiori a dodici mesi, a condizione che nel settimo anno precedente le stesse attività siano state svolte per un periodo almeno pari all’interruzione. Le interruzioni sono determinate da attività diverse dalle gravose e dai periodi di inoccupazione.

Incumulabilità con redditi da lavoro

La pensione anticipata non è cumulabile con redditi da lavoro subordinato o autonomo per un periodo pari alla differenza tra il requisito ordinario e quello ridotto al momento del pensionamento. Se il beneficiario percepisce redditi da lavoro nel periodo di anticipo, la pensione è sospesa e l’INPS recupera integralmente le rate già pagate, inclusa la tredicesima. Il pensionato deve comunicare tempestivamente i redditi da lavoro.

Incompatibilità con altre maggiorazioni contributive

Il beneficio non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di cui al comma 199, ferma restando la tutela dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000 per sordomuti e invalidi oltre il 74%. Per le pensioni calcolate con opzione contributiva resta esclusa la maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro prima dei 18 anni prevista dalla legge n. 335/1995.

Adeguamento alla speranza di vita

Il requisito ridotto di 41 anni resta soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’art. 12 del d.l. n. 78/2010. La circolare precisa che l’adeguamento si applica dal 1° gennaio 2019 e che non operano gli adeguamenti precedentemente fissati con decreto ministeriale.

Domanda di riconoscimento e termini

L’accesso al beneficio è subordinato a una preventiva domanda telematica di riconoscimento delle condizioni. Per il 2017 la domanda andava presentata entro il 15 luglio; per gli anni successivi entro il 1° marzo di ciascun anno. Le domande tardive, se presentate entro il 30 novembre, possono essere considerate solo se residuano risorse. Le domande non telematiche non sono prese in considerazione.

Documentazione richiesta

La circolare elenca la documentazione da allegare per ciascuna fattispecie: atti e attestazioni per i disoccupati, autodichiarazione e verbale per chi assiste un familiare con handicap grave, verbale di invalidità civile per gli invalidi, attestazione del datore di lavoro e documenti di supporto per le attività gravose, documentazione specifica per i lavoratori usuranti secondo il d.m. 20 settembre 2011.

Istruttoria, monitoraggio e comunicazioni INPS

L’INPS istruisce le domande sulla base degli archivi, delle autodichiarazioni e della documentazione prodotta, con possibili verifiche tramite altri enti e ispettorati. Il beneficio è soggetto a limiti di spesa annuali e a un monitoraggio basato sulla data di maturazione del requisito e, a parità, sulla data di presentazione della domanda. L’esito viene comunicato con riconoscimento, differimento per insufficienza di fondi o rigetto, con possibilità di riesame entro 30 giorni.

Domanda di pensione e decorrenza

La domanda di pensione si presenta telematicamente e decorre, se sussistono tutti i requisiti, dal primo giorno del mese successivo alla domanda; per gli iscritti a gestioni esclusive decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre in cumulo dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Per le istanze presentate entro il 30 novembre 2017, in fase di prima applicazione, è previsto un regime transitorio più favorevole.

Trattamento di fine servizio per il personale pubblico

Per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di ricerca che accede al beneficio, la decorrenza del pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto è differita al momento in cui sarebbe maturato il diritto alla relativa corresponsione secondo l’art. 24 del d.l. n. 201/2011, con pagamento non prima di 24 o 12 mesi, più 90 giorni, dal raggiungimento del primo requisito pensionistico utile.

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