Sentenza del 25/02/2016 n. 1066 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Inammissibilità ricorso - Cancellazione registro imprese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché la società cancellata dal registro delle imprese non può partecipare validamente al processo come parte. Il testo non specifica l'autorità giudiziaria, le date o gli ulteriori dettagli processuali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia concerne l'ammissibilità di un ricorso tributario proposto da una società successivamente cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione produce l'estinzione immediata della società, anche se permangono rapporti giuridici non ancora definiti. Di conseguenza, la società estinta non ha più la capacità di agire né può essere validamente convenuta in giudizio.
Norme richiamate
Principio civilistico sull'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese
La cancellazione dal registro delle imprese della società determina la immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo.
La cancellazione determina la perdita della capacità giuridica e processuale della società. I rapporti ancora pendenti non impediscono l'estinzione, ma devono essere gestiti secondo le regole applicabili ai successori e ai soggetti subentranti.
Principio processuale sulla capacità di stare in giudizio
Un soggetto estinto non può validamente agire o essere convenuto in giudizio; il ricorso o la prosecuzione del processo nei suoi confronti risultano quindi inammissibili, salvo l'eventuale coinvolgimento dei soggetti legittimati secondo la disciplina dei rapporti residui.
Massime di principio
- Prima di proporre o proseguire un ricorso contro una società occorre verificare se essa sia ancora iscritta nel registro delle imprese.
- La cancellazione della società comporta, in linea generale, la sua estinzione immediata anche quando esistano debiti, crediti o controversie ancora pendenti.
- Una società cancellata non può normalmente essere ricorrente né resistente; il processo deve eventualmente essere instaurato o proseguito nei confronti dei soggetti che, secondo la legge, subentrano nei rapporti residui.
- Nel processo tributario, la verifica della permanenza della capacità processuale della società è preliminare: la mancata legittimazione della società estinta può comportare l'inammissibilità del ricorso.
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