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Sentenza

Sentenza del 13/10/2016 n. 7769 - Comm. Trib. Prov. Milano

Omessa tenuta scritture contabili - Omessa presentazione dichiarazione dei redditi - Commercialista infedele.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la pretesa tributaria derivante dall'omessa tenuta delle scritture contabili e dall'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, sostenendo che tali violazioni fossero riconducibili al comportamento infedele e doloso del commercialista incaricato. In particolare, chiedeva di essere esonerato dal pagamento delle imposte, nonché degli interessi e delle sanzioni, in ragione dell'affidamento riposto nel professionista.

La decisione

La pretesa fiscale è stata ritenuta fondata quanto alle imposte non versate: il contribuente resta obbligato a corrispondere il tributo, poiché l'obbligazione fiscale fa capo a lui e l'errore o la condotta illecita del commercialista non trasferiscono tale debito sull'intermediario. Sono invece esclusi gli interessi e le sanzioni, in quanto l'infedeltà dolosa del commercialista può escludere la responsabilità del contribuente per tali componenti accessorie, purché sia adeguatamente provata. Il contribuente può eventualmente agire separatamente contro il professionista per il risarcimento dei danni.

Norme richiamate

  • Principio generale di responsabilità del contribuente per l'obbligazione tributaria

    Il contribuente rimane il soggetto obbligato al pagamento delle imposte dovute, anche quando abbia affidato gli adempimenti fiscali a un commercialista e questi abbia omesso o falsificato gli adempimenti.

  • Disciplina delle sanzioni tributarie e della responsabilità per causa non imputabile

    Le sanzioni e, secondo il principio espresso nella decisione, gli interessi possono non essere dovuti quando il contribuente dimostri che le violazioni derivano da un comportamento doloso e infedele del professionista, non conoscibile né evitabile con l'ordinaria diligenza.

Massime di principio

  • L'affidamento degli adempimenti fiscali a un commercialista non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta principale: il tributo resta dovuto anche se l'inadempimento è stato commesso dal professionista.
  • La condotta dolosa e infedele del commercialista può escludere sanzioni e interessi, ma il contribuente deve dimostrare concretamente l'incarico conferito, l'effettiva responsabilità del professionista e la propria estraneità alle violazioni.
  • La mera negligenza nella scelta o nel controllo del commercialista potrebbe non essere sufficiente a escludere la responsabilità; occorre provare che il comportamento del professionista sia stato fraudolento, imprevedibile e non imputabile al contribuente.
  • Il contribuente conserva normalmente la possibilità di chiedere al commercialista il risarcimento dei danni subiti, compresi gli importi pagati a titolo di imposte, interessi o sanzioni quando ne ricorrano i presupposti.

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