Ordinanza n. 1530/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento a – dell’ingiunzione di demolizione n. 98 del 2.04.2026, notificata in data 14.04.2026, dei fabbricati realizzati in Via XXIV Maggio in virtù di permesso di costruire (n. 14/2018) dichiarato decaduto, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 380/2001, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica – Pianificazione – Sportello Unico Attività Edilizie del Comune di Poggiomarino; b – del provvedimento n. 4289 del 9.02.2026, con il quale il Responsabile del Settore Urbanistica – Pianificazione – Sportello Unico Attività Edilizie del Comune di Poggiomarino ha comunicato l’avvio del procedimento di demolizione degli interventi eseguiti in virtù di un p.d.c. decaduto; c – ove e per quanto occorra, del provvedimento di istruttoria procedimentale sulle osservazioni del privato, di data e numero sconosciuti, non conosciuto; d - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di demolizione di fabbricati realizzati in virtù di un permesso di costruire dichiarato decaduto, connessa comunicazione di avvio del procedimento e atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ingiunzione di demolizione n. 98 del 2 aprile 2026, notificata il 14 aprile 2026, adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 dal Comune di Poggiomarino con riferimento a fabbricati realizzati in virtù del permesso di costruire n. 14/2018, dichiarato decaduto. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione di avvio del procedimento di demolizione, l’eventuale provvedimento istruttorio sulle osservazioni dei privati e gli atti connessi. In via incidentale è stata chiesta la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti impugnati. Dal testo non risultano specificati gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; la decisione cautelare si concentra sulla mancanza del fumus boni iuris e sulle esigenze cautelari connesse alla sentenza presupposta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, le relazioni tecniche redatte a seguito dei sopralluoghi del 30 e 31 gennaio 2025 dal personale comunale congiuntamente alle forze dell’ordine non evidenziano alcuna consistenza edilizia da preservare. Anche prescindendo dalle difformità riscontrate rispetto al titolo edilizio successivamente decaduto, la documentazione fotografica non consente di ritenere sussistenti i presupposti individuati dall’Adunanza Plenaria n. 14/2024, in particolare l’esistenza di opere autonome e funzionali. La stessa conclusione è stata riferita specificamente al fabbricato sub C). Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che non risultava richiesta in appello la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR n. 6008/2025, costituente il presupposto della demolizione impugnata. I ricorrenti sono stati condannati alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è indicata quale base normativa dell’ingiunzione di demolizione adottata dal Comune nei confronti degli interventi edilizi realizzati in virtù di un permesso di costruire dichiarato decaduto.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale e della relativa valutazione giudiziale.
Adunanza Plenaria n. 14/2024
opere "autonome e funzionali"
Il TAR richiama i presupposti enucleati dall’Adunanza Plenaria, ritenendo che la documentazione fotografica non dimostri l’esistenza di opere dotate di autonomia e funzionalità tali da giustificarne la preservazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un’ingiunzione di demolizione presuppone la presenza di un fumus boni iuris apprezzabile alla luce degli elementi istruttori disponibili, incluse le relazioni tecniche e la documentazione fotografica acquisite dall’amministrazione.
- Ai fini della valutazione della possibilità di preservare opere edilizie realizzate in virtù di un titolo successivamente decaduto, non è sufficiente la mera esistenza materiale delle opere: occorre che esse presentino i caratteri di autonomia e funzionalità individuati dall’Adunanza Plenaria n. 14/2024.
- La verifica cautelare può ritenere insussistente una consistenza edilizia da preservare anche quando, prescindendo dalle difformità rispetto al titolo edilizio decaduto, le risultanze fotografiche non dimostrino opere autonome e funzionali.
- La mancata richiesta, in grado di appello, della sospensione della sentenza presupposta dell’ingiunzione di demolizione incide sulla valutazione delle esigenze cautelari prospettate contro l’atto demolitorio.
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