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Sentenza

Sentenza del 30/07/2019 n. 20477 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'omessa contabilizzazione e dichiarazione di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di due immobili, ritenendo che i corrispettivi effettivi fossero superiori a quelli dichiarati. La società contestava, in primo luogo, la nullità della notifica dell'avviso, per mancanza o incompletezza della relata e per l'omessa indicazione delle generalità e della qualifica della persona che aveva ricevuto l'atto. Sosteneva inoltre che, al momento della proposizione del ricorso, fosse già maturata la decadenza dell'Amministrazione dal termine per esercitare il potere di accertamento. In via subordinata contestava anche la prova dei maggiori corrispettivi e la possibilità di rettificare il valore delle cessioni immobiliari ai fini IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non censurava la reale motivazione della sentenza d'appello. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la proposizione del ricorso del contribuente può sanare ex tunc il vizio di notificazione dell'avviso di accertamento solo se il ricorso è notificato all'Amministrazione prima della scadenza del termine decadenziale per l'esercizio del potere impositivo. Se la decadenza è già maturata, la successiva sanatoria della notifica non può impedirne gli effetti. Poiché la CTR aveva ritenuto assorbite le questioni relative alla ritualità della notifica, all'ammissibilità della documentazione prodotta dall'Ufficio e alla stessa maturazione della decadenza, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione. Il terzo e il quarto motivo, relativi al merito della pretesa fiscale, sono stati dichiarati assorbiti. La decisione finale sulla fondatezza dell'accertamento e sulle spese è stata quindi rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    Disciplina i termini per il deposito di documenti nel processo tributario. La questione relativa alla natura ordinatoria o perentoria del termine non è stata esaminata nel merito dalla Corte, perché ritenuta non decisiva rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Consente, nei limiti previsti dal processo tributario, la produzione di documenti in grado d'appello. Anche questa questione è stata rinviata, perché subordinata alla verifica della ritualità della notifica e della decadenza dell'Ufficio.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Prevede il termine decadenziale entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento. La Corte ha chiarito che una sanatoria successiva della notifica non può impedire una decadenza già maturata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Rende applicabili alla notificazione degli avvisi di accertamento le norme sulle notificazioni nel processo civile, comprese quelle relative alle nullità e alle sanatorie.

  • Art. 156 c.p.c.

    La notificazione nulla può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, ad esempio mediante la proposizione del ricorso da parte del contribuente. Tuttavia, secondo la giurisprudenza richiamata, la sanatoria opera soltanto se il raggiungimento dello scopo avviene prima della scadenza del termine decadenziale per l'accertamento.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 15, convertito dalla L. n. 85 del 1995

    Per le cessioni di determinati fabbricati, ai fini IVA non si procede alla rettifica del corrispettivo quando il prezzo dichiarato non è inferiore al valore determinato ai fini dell'imposta di registro, salvo che da un atto o documento risulti un corrispettivo maggiore. La questione è rimasta assorbita.

  • Cass., Sezioni Unite, 5 ottobre 2004, n. 19854

    La proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.; tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza.

    La sanatoria della notifica non è idonea a recuperare un potere impositivo ormai decaduto: occorre che il contribuente abbia avuto conoscenza dell'atto e abbia proposto ricorso entro il termine decadenziale applicabile.

Massime di principio

  • La proposizione del ricorso contro un avviso di accertamento può sanare un vizio di notificazione per raggiungimento dello scopo, ma solo se il ricorso è notificato all'Amministrazione prima della scadenza del termine decadenziale previsto per l'accertamento.
  • La sanatoria della notifica opera ex tunc rispetto al vizio formale, ma non può eliminare una decadenza sostanziale già maturata: se l'Ufficio era decaduto prima della proposizione del ricorso, l'atto non può essere salvato dalla successiva impugnazione.
  • Prima di applicare la sanatoria occorre verificare, nell'ordine logico corretto, la ritualità della notifica, la data effettiva della notificazione, la scadenza del termine decadenziale e la tempestività del ricorso.
  • L'Amministrazione deve dimostrare la regolare e tempestiva notificazione dell'avviso, producendo documentazione utilizzabile secondo le regole e i termini del processo tributario.
  • Quando la cassazione accoglie una censura preliminare e rinvia la causa, le questioni di merito sull'esistenza dei maggiori ricavi o sulla legittimità della rettifica fiscale possono rimanere non decise e dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio, se la pretesa non è già esclusa per decadenza o per vizi dell'atto.

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