Ordinanza n. 793/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari: del decreto di decadenza dall’impiego n.333/SAA/I/208924 del 31 ottobre 2025, adottato ai sensi dell’art. 51 d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, notificato al ricorrente in data 12 novembre 2025, nonché di ogni atto presupposto, istruttorio e consequenziale, ivi incluso il parere del Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella parte in cui ritiene sussistente una situazione di incompatibilità mai realizzatasi in fatto e comunque già definitivamente cessata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dall'impiego per mancata ottemperanza alla diffida di cessare la partecipazione a un programma televisivo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 31 ottobre 2025, adottato ai sensi degli artt. 50 e 51 del d.P.R. n. 335/1982, sostenendo che l'amministrazione abbia erroneamente ritenuto non cessata la situazione di incompatibilità. In particolare, ha dedotto di essersi immediatamente ritirato dalle riprese dopo la notifica della diffida del 28 agosto 2024 e che le puntate trasmesse successivamente fossero il risultato del montaggio di riprese anteriori. Ha inoltre contestato l'applicabilità dell'art. 50 del d.P.R. n. 335/1982 a una collaborazione artistica occasionale, richiamando una circolare del Ministero della Difesa del 31 luglio 2008 e rilevando l'assenza di una corrispondente disciplina interna; ha dedotto la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per l'applicazione della decadenza, nonché l'omessa valutazione delle proprie osservazioni e la mancata instaurazione di un adeguato contraddittorio procedimentale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né ha deciso in via definitiva sulla legittimità della decadenza. Ha disposto, ai sensi degli artt. 2, comma 2, e 46, comma 2, c.p.a., che il Ministero dell'Interno depositi entro 30 giorni una relazione dettagliata sulla vicenda. Ha imposto al ricorrente, entro lo stesso termine, il deposito di un'attestazione del responsabile del programma televisivo o di documentazione equipollente idonea a dimostrare che non abbia partecipato ad alcuna ripresa dopo il 28 agosto 2024. In attesa degli ulteriori accertamenti, ha confermato interinalmente la sospensione degli effetti del decreto di decadenza già disposta con decreto monocratico. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 24 marzo 2026; le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
artt. 50 e 51 d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
Costituiscono la base normativa del provvedimento di decadenza dall'impiego adottato nei confronti del dipendente della Polizia di Stato per la ritenuta mancata ottemperanza alla diffida relativa alla partecipazione al programma televisivo.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'acquisizione della relazione dell'amministrazione sulla vicenda oggetto del giudizio.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell'ordine al Ministero di depositare una dettagliata relazione sui fatti controversi.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati nell'ordinanza quali disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato come base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a giustificazione dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la decisione cautelare dipende dall'accertamento di fatti controversi e documentariamente verificabili, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori sia a carico dell'amministrazione sia a carico del ricorrente, fissando un termine comune per il deposito della documentazione.
- In presenza di un provvedimento di decadenza dall'impiego fondato sulla mancata ottemperanza a una diffida, è rilevante verificare se la condotta incompatibile sia effettivamente proseguita dopo la diffida, distinguendo la prosecuzione delle riprese dalla mera successiva trasmissione di materiale già registrato.
- La sospensione interinale degli effetti di un provvedimento già disposta in sede monocratica può essere confermata fino a una nuova decisione, quando il giudice ritenga necessari ulteriori accertamenti istruttori prima di definire la domanda cautelare.
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