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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34310/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a un atto di conferimento di un immobile in società. L'immobile era gravato da un mutuo ipotecario contratto dal conferente pochi giorni prima del conferimento; nel valore del conferimento era stata scomputata la passività residua del mutuo, con conseguente base imponibile di 30.000 euro anziché 780.000 euro. L'Ufficio ha rideterminato la base imponibile, escludendo la deducibilità della passività, e ha riqualificato l'operazione come cessione dell'immobile per la parte corrispondente al mutuo. In appello la CTR aveva respinto la tesi erariale, ritenendo in modo generalizzato che il conferimento di immobile gravato da passività debba essere tassato al netto di queste ultime e che non vi fosse collegamento funzionale tra i diversi atti della sequenza negoziale. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 20 e 50 del d.P.R. 131/1986, sostenendo che l'art. 20 consente di valorizzare la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti a prescindere dal loro mero modello formale e che, ai sensi dell'art. 50, sono deducibili solo le passività inerenti al bene trasferito; nel caso concreto la CTR non aveva verificato se il mutuo fosse effettivamente inerente all'immobile conferito.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisiva non la questione del collegamento funzionale tra i vari atti ex art. 20 d.P.R. 131/1986, ma l'affermazione della CTR secondo cui il conferimento di un immobile gravato da passività va sempre tassato al netto di tali passività. Ha giudicato tale proposizione, nella sua assolutezza, contrastante con l'art. 50 d.P.R. 131/1986, che consente la deduzione soltanto delle passività inerenti al bene o diritto trasferito. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR dell'Emilia Romagna, in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se la passività derivante dal mutuo fosse inerente al bene conferito, precisando che la sola presenza dell'ipoteca non è sufficiente a dimostrare l'inerenza. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 20 d.P.R. 131/1986

    consente di valutare la natura intrinseca e gli effetti giuridici degli atti, non limitandosi alla loro conformità al modello legale, ma nel caso deciso la Corte ha ritenuto decisiva soprattutto la disciplina dell'art. 50.

  • art. 50 d.P.R. 131/1986

    in tema di conferimento di immobili in società, la base imponibile va determinata deducendo solo le passività e gli oneri inerenti al bene trasferito; non sono deducibili quelli che, pur gravando sul conferente e accollati alla società, non siano collegati all'oggetto del trasferimento.

  • d.P.R. 131/1986

    testo unico dell'imposta di registro applicato alla determinazione della base imponibile del conferimento.

Massime di principio

  • Nel conferimento di un bene immobile gravato da debiti, la base imponibile dell'imposta di registro non si determina automaticamente sottraendo qualsiasi passività: la deduzione è ammessa solo per gli oneri inerenti al bene conferito.
  • L'inerenza della passività va accertata in concreto come collegamento funzionale tra il debito e il bene trasferito, ad esempio rispetto a interventi conservativi, modificativi, di ripristino o alla destinazione e alle potenzialità d'uso del bene.
  • La sola circostanza che sull'immobile sia iscritta ipoteca a garanzia di un mutuo non basta, di per sé, a rendere inerente al bene la passività derivante dal mutuo stesso.
  • In tema di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto e la determinazione della base imponibile devono fondarsi sulle norme specifiche applicabili e sull'effettiva natura delle passività, non su affermazioni di principio formulate in termini assoluti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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