Sentenza n. 5134/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento: A) quanto al ricorso introduttivo: - della delibera del 27 luglio 2022, con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha stabilito di non confermare la ricorrente nell’incarico di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, per il triennio 2023-2025; - di ogni atto antecedente e successivo, comunque preordinato alla mancata conferma nel predetto incarico, ed in particolare di tutti gli atti della Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina all'incarico di giudice onorario e segnatamente dei verbali delle riunioni tenutesi in data 28 gennaio 2022, 31 gennaio 2022, 4 febbraio 2022 e 8 febbraio 2022, del parere formulato in data 3 marzo 2022 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Perugia, nonché della relazione e del rapporto informativo redatti dal dirigente dell'Ufficio giudiziario minorile e del parere del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia; B) quanto al ricorso per motivi aggiunti: dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di non conferma nell'incarico di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Perugia per il triennio 2023-2025, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la delibera di non conferma e gli atti presupposti deducendo la violazione della lex specialis della procedura, difetto di istruttoria e di motivazione, erronea applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando, nonché contraddittorietà e illogicità del punteggio attribuito. In particolare, ha evidenziato che il punteggio di 24 punti ottenuto nella procedura per il triennio 2023-2025 era significativamente inferiore ai 39 punti attribuiti nella precedente procedura per il triennio 2020-2022. Ha inoltre sostenuto che, essendo stati selezionati soltanto 14 aspiranti a fronte di 16 posti disponibili, avrebbe dovuto comunque essere confermata. Con i motivi aggiunti ha ulteriormente precisato le censure sulla base della documentazione acquisita mediante accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., dopo che la ricorrente aveva dichiarato, tramite il proprio difensore, il venir meno dell'interesse alla decisione. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non potesse esaminare d'ufficio il merito della controversia in assenza di un interesse attuale alla pronuncia. Non è stata quindi espressa alcuna valutazione definitiva sulla legittimità della non conferma, sui criteri di valutazione o sul punteggio attribuito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- La dichiarazione del difensore relativa alla sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso, quando non emergano ragioni per dubitare della sua efficacia rappresentativa.
- In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito un'impugnazione divenuta priva di interesse attuale per il ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità anche dei motivi aggiunti proposti nell'ambito dello stesso giudizio.
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