Sentenza n. 644/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva deciso sulla domanda di accertamento del diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa ufficiali dell’Aeronautica militare per la previdenza complementare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti avevano chiesto l’accertamento del diritto alla restituzione delle somme versate alla Cassa ufficiali dell’Aeronautica militare e destinate al finanziamento dell’indennità supplementare prevista dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35. La domanda era fondata sull’asserita impossibilità di conseguire la prestazione previdenziale correlata ai contributi, a causa del transito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e della conseguente cessazione dell’iscrizione alla Cassa. Nelle more del giudizio è intervenuta la legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto l’erogazione dell’indennità supplementare indipendentemente dal diritto a percepire il trattamento pensionistico anche in favore di chi, alla data di entrata in vigore della legge, avesse un giudizio pendente o una sentenza non ancora passata in giudicato. In applicazione di tale disciplina, nel gennaio 2024 agli appellanti è stata riconosciuta e corrisposta la prestazione previdenziale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’erogazione dell’indennità supplementare, intervenuta nelle more del giudizio, ha fatto venir meno il presupposto della domanda restitutoria e quindi l’interesse degli appellanti a ottenere una decisione sul merito dell’appello. Le spese del grado sono state tuttavia poste a carico del Ministero della Difesa, poiché la mancata tempestiva applicazione della disciplina sopravvenuta da parte dell’Amministrazione aveva reso necessaria la proposizione del gravame. Le spese sono state liquidate in 2.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 654, l. 29 dicembre 2022, n. 197
risulta ancora pendente un giudizio o è stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato
La disposizione sopravvenuta ha consentito l’erogazione dell’indennità supplementare indipendentemente dal diritto a percepire il trattamento pensionistico, estendendo il beneficio anche ai soggetti con giudizio pendente o sentenza non definitiva alla data di entrata in vigore della legge.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Richiamato dal Collegio tra le disposizioni applicabili al giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio in relazione alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio, una disciplina sopravvenuta determina il riconoscimento integrale della prestazione richiesta o comunque elimina il presupposto sostanziale della domanda, il ricorso o l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude necessariamente la condanna dell’amministrazione alle spese: se la condotta amministrativa precedente o la mancata tempestiva applicazione della disciplina sopravvenuta ha reso necessaria la proposizione del giudizio, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →