Cassazione Civile, Ordinanza n. 28115/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Gli insegnanti avevano agito per ottenere il riconoscimento, ai fini del punteggio per la mobilità verso le scuole statali, nonché ai fini della ricostruzione della carriera e del trattamento economico-giuridico, del servizio di insegnamento prestato come docenti fuori ruolo presso scuole paritarie, servizio che l'amministrazione aveva negato di computare. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la disciplina non consentisse di equiparare tale servizio a quello prestato nelle scuole statali. Con il ricorso principale, gli insegnanti hanno dedotto violazione e falsa applicazione di norme legislative e contrattuali sul riconoscimento del servizio pre-ruolo, sostenendo che non vi fossero ragioni per escludere l'applicazione della disciplina anche a prestazioni lavorative sostanzialmente equivalenti e denunciando altresì omesso esame della domanda relativa alla ricostruzione di carriera. Con ricorso incidentale, il Ministero ha censurato la compensazione delle spese disposta in appello, lamentando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. come interpretati dalla Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi degli insegnanti, aderendo al principio secondo cui il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie non è riconoscibile ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti, per la non omogeneità dello status giuridico del personale e per l'assenza di una norma che consenta tale riconoscimento. Ha inoltre rigettato il motivo incidentale del Ministero, affermando che la valutazione di compensazione delle spese è discrezionale e non richiede una specifica motivazione sulla insussistenza dei giusti motivi. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
viene richiamato come parametro per la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo
art. 2, comma 2, D.L. 255/2001
invocato dai ricorrenti come base normativa per il riconoscimento del servizio pre-ruolo
artt. 1 e 3 L. 62/2000
invocati dai ricorrenti a sostegno dell'equiparazione tra servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali
art. 485 D.Lgs. 297/1994
invocato dai ricorrenti per il riconoscimento del servizio pre-ruolo
art. 1-bis D.I. 250/2005
invocato dai ricorrenti per il riconoscimento del servizio pre-ruolo
artt. 91 e 92 c.p.c.
richiamati dal Ministero per censurare la compensazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
sentenza n. 77/2018 Corte costituzionale
richiamata dal Ministero come intervento integrativo della disciplina sulle spese
Cass. n. 32386 del 2019
"Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali."
viene assunta come principio di diritto di riferimento e applicata in continuità
Cass. n. 26912 del 2020
"In materia di procedimento civile, il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare."
viene richiamata per affermare la discrezionalità della compensazione delle spese
Massime di principio
- Il servizio di insegnamento pre-ruolo svolto presso scuole paritarie non è automaticamente equiparabile al servizio prestato nelle scuole statali ai fini dell'inquadramento, della progressione di carriera e del trattamento economico, in assenza di una specifica previsione di legge.
- La diversità dello status giuridico del personale docente impiegato nelle scuole paritarie rispetto a quello delle scuole statali giustifica un trattamento differenziato, escludendo l'applicazione analogica della disciplina favorevole prevista per altri servizi scolastici.
- Quando una censura di omesso esame riguarda una questione già assorbita dalla corretta soluzione in diritto della controversia, il motivo non può essere accolto se la decisione è comunque conforme al principio di diritto applicabile.
- Nel giudizio civile di legittimità, la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione specifica sull'insussistenza dei giusti motivi, salvo il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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