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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29796/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa agli anni d'imposta 1990 e 1991, emessa per il recupero di importi indicati nelle dichiarazioni ma non versati, in parte per effetto di sospensioni legate a eventi calamitosi. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di avere presentato domanda di condono; in primo grado era stato ritenuto validamente definito l'anno 1991 per effetto del versamento della prima rata, mentre per il 1990 era stata riconosciuta l'inesistenza del debito per intervenuto pagamento tramite ricevuta bancaria. La CTR aveva confermato. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza; 2) violazione di varie norme processuali e del d.lgs. n. 546/1992 per carenza di motivazione e vizi della decisione; 3) violazione della disciplina sul condono ex L. n. 289/2002, sostenendo che il condono ex art. 9-bis richiede il pagamento integrale e tempestivo delle rate e che il mero versamento della prima rata non perfeziona la definizione. La contribuente resisteva chiedendo l'inammissibilità o il rigetto.

La decisione

La Corte ha ritenuto, per l'anno 1990, che il ricorso fosse comunque carente di autosufficienza, non avendo l'Agenzia indicato con precisione gli atti e i punti dell'appello nei quali sarebbe stata contestata la ricevuta bancaria di pagamento, sicché è rimasto fermo l'accertamento dell'avvenuto pagamento e l'estinzione del credito per quell'annualità. Quanto all'anno 1991, la Corte ha accolto il terzo motivo: il condono ex art. 9-bis L. n. 289/2002, di natura clemenziale, si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto secondo le modalità previste; il mancato pagamento delle rate successive rende inefficace la definizione. La CTR, ritenendo sufficiente la sola prima rata, si è discostata da tale principio. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso limitatamente al 1991, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente su quell'annualità e ha dichiarato estinto il credito per il 1990; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di violazione dedotta nel primo motivo, ma non decisivo nella soluzione finale.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma nn. 3 e 4; n. 4

    Norma sul ricorso per cassazione richiamata per incardinare i motivi di impugnazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate per vizio di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro della sufficienza della motivazione.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e la specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, in ossequio al principio di autosufficienza.

  • art. 9-bis L. n. 289/2002

    Condono di natura clemenziale per omessi o tardivi versamenti: richiede il pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto; il mancato rispetto delle rate determina l'inefficacia della definizione.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    Richiamato nel ricorso come ulteriore norma sul condono, ma non è la base decisiva della ratio.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Indicato come base del recupero mediante cartella per omessi versamenti e per la liquidazione automatizzata del dovuto.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    artt. 1, comma 2; 36; 53; 54

    Richiamato nel secondo motivo per contestare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 11, comma 6, Cost.

    Citato nel secondo motivo, senza incidenza decisiva sulla decisione.

  • art. 138 L. n. 338/2000

    Richiamato nel terzo motivo dal ricorrente; il testo non chiarisce un ruolo autonomo nella ratio decidendi.

  • VI direttiva n. 77/388/CEE

    Richiamata per affermare che misure di rinuncia definitiva alla riscossione dell'IVA possono contrastare con il sistema comune dell'IVA.

Massime di principio

  • Nel condono clemenziale previsto per omessi o tardivi versamenti, il perfezionamento della definizione è subordinato al pagamento integrale e tempestivo di quanto dovuto secondo le condizioni di legge; il mancato pagamento anche di una sola rata nei termini rende inefficace l'istanza di definizione.
  • La disciplina del condono clemenziale non è assimilabile a quella del condono premiale: nel primo caso non vi è una nuova determinazione dell'imposta, ma solo una rinuncia alle sanzioni subordinata all'esatto adempimento delle condizioni previste.
  • Nel ricorso per cassazione, la parte deve rispettare il principio di autosufficienza indicando specificamente gli atti processuali e i documenti rilevanti, nonché il punto degli atti di merito in cui la questione sarebbe stata sollevata; in difetto, la censura non è scrutinabile.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato l'avvenuto pagamento del tributo per una determinata annualità e tale accertamento non sia adeguatamente aggredito in cassazione, il credito deve ritenersi estinto per quell'annualità.
  • In materia di IVA, le misure che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione di sanzioni collegate all'omesso o tardivo versamento devono essere lette tenendo conto dell'esigenza di tutela del sistema comune dell'imposta e dell'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto unionale.

Come è indicizzato

MaterieCondonoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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