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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22832/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una cartella esattoriale emessa per contributi dovuti alla gestione commercianti per gli anni 2006 e 2010, per un importo complessivo di Euro 11.375,13. Il contribuente ha proposto opposizione deducendo, da un lato, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché avvenuta mentre era pendente il ricorso davanti al giudice tributario contro l'avviso di accertamento fiscale presupposto e, dall'altro, la nullità della cartella per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000. Nelle more ha poi definito la lite fiscale con conciliazione ai sensi dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011. Il Tribunale aveva annullato la cartella ritenendo che la definizione fiscale travolgesse anche la pretesa contributiva. In appello, l'INPS ha contestato tale esito, sostenendo che la conciliazione fiscale fosse irrilevante per l'Istituto e che parte della pretesa (in particolare i contributi fissi del 2010) non fosse stata neppure contestata. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione dell'art. 24, comma 3, d.lgs. 46/1999 per l'asserito divieto assoluto di iscrizione a ruolo del credito contributivo mentre è impugnato l'accertamento fiscale presupposto; (2) violazione dell'art. 39, comma 12, d.l. 98/2011 per avere la Corte d'appello attribuito alla conciliazione fiscale effetto di parametro per la contribuzione; (3) violazione del medesimo art. 39, comma 12, e dell'art. 16 L. 289/2002 per avere la sentenza d'appello parametrato i contributi a una riduzione d'imposta e non al reddito corretto, oltre che per aver considerato un importo contributivo ritenuto errato; (4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna del ricorrente alle spese nonostante la pretesa soccombenza dell'INPS e l'asserita eccessività della liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che, in materia di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella non può limitarsi a dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell'ente previdenziale, anche quando la cartella sia collegata a un accertamento fiscale impugnato. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo, chiarendo che la definizione concordata della lite tributaria non elimina l'efficacia extrafiscale dell'accertamento ai fini del calcolo dei contributi INPS commisurati al maggior reddito, e che tale efficacia può essere superata solo da specifiche e circostanziate contestazioni dell'obbligato, non dalla sola sopravvenienza della conciliazione. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: infondato nella parte in cui contestava la regolazione delle spese, poiché l'INPS non poteva dirsi soccombente avendo visto riconosciuta, almeno in parte, la propria pretesa; inammissibile nella parte in cui lamentava genericamente l'eccessività della liquidazione senza confronto puntuale con i parametri normativi. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Il divieto di iscrizione a ruolo in pendenza dell'impugnazione dell'accertamento non impedisce al giudice dell'opposizione di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva dell'ente previdenziale.

  • art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111

    La definizione concordata della lite fiscale non travolge l'accertamento tributario ai fini extrafiscali e non esclude l'utilizzabilità dell'accertamento come base per la contribuzione previdenziale, salvo specifiche contestazioni dell'obbligato.

  • art. 16 L. 27 dicembre 2002, n. 289

    Richiamato insieme alla disciplina della definizione fiscale, non viene attribuito effetto estintivo della pretesa contributiva; la conciliazione tributaria non basta a neutralizzare l'accertamento ai fini previdenziali.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Censurata dal ricorrente per difetto di motivazione della cartella, ma la decisione di legittimità non accoglie tale doglianza e risolve la controversia sul piano del merito della pretesa contributiva.

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    La regolazione delle spese deve tener conto dell'esito unitario della lite e del parziale accoglimento della domanda dell'ente; non vi è soccombenza dell'INPS se la sua pretesa è riconosciuta in parte.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Base per la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato indirettamente nel dispositivo per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di opposizione a cartella esattoriale per crediti previdenziali, la dedotta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esaurisce il thema decidendum: il giudice deve comunque verificare nel merito l'esistenza e l'entità della pretesa dell'ente creditore.
  • La definizione concordata della lite fiscale non elimina, di per sé, l'efficacia dell'accertamento tributario ai fini extrafiscali; tale accertamento può continuare a fungere da base per il calcolo dei contributi previdenziali commisurati al maggior reddito.
  • Per superare l'efficacia dell'accertamento tributario sul piano previdenziale non basta invocare la sopravvenuta conciliazione fiscale: occorrono contestazioni puntuali e prove contrarie idonee a infirmare i fatti accertati.
  • Nella regolazione delle spese, rileva l'esito unitario della lite e non la mera circostanza formale che una parte abbia impugnato o resistito; non è soccombente l'ente la cui domanda sia stata accolta anche solo parzialmente.
  • La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se resta generica e non si confronta con i parametri normativi di determinazione dei compensi e degli esborsi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiContenzioso tributario
RamiProcesso civilePrevidenzaTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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