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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11599/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521, 522, 125 e 546 c.p.p.), sostenendo che l'editto accusava la "raccolta" abusiva di rifiuti mentre la sentenza parla di "discarica" e di "ammasso" rinvenuto durante l'escavazione; (2) vizio sulla mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (art. 606, lett. b), c), e) c.p.p.), con critica alle consulenze della Procura e alla valutazione del fatto da parte della Corte di appello; (3) illegittimità della pena congiunta irrogata, poiché la fattispecie di gestione illecita di rifiuti non pericolosi prevede pena alternativa (arresto o ammenda) e non pena congiunta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul terzo motivo e inammissibili il primo e il secondo. Sul primo motivo ha ritenuto che la diversa terminologia (es.: "raccolta" vs "ammasso"/"discarica") non integrasse una mutatio libelli idonea a pregiudicare la difesa, essendo il fatto di gestione illecita di rifiuti sufficientemente descritto. Sul secondo motivo ha escluso l'intervento su questioni di merito probatorio e ha richiamato il limite della Corte di cassazione a rinnovate valutazioni dei fatti. Sul terzo motivo ha accertato un errore nella quantificazione e nella tipologia della pena: la Corte di appello aveva applicato una pena congiunta (arresto + ammenda) tipica di ipotesi diverse (rifiuti pericolosi o discarica abusiva) senza formale e motivata riqualificazione; risultando inoltre decorso il termine di prescrizione (considerata la sospensione di 334 giorni) il reato è estinto. La sentenza impugnata è dunque annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione (decorso il 08/07/2023).

Norme richiamate

  • articolo 256 d.lgs. 152/2006

    art. 256, comma 1, lettera a)

    La Corte ha ricordato che per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi l'art. 256, comma 1, lett. a) prevede pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; la pena congiunta è prevista per ipotesi diverse (rifiuti pericolosi o discarica abusiva). L'applicazione di una pena non coerente con la fattispecie concreta costituisce vizio di motivazione e di applicazione della norma.

  • articoli 521, 522, 125 e 546 c.p.p.

    Riferiti ai principi di esposizione dell'imputazione e di correlazione tra accusa e decisione. La Corte ha ritenuto che, purché il fatto sia puntualmente e dettagliatamente descritto in modo che l'imputato possa esercitare la difesa, variazioni terminologiche non costituiscono mutatio libelli.

  • articolo 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)

    Le censure relative alla mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato attengono al merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo ipotesi di travisamento della prova, non dedotte nel ricorso.

  • normativa sulla prescrizione del reato

    La Corte ha valutato la decorrenza della prescrizione tenendo conto della sospensione di 334 giorni del termine e ha concluso che, essendo il termine prescrizionale decorso (08/07/2023), il reato è estinto; ciò ha portato all'annullamento senza rinvio.

Massime di principio

  • La diversa terminologia usata tra atto di accusa e sentenza (es.: "raccolta" vs "deposito"/"ammasso"/"discarica") non determina automaticamente mutatio libelli: occorre che la trasformazione sia radicale e pregiudichi concretamente il diritto di difesa.
  • La Corte di cassazione non rivede le valutazioni di fatto e le risultanze probatorie del giudice di merito salvo che sia denunciato e provato un travisamento della prova; i rilievi basati su diversa interpretazione di perizie o testimonianze sono di norma inammissibili in Cassazione.
  • Chi rinviene rifiuti illegalmente smaltiti da altri può essere responsabile se compie atti di gestione (raccolta, stoccaggio, ammasso, smaltimento) senza autorizzazione; la mera inerzia del proprietario non è di per sé sempre sufficiente a configurare concorso nella gestione illecita, salvo contributo attivo.
  • Il giudice che intenda riqualificare il fatto rispetto alla contestazione originale deve farlo esplicitamente e motivarlo: l'applicazione di una pena non prevista per la fattispecie originaria può costituire motivo di annullamento.
  • Errori nella determinazione o nella tipologia della pena possono dar luogo a controllo in Cassazione e, se combinati con la decorrenza della prescrizione, possono portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
  • In difesa, è strategico contestare tempestivamente la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena, verificare calcoli dei termini di prescrizione (compresi sospensioni) e richiedere che qualsiasi riqualificazione sia formalmente motivata dal giudice.

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