Cassazione Penale, Sentenza n. 11599/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521, 522, 125 e 546 c.p.p.), sostenendo che l'editto accusava la "raccolta" abusiva di rifiuti mentre la sentenza parla di "discarica" e di "ammasso" rinvenuto durante l'escavazione; (2) vizio sulla mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato (art. 606, lett. b), c), e) c.p.p.), con critica alle consulenze della Procura e alla valutazione del fatto da parte della Corte di appello; (3) illegittimità della pena congiunta irrogata, poiché la fattispecie di gestione illecita di rifiuti non pericolosi prevede pena alternativa (arresto o ammenda) e non pena congiunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo sul terzo motivo e inammissibili il primo e il secondo. Sul primo motivo ha ritenuto che la diversa terminologia (es.: "raccolta" vs "ammasso"/"discarica") non integrasse una mutatio libelli idonea a pregiudicare la difesa, essendo il fatto di gestione illecita di rifiuti sufficientemente descritto. Sul secondo motivo ha escluso l'intervento su questioni di merito probatorio e ha richiamato il limite della Corte di cassazione a rinnovate valutazioni dei fatti. Sul terzo motivo ha accertato un errore nella quantificazione e nella tipologia della pena: la Corte di appello aveva applicato una pena congiunta (arresto + ammenda) tipica di ipotesi diverse (rifiuti pericolosi o discarica abusiva) senza formale e motivata riqualificazione; risultando inoltre decorso il termine di prescrizione (considerata la sospensione di 334 giorni) il reato è estinto. La sentenza impugnata è dunque annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione (decorso il 08/07/2023).
Norme richiamate
articolo 256 d.lgs. 152/2006
art. 256, comma 1, lettera a)
La Corte ha ricordato che per la gestione illecita di rifiuti non pericolosi l'art. 256, comma 1, lett. a) prevede pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; la pena congiunta è prevista per ipotesi diverse (rifiuti pericolosi o discarica abusiva). L'applicazione di una pena non coerente con la fattispecie concreta costituisce vizio di motivazione e di applicazione della norma.
articoli 521, 522, 125 e 546 c.p.p.
Riferiti ai principi di esposizione dell'imputazione e di correlazione tra accusa e decisione. La Corte ha ritenuto che, purché il fatto sia puntualmente e dettagliatamente descritto in modo che l'imputato possa esercitare la difesa, variazioni terminologiche non costituiscono mutatio libelli.
articolo 606 c.p.p., lett. b), c) ed e)
Le censure relative alla mancata prova degli elementi oggettivi e soggettivi del reato attengono al merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo ipotesi di travisamento della prova, non dedotte nel ricorso.
normativa sulla prescrizione del reato
La Corte ha valutato la decorrenza della prescrizione tenendo conto della sospensione di 334 giorni del termine e ha concluso che, essendo il termine prescrizionale decorso (08/07/2023), il reato è estinto; ciò ha portato all'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La diversa terminologia usata tra atto di accusa e sentenza (es.: "raccolta" vs "deposito"/"ammasso"/"discarica") non determina automaticamente mutatio libelli: occorre che la trasformazione sia radicale e pregiudichi concretamente il diritto di difesa.
- La Corte di cassazione non rivede le valutazioni di fatto e le risultanze probatorie del giudice di merito salvo che sia denunciato e provato un travisamento della prova; i rilievi basati su diversa interpretazione di perizie o testimonianze sono di norma inammissibili in Cassazione.
- Chi rinviene rifiuti illegalmente smaltiti da altri può essere responsabile se compie atti di gestione (raccolta, stoccaggio, ammasso, smaltimento) senza autorizzazione; la mera inerzia del proprietario non è di per sé sempre sufficiente a configurare concorso nella gestione illecita, salvo contributo attivo.
- Il giudice che intenda riqualificare il fatto rispetto alla contestazione originale deve farlo esplicitamente e motivarlo: l'applicazione di una pena non prevista per la fattispecie originaria può costituire motivo di annullamento.
- Errori nella determinazione o nella tipologia della pena possono dar luogo a controllo in Cassazione e, se combinati con la decorrenza della prescrizione, possono portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
- In difesa, è strategico contestare tempestivamente la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena, verificare calcoli dei termini di prescrizione (compresi sospensioni) e richiedere che qualsiasi riqualificazione sia formalmente motivata dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11571/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11573/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11574/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11575/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11577/2024 del 20/03/2024
- Sentenza penale · 20 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 11578/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →