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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46270/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Mercede Vincenzo era stato dichiarato responsabile di tentata estorsione per avere, mediante reiterate minacce consistite nel prospettare la pubblicazione di messaggi e foto compromettenti, tentato di costringere la persona offesa a dargli 170 euro. Ha impugnato la sentenza deducendo: (1) violazione del contraddittorio nel processo a trattazione scritta (art. 23-bis comma 2 L. 176/2020) perché le conclusioni del Procuratore generale non sono state comunicate alla difesa (notificate a PEC errata); (2) carenza dell'elemento della minaccia ai sensi dell'art. 629 c.p.; (3) mancata riqualificazione come truffa aggravata, poiché la condotta sarebbe stata una raggiro della vittima che aveva richiesto una foto nuda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il processo d'appello era stato trattato con il rito cartolare (art. 23-bis L. 176/2020) e le conclusioni del Procuratore generale, pur trasmesse, sono state notificate a PEC errata e la difesa non ne ha avuto contezza, con conseguente violazione del contraddittorio. Tale vizio ha costituito una nullità generale relativa all'intervento dell'imputato, imponendo l'annullamento della sentenza impugnata. La sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso. I restanti motivi (sulla sussistenza della minaccia e sulla riqualificazione in truffa) sono stati assorbiti e non decisi.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 2, L. 176/2020

    articolo 23 bis comma secondo I. 176/2020

    Il rito cartolare richiede la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale; la mancata o ritardata notifica delle conclusioni alla difesa (anche per errore nella PEC) integra violazione del contraddittorio e determina una nullità che può portare all'annullamento della sentenza.

  • art. 629 cod. pen.

    Il ricorrente sosteneva l'assenza dell'elemento minaccioso necessario per l'estorsione; la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di questo motivo, ritenendolo assorbito dalla nullità procedurale.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare le conclusioni del Pubblico Ministero devono essere comunicate tempestivamente alla difesa: la loro mancata o errata notifica (es. a PEC sbagliata) viola il diritto al contraddittorio e può determinare la nullità della sentenza.
  • Se sussiste una nullità che riguarda il contraddittorio dell'imputato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza pronunciarsi sul merito e disporre il rinvio o la trasmissione degli atti ad altra Corte per il prosieguo.
  • Nelle accuse di estorsione (art. 629 c.p.) è necessario dimostrare la minaccia idonea a costringere la volontà della vittima; quando la prova processuale mostra che la vittima si è resa conto di essere stata raggirata, può configurarsi una fattispecie diversa (es. truffa) e non l'estorsione.
  • In fase di impugnazione è fondamentale controllare la correttezza e la tempestività delle notifiche (PEC e indirizzi difensivi): vizi di notifica possono prevalere su questioni di merito e portare all'annullamento per violazione delle garanzie difensive.

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