Cassazione Civile, Ordinanza n. 11971/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso del Comune per mancato deposito della copia autentica del provvedimento da correggere, ma ha comunque disposto d’ufficio la correzione del decreto n. 25830/2024, sostituendo l’importo delle spese da euro 29.000 a euro 2.900. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come sostanzialmente amministrativo.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Nel procedimento di legittimità definito con decreto di estinzione n. 25830/2024, il Comune ha proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per ottenere la correzione di un asserito errore materiale contenuto nel provvedimento, poiché le spese processuali poste a suo carico sarebbero state liquidate in euro 29.000 anziché in euro 2.900. Il ricorso è stato notificato alle altre parti del giudizio, rimaste intimate. La Corte ha però rilevato che, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorrente avrebbe dovuto depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica del provvedimento da correggere; tale deposito non è avvenuto. Pur in presenza di contraddittorio ritualmente instaurato, la Corte ha verificato direttamente il fascicolo del precedente procedimento e ha accertato che l’importo corretto delle spese era effettivamente euro 2.900, mentre l’indicazione di euro 29.000 era dovuta a un mero refuso per aggiunta di uno zero. In ragione di ciò, la Corte ha ritenuto possibile la correzione d’ufficio del decreto, nonostante l’improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 391-bis, comma 1, c.p.c.
Il ricorso per correzione di errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione è soggetto alle regole del ricorso per cassazione; la mancanza del deposito richiesto può comportare improcedibilità.
art. 365 c.p.c.
Si applica, per il tramite dell’art. 391-bis c.p.c., alla disciplina formale del ricorso per correzione.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia autentica del provvedimento impugnato o da correggere.
Massime di principio
- Nel ricorso per correzione di errori materiali ex art. 391-bis c.p.c. si applicano, per quanto compatibili, le forme del ricorso per cassazione, incluso l’onere di depositare la copia autentica del provvedimento oggetto di correzione.
- La mancata produzione della copia autentica del provvedimento determina l’improcedibilità del ricorso, ma non impedisce alla Corte di correggere d’ufficio il proprio provvedimento se il contraddittorio è stato instaurato e l’errore materiale risulta evidente dagli atti.
- La correzione d’ufficio è ammissibile quando tra la volontà giurisdizionale espressa e il testo del provvedimento vi sia un mero refuso o una discrasia materiale chiaramente percepibile dal fascicolo.
- Nel procedimento di correzione di errori materiali, per la sua natura sostanzialmente amministrativa, non deve normalmente provvedersi sulle spese.
- rami
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