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Sentenza

Sentenza n. 142/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio immediato del provvedimento di VIA e atti connessi alla rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha respinto la richiesta di rilascio immediato della VIA relativa a un impianto eolico di 31 MW, sostenendo che il parere negativo del Ministero della Cultura fosse tardivo e che, ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, si fosse formato per silentium l’assenso del Ministero della Cultura. Secondo la ricorrente, sarebbe quindi venuto meno il contrasto tra le amministrazioni e sarebbe stata illegittima la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988. È stato chiesto anche l’accertamento dell’inefficacia dei pareri ministeriali e della formazione del silenzio-assenso, nonché la condanna del Ministero dell’Ambiente al rilascio della VIA favorevole. Il Ministero della Cultura aveva espresso parere negativo, confermando un precedente avviso, mentre la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere positivo con prescrizioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la tesi dell’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale al parere del Ministero della Cultura nell’ambito della VIA. L’art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude il silenzio-assenso quando il diritto dell’Unione europea richiede l’adozione di provvedimenti espressi. La disciplina della VIA, fondata sulla direttiva 2011/92/UE, impone una valutazione globale e motivata degli effetti del progetto, compresi quelli sul patrimonio culturale e sul paesaggio; ne consegue la necessità di un pronunciamento espresso del Ministero della Cultura. Il decorso del termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 non determina quindi l’acquisizione tacita dell’assenso ministeriale e non rende inefficace il parere negativo tardivo. In presenza di posizioni contrastanti tra Ministero dell’Ambiente e Ministero della Cultura, l’amministrazione procedente deve attivare la procedura di rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988. Il TAR ha inoltre valorizzato il potere sostitutivo previsto dall’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, incompatibile con la formazione di un silenzio-assenso, e ha prescisso dall’esame dell’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata tempestiva impugnazione della rimessione. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni [novanta giorni in caso di atti di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, n.d.r.] dal ricevimento dello schema di provvedimento, decorso il quale senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito

    Il meccanismo generale del silenzio-assenso non si applica quando il diritto dell’Unione europea richiede un provvedimento espresso; tale esclusione opera nella procedura di VIA con riferimento al pronunciamento del Ministero della Cultura.

  • art. 17-bis, comma 4, l. 241/1990

    Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.

    La disciplina europea della VIA richiede una valutazione espressa e motivata degli effetti del progetto anche sul patrimonio culturale e sul paesaggio, impedendo la formazione del silenzio-assenso.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    La decisione di compatibilità ambientale deve concludersi con un provvedimento espresso; il termine previsto dal comma 2-bis non determina il silenzio-assenso del Ministero della Cultura e il comma 2-quater prevede, in caso di ritardo, l’intervento del titolare del potere sostitutivo.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell’articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni

    La previsione di un potere sostitutivo in caso di ritardo conferma che l’inerzia non produce silenzio-assenso nel procedimento di VIA.

  • art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. 400/1988

    In caso di contrasto tra le amministrazioni statali coinvolte nella VIA, è legittima la rimessione della decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

  • Direttiva 2011/92/UE

    La VIA deve comprendere una valutazione globale e motivata degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto, inclusi quelli sul patrimonio culturale e sul paesaggio, imponendo una decisione espressa.

Massime di principio

  • Nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, il parere o concerto del Ministero della Cultura non può formarsi per silenzio-assenso quando la disciplina europea della VIA richiede una valutazione globale, motivata ed espressa degli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
  • L’art. 17-bis, comma 4, della legge n. 241/1990 esclude il silenzio-assenso tra amministrazioni nei procedimenti nei quali il diritto dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti espressi; tale esclusione opera anche con riferimento agli apporti ministeriali nella procedura di VIA.
  • Il decorso del termine previsto dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 non determina l’acquisizione tacita dell’assenso del Ministero della Cultura, né rende automaticamente inefficace un parere negativo espresso tardivamente.
  • Quando, nella procedura di VIA, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura esprimono posizioni contrastanti, l’amministrazione procedente deve attivare il meccanismo di composizione del dissenso mediante rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza poter ignorare il parere espresso del Ministero della Cultura.
  • La previsione, nell’art. 25, comma 2-quater, del d.lgs. n. 152/2006, di un potere sostitutivo per il ritardo nel rilascio del concerto del Ministero della Cultura conferma la natura non silenzio-assensiva dell’inerzia nell’ambito della VIA.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzioConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrimato del diritto UE e disapplicazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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