Cassazione Penale, Ordinanza n. 29294/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ipotesi di esonero. È stata quindi confermata la decisione di merito e resta ferma la condanna all'ammenda già irrogata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Grosseto nei confronti dell'imputato, al pagamento dell'ammenda di euro 4.700, per violazione delle norme del codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza e alla guida senza patente. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la sua condotta dovesse essere considerata non punibile per tenuità e che vi fossero elementi per attenuare il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi riproducevano doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni corrette: quanto all'art. 131-bis c.p., la gravità del fatto emergeva dalla guida dopo assunzione di alcol e senza aver mai conseguito la patente, oltre alla mancanza del requisito della non abitualità per la contravvenzione di guida senza patente, atteso un precedente fermo e sanzione amministrativa per condotta analoga; quanto alle attenuanti generiche, la Corte territoriale aveva legittimamente valorizzato l'assenza di elementi positivi, non essendo sufficiente la sola incensuratezza.
Norme richiamate
art. 186, co. 2, lett. c), D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
richiamato come norma incriminatrice per la guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave; la Corte non entra nel merito della contestazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 115, co. 15, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la sentenza lo indica come norma contestata per la guida senza patente; nel testo il riferimento sostanziale è trattato come guida senza patente punibile in caso di recidiva nel biennio.
art. 116, comma 15, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
è la disposizione sostanzialmente valorizzata dalla Corte per affermare che la guida senza patente assume rilevanza penale solo in caso di recidiva nel biennio e che, nel caso concreto, la precedente sanzione amministrativa escludeva la non abitualità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa per la gravità concreta della condotta e, quanto alla guida senza patente, per il difetto del requisito della non abitualità del comportamento.
art. 62-bis c.p.
il diniego delle attenuanti generiche è ritenuto legittimo in presenza della sola assenza di elementi positivi; la mera incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione della diminuente.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 125
richiamato in relazione alla riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso insufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
citata per il principio secondo cui la valutazione della particolare tenuità richiede apprezzamento della gravità concreta del fatto.
Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024
richiamata per il principio secondo cui la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente quando difetta la non abitualità del comportamento.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
citata per affermare che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
citata a sostegno della legittimità del diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi favorevoli.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014
citata per il medesimo principio sul diniego delle attenuanti generiche.
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018
richiamata ancora sul punto della motivazione negativa in tema di attenuanti generiche.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della gravità concreta della condotta: la guida dopo assunzione di alcol e senza patente, specie se mai conseguita, può escludere la tenuità.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità non opera quando difetta il requisito della non abitualità del comportamento; ciò è particolarmente rilevante per la guida senza patente, per la quale la rilevanza penale è collegata alla recidiva nel biennio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi; la sola incensuratezza dell'imputato non basta a fondare la concessione della diminuente.
- In sede di legittimità, il ricorso che ripropone censure già esaminate e logicamente disattese dai giudici di merito è suscettibile di declaratoria di inammissibilità.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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