Cassazione Civile, Ordinanza n. 19131/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La titolare di una ditta individuale esercente attività di raccolta scommesse ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per gli anni 2008-2012. La CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per gli anni 2008 e 2010 e aveva respinto l'appello per gli anni 2011 e 2012. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010, per avere la CTR ritenuto integrato il presupposto soggettivo d'imposta in capo al centro trasmissione dati/ricevitoria; (2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998 sul presupposto territoriale del tributo; (3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, nonché mancata disapplicazione della norma interna e mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; (4) omessa pronuncia e violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, assumendo che l'imposta unica avrebbe natura incompatibile con il sistema IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto consolidato l'orientamento secondo cui l'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010 assoggetta all'imposta unica anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e obbliga le ricevitorie che operano per bookmaker privi di concessione al versamento del tributo, in quanto svolgono attività gestoria costituente presupposto dell'imposizione. Ha escluso che rilevi il luogo di conclusione del contratto di scommessa, poiché il fatto imponibile è l'attività di organizzazione e raccolta svolta in Italia. Ha inoltre escluso violazioni del diritto UE, evidenziando che la disciplina non è discriminatoria tra operatori nazionali ed esteri e che le restrizioni sono giustificate da obiettivi imperativi di interesse generale nel settore del gioco. Infine, ha escluso il contrasto con l'art. 401 della direttiva IVA, poiché l'imposta unica non ha carattere di imposta sul volume d'affari. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto; le spese sono state compensate per l'intervento chiarificatore sopravvenuto della giurisprudenza unionale e costituzionale.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. n. 504/1998
La norma, come interpretata dall'art. 1, comma 66, l. n. 220/2010, consente di attrarre all'imposta unica anche la raccolta di scommesse svolta fuori dal sistema concessorio, in quanto attività gestoria rilevante ai fini impositivi.
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010
Estende l'imposta unica alle scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e rende obbligate al tributo e alle sanzioni le ricevitorie che operano per bookmaker privi di concessione.
art. 1, comma 2, lett. b), l. n. 288/1998
Richiamato per il presupposto territoriale; la Corte ha affermato che non rileva la mera conclusione del contratto, ma l'attività di organizzazione e raccolta svolta in Italia.
artt. 49 e 56 TFUE
La disciplina nazionale non è ritenuta discriminatoria né restrittiva in modo incompatibile con la libera prestazione dei servizi, poiché si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
art. 401 della direttiva 2006/112/CE
Non osta al mantenimento o all'introduzione di un'imposta speciale sulle scommesse, purché non abbia natura di imposta sul volume d'affari; l'imposta unica italiana è stata ritenuta estranea al sistema IVA.
art. 112 c.p.c.
Invocato come vizio di omessa pronuncia; la Corte ha comunque esaminato e respinto nel merito le censure proposte.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme processuali richiamate come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018, che ha ravvisato l'illegittimità della disciplina solo per i rapporti anteriori al 2011 per impossibilità di traslazione del tributo.
art. 10, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Le operazioni di scommessa sono esenti da IVA, evitando il cumulo di imposta armonizzata e tributo speciale sul medesimo volume d'affari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'imposta unica sulle scommesse si applica anche alle raccolte effettuate fuori dal sistema concessorio, gravando sulla ricevitoria o sul soggetto che materialmente svolge l'attività di raccolta e gestione nel territorio dello Stato.
- Ai fini del presupposto territoriale dell'imposta non conta il solo luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma il luogo in cui si svolgono le attività di registrazione, raccolta, trasmissione e gestione della giocata.
- Nel settore dei giochi d'azzardo, misure fiscali e regolatorie differenziate possono essere giustificate da esigenze imperative di interesse generale, quali tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione, purché rispettino la proporzionalità.
- Non vi è violazione della libertà di prestazione dei servizi quando la disciplina fiscale si applica indifferentemente a operatori nazionali ed esteri che raccolgono scommesse sul territorio italiano.
- L'art. 401 della direttiva IVA non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sulle scommesse, purché non abbiano natura di imposta sul volume d'affari.
- La qualificazione del tributo come non-IVA dipende dall'assenza dei caratteri tipici dell'imposta sul volume d'affari, in particolare dalla mancanza del meccanismo di detrazione e dall'applicazione sull'importo scommesso anziché sul valore aggiunto.
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