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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1071

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 relativi al meccanismo che subordina l’esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione

Normativa europea32021R1071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di tre mesi il regime UE che subordina l’esportazione di taluni vaccini contro la COVID-19 e delle relative sostanze attive a un’autorizzazione di esportazione. La Commissione motiva la proroga con il permanere di incertezze sulla campagna vaccinale, il rischio di nuove varianti e la necessità di garantire trasparenza e sicurezza degli approvvigionamenti nell’Unione. Le modifiche incidono sui regolamenti di esecuzione (UE) 2021/442 e 2021/521, estendendone l’applicazione fino al 30 settembre 2021.

Proroga al 30 settembre 2021 del regime di autorizzazione all’esportazione per taluni vaccini contro la COVID-19 e relative sostanze attive.

Ambito di applicazione

Si applica agli esportatori di taluni prodotti legati ai vaccini contro la COVID-19, in particolare vaccini e sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per fabbricare tali vaccini, nell’ambito del meccanismo UE che subordina l’esportazione alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione. L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, prorogandone l’applicazione fino al 30 settembre 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 1° luglio 2021.

Proroga del meccanismo di autorizzazione all’esportazione per vaccini COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1071 interviene in un contesto di gestione della crisi pandemica e della sicurezza degli approvvigionamenti di vaccini nell’Unione. La Commissione rileva che, nonostante l’aumento della capacità produttiva e delle consegne, permangono incertezze legate alla campagna vaccinale e all’emergere di nuove varianti del virus, oltre al rischio che le esportazioni pregiudichino gli accordi preliminari di acquisto e la disponibilità interna di vaccini e sostanze attive.

Contesto normativo

L’atto modifica due precedenti regolamenti di esecuzione:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442, che subordina l’esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di talune sostanze attive alla presentazione di un’autorizzazione di esportazione;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521, che introduce disposizioni specifiche per la valutazione delle autorizzazioni e aveva anche sospeso temporaneamente l’esenzione di alcuni paesi di destinazione.

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2015/479 sul regime comune applicabile alle esportazioni, in particolare l’articolo 6, come base giuridica dell’intervento.

Modifiche apportate

Il contenuto sostanziale del regolamento è limitato alla proroga temporale del regime esistente:

  • l’articolo 1 stabilisce che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 si applica fino al 30 settembre 2021;
  • l’articolo 2 stabilisce che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 si applica fino al 30 settembre 2021.

Non sono introdotti nuovi criteri sostanziali di autorizzazione, né nuovi prodotti o nuove categorie di destinatari; viene soltanto estesa la durata delle misure già in vigore.

Decorrenza e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici coinvolti nelle esportazioni dei prodotti contemplati, la conseguenza pratica è la prosecuzione fino al 30 settembre 2021 dell’obbligo di sottoporre le spedizioni al meccanismo autorizzatorio previsto dai regolamenti modificati.

Disposizioni principali

Proroga del regime di autorizzazione all’esportazione

L’articolo 1 sostituisce il secondo comma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 prevedendo che tale regolamento si applichi fino al 30 settembre 2021.

Proroga delle disposizioni specifiche sul meccanismo

L’articolo 2 sostituisce il secondo comma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 prevedendo che anche tale regolamento si applichi fino al 30 settembre 2021.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto regolatorio

L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2015/479, in particolare dell’articolo 6, e modifica due regolamenti di esecuzione già adottati ai sensi di tale regime: il regolamento (UE) 2021/442 e il regolamento (UE) 2021/521.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeesportazionisanità pubblicaapprovvigionamentiemergenza covid-19

Testo integrale

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