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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1063

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1063 della Commissione del 28 giugno 2021 che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1063

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento esecutivo approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo per biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, sulla base della valutazione effettuata nell’ambito del programma di riesame dei principi attivi esistenti. L’approvazione è subordinata a specifiche condizioni tecniche e di rischio riportate nell’allegato, che dovranno essere considerate in sede di autorizzazione dei singoli prodotti. Il provvedimento fissa inoltre la data di decorrenza dell’approvazione al 1 novembre 2022 e la sua scadenza al 31 ottobre 2032 per entrambi i tipi di prodotto.

Approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo per l’uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, con specifiche condizioni e limitazioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai biocidi dei tipi di prodotto 3 (biocidi per l’igiene veterinaria) e 4 (disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale), ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda l’approvazione del principio attivo cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio e le condizioni da rispettare nella successiva autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le condizioni specifiche in allegato incidono anche su aspetti connessi a residui in alimenti e mangimi e, per il tipo di prodotto 4, su materiali a contatto con alimenti.

Approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio per biocidi di tipo 3 e 4

Il regolamento esecutivo approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo impiego nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 e del programma di riesame dei principi attivi esistenti disciplinato dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Commissione adotta la misura tenendo conto della valutazione dell’autorità competente italiana, designata Stato membro relatore, e dei pareri dell’ECHA del 6 ottobre 2020.

Ambito di applicazione e categorie interessate

L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, corrispondenti rispettivamente ai biocidi per l’igiene veterinaria e ai disinfettanti nel settore dell’alimentazione umana e animale. Il regolamento non autorizza automaticamente i singoli prodotti, ma consente l’impiego del principio attivo nel rispetto delle condizioni fissate nell’allegato, che dovranno essere considerate nelle successive procedure di autorizzazione dei biocidi.

Specifiche del principio attivo e periodo di approvazione

L’allegato indica il principio attivo con il nome comune "cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio"; la denominazione IUPAC è indicata come non applicabile. Sono riportati anche i numeri identificativi CE 270-325-2 e CAS 68424-85-1. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è pari a 972 g/kg, peso a secco; è precisato che il principio attivo presente nel prodotto commercializzato può avere purezza diversa, purché sia dimostrata l’equivalenza tecnica. La data di approvazione è fissata al 1 novembre 2022 e la scadenza al 31 ottobre 2032.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 3

Per i prodotti del tipo 3, l’autorizzazione è soggetta a condizioni di attenzione rafforzata in fase di valutazione del prodotto. In particolare, occorre considerare le esposizioni, i rischi e l’efficacia connessi a usi previsti che non erano stati esaminati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Inoltre, deve essere prestata particolare attenzione:

  • agli operatori professionali;
  • ai sedimenti dopo la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e alla disinfezione negli incubatoi dopo trattamento con fumiganti;
  • al suolo dopo la disinfezione dei veicoli per il trasporto degli animali, alla disinfezione delle calzature e alla disinfezione negli incubatoi dopo trattamento con fumiganti.

Se i prodotti possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, adottando misure di mitigazione del rischio idonee a evitare il superamento degli LMR applicabili.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi di tipo 4

Per i prodotti del tipo 4 valgono condizioni analoghe, ma con un diverso focus di rischio. Anche qui la valutazione del prodotto deve considerare usi previsti non inclusi nella valutazione del rischio a livello unionale. Va posta particolare attenzione:

  • agli operatori professionali;
  • ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione nei macelli e mattatoi.

Inoltre, per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, deve essere verificata l’eventuale necessità di modificare o fissare nuovi LMR secondo i regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005. Il regolamento stabilisce anche un divieto specifico: il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio non deve essere incorporato in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo successiva fissazione da parte della Commissione di limiti specifici di cessione negli alimenti o decisione di non necessità di tali limiti.

Entrata in vigore e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Approvazione del principio attivo

L’articolo 1 approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 3 e 4, con le specifiche e condizioni contenute nell’allegato.

Base normativa e contesto valutativo

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La decisione tiene conto della valutazione effettuata dall’Italia quale Stato membro relatore, dei pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA del 6 ottobre 2020 e della necessità di consentire agli operatori un periodo ragionevole di preparazione.

Date di approvazione e durata

Nell’allegato sono indicati, per entrambi i tipi di prodotto 3 e 4, la data di approvazione al 1 novembre 2022 e la scadenza dell’approvazione al 31 ottobre 2032.

Specifiche tecniche del principio attivo

È indicato un grado minimo di purezza del principio attivo valutato pari a 972 g/kg, peso a secco. La nota precisa che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

Condizioni per il tipo di prodotto 3

Per i biocidi del tipo 3 l’autorizzazione è subordinata a: particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione del rischio a livello unionale; particolare attenzione agli operatori professionali, ai sedimenti dopo la disinfezione dei veicoli per il trasporto di animali e alla disinfezione negli incubatoi dopo trattamento con fumiganti; verifica dell’eventuale necessità di nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modifica di quelli esistenti, in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005, con adeguate misure di attenuazione del rischio per evitare il superamento degli LMR applicabili.

Condizioni per il tipo di prodotto 4

Per i biocidi del tipo 4 l’autorizzazione è subordinata a: particolare attenzione, nella valutazione del prodotto, alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a usi previsti non considerati nella valutazione del rischio a livello unionale; particolare attenzione agli operatori professionali e ai sedimenti e al suolo dopo la disinfezione nei macelli e mattatoi; verifica dell’eventuale necessità di modificare o fissare nuovi LMR in conformità ai regolamenti (CE) n. 470/2009 e (CE) n. 396/2005; divieto di incorporare la sostanza in materiali e oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1935/2004, salvo che la Commissione stabilisca limiti specifici di cessione negli alimenti o stabilisca che tali limiti non sono necessari.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesicurezza alimentaresalute animale

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