Regolamento (UE) 2021/1069
Regolamento (UE) 2021/1069 del Consiglio del 28 giugno 2021 che modifica il regolamento (UE) 2020/1579 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca nel Mar Baltico e il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua in corso d’anno le possibilità di pesca già fissate per il 2021 in due atti del Consiglio, modificando i contingenti per alcuni stock ittici nel Mar Baltico e in altre acque. Le modifiche recepiscono nuovi pareri scientifici del CIEM e accordi tra Stati membri sulla ripartizione di capacità di allevamento e di immissione di tonno rosso. Il testo stabilisce anche una misura provvisoria per l’acciuga in attesa del parere scientifico aggiornato e disciplina l’entrata in vigore e l’applicazione temporale differenziata delle modifiche.
Modifica, per il 2021, delle possibilità di pesca nel Mar Baltico e in altre acque dell’Unione e non dell’Unione per aringa, spratto, acciuga e tonno rosso.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri e ai pescherecci dell’Unione nell’ambito delle possibilità di pesca fissate per il 2021 dal regolamento (UE) 2020/1579 (Mar Baltico) e dal regolamento (UE) 2021/92 (acque dell’Unione e determinate acque non dell’Unione). Incide su contingenti/TAC e su talune capacità di allevamento e quantitativi massimi di cattura di tonno rosso per gli Stati membri interessati; riguarda in particolare le zone CIEM 2a, 3a, 4, 9, 10 e le sottodivisioni 30-31, nonché la zona Copace 34.1.1. Prevede applicazione retroattiva per la modifica relativa all’aringa del Golfo di Botnia dal 1o gennaio 2021 e applicazione delle altre modifiche dal 1o luglio 2021.
Modifica delle possibilità di pesca per il 2021
Il regolamento interviene sui limiti di cattura e sulle quote di pesca già fissati per il 2021 dal regolamento (UE) 2020/1579 e dal regolamento (UE) 2021/92. La ratio è adeguare i contingenti a nuovi elementi scientifici del CIEM e a specifici accordi tra Stati membri, garantendo la continuità dell’attività di pesca senza compromettere gli obiettivi di conservazione.
Contesto e motivazioni
Il preambolo richiama in particolare:
- il nuovo parere scientifico del CIEM del 28 maggio 2021 sull’aringa del Golfo di Botnia, che aggiorna le valutazioni e innalza il parere MSY alla categoria 1;
- il parere del CIEM del 13 aprile 2021 sullo spratto;
- l’assenza, al momento dell’adozione del regolamento, di un parere scientifico aggiornato per l’acciuga nel periodo 1o luglio 2021-30 giugno 2022;
- gli accordi temporanei tra Stati membri sulla capacità di allevamento e sui quantitativi di tonno rosso, notificati all’ICCAT tramite un piano di allevamento dell’Unione modificato.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano:
- il Mar Baltico, in particolare l’aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;
- le acque dell’Unione e, per lo spratto, anche le acque del Regno Unito in specifiche zone CIEM 2a, 3a e 4;
- l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nella zona Copace 34.1.1;
- il tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, con riferimento alla capacità di allevamento e agli assegnamenti nazionali.
Aringa del Golfo di Botnia / sottodivisioni CIEM 30-31
L’allegato del regolamento (UE) 2020/1579 è sostituito con un nuovo TAC analitico per l’aringa pari a 117 485 tonnellate. La ripartizione indicata è:
- Finlandia: 96 321 tonnellate;
- Svezia: 21 164 tonnellate.
Il regolamento precisa che questa modifica si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2021, coerentemente con l’impostazione temporale del regolamento modificato.
Spratto nelle zone CIEM 3a e 4 / 2a
Per lo spratto e le catture accessorie connesse viene sostituita la tabella dell’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92.
Per la divisione CIEM 3a:
- TAC: 19 529 tonnellate;
- quota Unione: 18 064 tonnellate;
- quote nazionali previste per Danimarca, Germania e Svezia.
Per le acque del Regno Unito e le acque dell’Unione della zona 4, nonché le acque del Regno Unito della zona 2a:
- TAC: 87 186 tonnellate;
- quota Unione: 83 855 tonnellate;
- quote per Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Isole Fær Øer e Regno Unito.
Sono inoltre riportate condizioni specifiche sulle catture accessorie, sui periodi di pesca e sui possibili trasferimenti tra aree, con obbligo di preventiva comunicazione alla Commissione e al Regno Unito per alcuni spostamenti di contingente.
Acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e zona Copace 34.1.1
Il regolamento sostituisce la tabella relativa all’acciuga fissando un TAC provvisorio di 5 744 tonnellate, ripartito tra:
- Spagna: 2 747 tonnellate;
- Portogallo: 2 997 tonnellate.
La misura è espressamente definita precauzionale e temporanea, in attesa del parere scientifico del CIEM per il periodo di riferimento. Il contingente può essere pescato solo dal 1o luglio 2021 al 30 settembre 2021.
Tonno rosso: capacità di allevamento e quantitativi massimi assegnabili
L’allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito per aggiornare, per il solo 2021, la capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti.
La nuova tabella riporta, tra l’altro:
- Spagna: 10 allevamenti, 11 852 tonnellate;
- Italia: 13 allevamenti, 9 564 tonnellate;
- Grecia: 2 allevamenti, 2 100 tonnellate;
- Cipro: 3 allevamenti, 3 000 tonnellate;
- Croazia: 7 allevamenti, 7 880 tonnellate;
- Malta: 6 allevamenti, 14 511 tonnellate.
Quanto ai quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico, sono indicati i valori nazionali per Spagna, Italia, Grecia, Cipro, Croazia, Malta e Portogallo. Il testo specifica che la capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell’Unione e che le modifiche non incidono sui totali complessivi dell’Unione nella zona della convenzione ICCAT.
Effetti temporali ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1 si applica dal 1o gennaio 2021 e l’articolo 2 dal 1o luglio 2021, così da allineare le modifiche ai rispettivi periodi di pesca. Il testo conferma la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica delle possibilità di pesca nel Mar Baltico
L’allegato del regolamento (UE) 2020/1579 è modificato per l’aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31. Il TAC analitico è fissato a 117 485 tonnellate, ripartite in 96 321 tonnellate per la Finlandia e 21 164 tonnellate per la Svezia.
Modifica delle possibilità di pesca per lo spratto
L’allegato IA del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito per lo spratto e le catture accessorie connesse. Per la divisione CIEM 3a il TAC è fissato a 19 529 tonnellate, di cui 18 064 tonnellate all’Unione. Per le acque del Regno Unito e le acque dell’Unione della zona 4 e le acque del Regno Unito della zona 2a il TAC è fissato a 87 186 tonnellate, di cui 83 855 tonnellate all’Unione, con quote per Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Isole Fær Øer e Regno Unito secondo la tabella allegata. Sono previste condizioni su catture accessorie e trasferimenti verso le zone 2a e 4.
TAC provvisorio per l’acciuga
Per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 il TAC precauzionale è fissato provvisoriamente a 5 744 tonnellate, ripartite tra Spagna e Portogallo, in attesa del parere scientifico del CIEM per il periodo 1o luglio 2021-30 giugno 2022. Il contingente può essere pescato solo dal 1o luglio 2021 al 30 settembre 2021.
Adeguamento dei valori relativi al tonno rosso
L’allegato VI, punto 6, del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito per recepire trasferimenti temporanei, validi solo per il 2021, tra Stati membri di capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e di quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Le modifiche non alterano i totali dell’Unione notificati all’ICCAT.
Condizioni e limitazioni di esercizio dei contingenti
Per varie specie e zone sono mantenute o precisate condizioni tecniche: limiti di catture accessorie di merlano ed eglefino o merlano, applicazione di percentuali massime di catture accessorie, possibilità di trasferimento tra aree previa comunicazione, e periodi di pesca limitati (1o luglio 2021-30 giugno 2022 o 1o luglio 2021-30 settembre 2021, a seconda del contingente).
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 1o gennaio 2021; l’articolo 2 dal 1o luglio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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