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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1064

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione del 28 giugno 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione degli animali per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo mirato sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, adeguandone le regole tecniche di identificazione degli animali detenuti. La modifica è resa necessaria dall'applicazione del diritto UE in Irlanda del Nord in forza dell'accordo di recesso e dalla necessità di individuare codici specifici per distinguere tale territorio nelle marcature degli animali. Vengono quindi introdotti i codici "XI" e "899" come primi elementi del codice di identificazione, rispettivamente per il formato alfa-2 e numerico.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per precisare il codice di identificazione degli animali detenuti per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord ai fini della tracciabilità.

Ambito di applicazione

Si applica alle norme UE sulla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, in particolare bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi, nonché ai codici di identificazione da apporre ai mezzi di identificazione. Opera negli Stati membri e, per effetto dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, si estende anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Non introduce esclusioni sostanziali ulteriori, ma chiarisce che i riferimenti agli Stati membri o all'Unione comprendono anche tale ambito territoriale speciale.

Modifica del codice di identificazione per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 in materia di tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti. L'intervento è collegato all'applicazione del diritto UE in Irlanda del Nord ai sensi dell'accordo di recesso e mira a chiarire quale codice paese debba figurare come primo elemento del codice di identificazione degli animali detenuti in quel territorio.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 sulla normativa in materia di sanità animale e del regolamento delegato (UE) 2019/2035, che disciplinano tra l'altro la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 contiene le modalità di applicazione uniformi per la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti; la modifica del 2021/1064 serve a rendere esplicita la soluzione tecnica per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, evitando incertezze interpretative sui codici da utilizzare.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, con particolare riferimento a bovini, ovini, caprini, camelidi e cervidi. La disciplina si applica agli Stati membri e, per effetto dell'accordo di recesso e del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Il regolamento precisa inoltre che, ai fini del testo modificato, i riferimenti agli Stati membri o all'Unione comprendono tale territorio.

Regola sul primo elemento del codice di identificazione

L'articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) 2021/520 viene sostituito per chiarire che il primo elemento del codice di identificazione è il codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta agli animali.

  • Per il formato a due lettere, si applica la norma ISO 3166-1 alpha-2.
  • Per la Grecia continua a valere il codice "EL".
  • Per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord viene introdotto il codice a due lettere "XI".
  • In alternativa, per il formato a tre cifre conforme al codice numerico ISO 3166-1, per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord viene previsto il codice "899".

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente indicato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con estensione funzionale all'Irlanda del Nord nei limiti derivanti dall'accordo di recesso.

Disposizioni principali

Richiamo all'accordo di recesso e ambito territoriale

L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 è modificato per precisare, tramite nota, che ai fini del regolamento i riferimenti agli Stati membri o all'Unione si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 del protocollo.

Codice di identificazione degli animali detenuti

L'articolo 12, lettera a), del regolamento (UE) 2021/520 è sostituito per stabilire che il primo elemento del codice di identificazione degli animali detenuti corrisponde al codice paese dello Stato membro in cui i mezzi di identificazione sono stati applicati per la prima volta. Per il codice a due lettere ISO 3166-1 alpha-2 si confermano la regola generale, l'eccezione per la Grecia con "EL" e si introduce per il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord il codice "XI". Per il codice numerico ISO 3166-1 a tre cifre si conferma la regola generale e si introduce per lo stesso territorio il codice "899".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaletracciabilità degli animalimercato internoirlanda del nord

Testo integrale

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