Regolamento (UE) 2021/1061
Regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione del 28 giugno 2021 che proroga il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di sei mesi, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 sulle misure temporanee relative ai canoni per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria. La misura risponde alla perdurante contrazione del traffico ferroviario causata dalla pandemia di COVID-19, in particolare nel trasporto passeggeri, e mira a sostenere la liquidità delle imprese ferroviarie e la continuità del mercato ferroviario. Il regolamento entra in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Proroga fino al 31 dicembre 2021 del periodo di riferimento del regolamento (UE) 2020/1429 sui canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria in ragione della pandemia di COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali, disciplinato dalla direttiva 2012/34/UE e dal capo IV di tale direttiva. Incide sul periodo temporale compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, estendendo il periodo di riferimento originariamente previsto e già prorogato fino al 30 giugno 2021. Rileva per gli Stati membri, che possono autorizzare i gestori dell’infrastruttura ad applicare riduzioni, rinunce o rinvii dei canoni di accesso.
Proroga del periodo di riferimento delle misure ferroviarie COVID-19
Il regolamento delegato (UE) 2021/1061 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2020/1429, che aveva introdotto misure temporanee per un mercato ferroviario sostenibile in considerazione della pandemia di COVID-19. L’obiettivo è adeguare la durata del regime emergenziale alla persistenza degli effetti della pandemia sul traffico ferroviario e sulla situazione economico-finanziaria delle imprese del settore.
Contesto e finalità
La Commissione richiama il forte calo della domanda di trasporto ferroviario, dovuto sia alle restrizioni alla mobilità sia alle misure nazionali di contenimento della pandemia. I considerando sottolineano che le imprese ferroviarie affrontano problemi di liquidità, perdite rilevanti e, in alcuni casi, rischio di insolvenza. Viene inoltre evidenziato che la contrazione ha colpito soprattutto il trasporto passeggeri, e in modo particolarmente intenso i servizi commerciali, mentre il trasporto merci ha mostrato una flessione più contenuta.
Ambito materiale delle misure
Il regolamento non introduce un nuovo meccanismo autonomo, ma modifica la durata temporale del regime previsto dal regolamento (UE) 2020/1429. Tale regime consente agli Stati membri di autorizzare i gestori dell’infrastruttura a:
- ridurre i canoni di accesso all’infrastruttura ferroviaria;
- rinunciarvi;
- rinviarne il pagamento.
Il riferimento normativo sostanziale resta il capo IV della direttiva 2012/34/UE, relativo ai canoni per l’uso dell’infrastruttura ferroviaria, e il campo di applicazione riguarda sia i servizi ferroviari nazionali sia quelli internazionali.
Proroga del periodo di riferimento
L’articolo 1 del regolamento sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 e stabilisce che il periodo di riferimento copre il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021. In precedenza, il periodo era stato fissato fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogato con il regolamento delegato (UE) 2020/2180 fino al 30 giugno 2021.
La proroga è motivata dal fatto che, secondo i dati richiamati nei considerando, il traffico ferroviario resta inferiore ai livelli pre-pandemia e si prevede che questa situazione persista almeno fino al completamento della campagna vaccinale.
Procedura di adozione e urgenza
La Commissione adotta il regolamento facendo uso della delega prevista dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1429. Nei considerando si evidenzia che, per evitare incertezza giuridica nel caso di scrutinio parlamentare e del Consiglio non concluso nei termini, il regolamento deve entrare in vigore con urgenza ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/1429.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di riferimento
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 del regolamento (UE) 2020/1429 e estende il periodo di riferimento dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, fissando il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021.
Ambito delle misure temporanee sui canoni ferroviari
Il regolamento conferma che le norme temporanee riguardano l’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV della direttiva 2012/34/UE, applicabili ai servizi ferroviari nazionali e internazionali.
Ragioni della proroga
La proroga è giustificata dal protrarsi degli effetti economici della pandemia di COVID-19, con forte riduzione del traffico ferroviario, in particolare passeggeri, e con difficoltà di liquidità e rischio di insolvenza per le imprese ferroviarie.
Procedura d’urgenza e entrata in vigore
Il regolamento è adottato secondo la procedura d’urgenza richiamata dal regolamento (UE) 2020/1429 per evitare incertezza giuridica. L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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