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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23915/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un manufatto di circa 56 mq realizzato sul terrazzo di un immobile sito in Forio d'Ischia. Sosteneva, da un lato, l'assenza di abuso edilizio e quindi del fumus commissi delicti, invocando la copertura di parte dell'opera da una concessione edilizia del 1984, da un condono del 2004 e da una successiva integrazione documentale del 2019; per la parte residua, riteneva applicabile l'art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001, introdotto dalla l. n. 105/2024 ('Salva Casa'), assumendo che si trattasse di tolleranze costruttive e non di abuso. Da ciò faceva derivare anche l'insussistenza del periculum in mora, perché la prosecuzione dei lavori sarebbe stata legittima. Con il secondo motivo denunciava violazione di norme processuali e vizio di motivazione per omesso esame della documentazione depositata a sostegno di tali deduzioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il primo motivo manifestamente infondato perché il Tribunale del riesame aveva accertato che il manufatto sequestrato costituiva prosecuzione di opere ancora abusive, non coperte da condono, e che si trattava di una nuova volumetria che richiedeva permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo generico e comunque non scrutinabile nel merito in sede di legittimità, poiché il controllo ex art. 325 c.p.p. sulle misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge e ai vizi motivazionali assoluti o radicali, non alla mera illogicità manifesta. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 34-bis d.P.R. n. 380 del 2001

    La difesa lo invocava per sostenere la riconducibilità delle difformità a tolleranze costruttive; la Corte nega che, nel caso concreto, le opere potessero essere qualificate come tolleranze, poiché si trattava di nuova volumetria abusiva.

  • art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma edilizia penale richiamata come base della contestazione per la realizzazione del manufatto abusivo in assenza del necessario titolo.

  • art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004

    Richiamato come ulteriore titolo di reato per la realizzazione dell'opera in assenza dell'autorizzazione paesaggistica.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Il controllo di legittimità sul riesame di misure cautelari reali è limitato alla violazione di legge, comprendendo anche errori in iudicando o in procedendo e vizi motivazionali assoluti, ma non la mera illogicità manifesta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle Ammende solo quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo per abuso edilizio, il fumus commissi delicti sussiste quando il giudice del riesame accerti che l'opera costituisce prosecuzione di un manufatto ancora abusivo e non sanato, specie se la nuova realizzazione integra una volumetria ulteriore che richiede autonomo titolo edilizio e, se del caso, autorizzazione paesaggistica.
  • La sopravvenuta disciplina sulle tolleranze costruttive non opera in favore di opere che, per struttura e consistenza, siano qualificabili come nuova edificazione o sopraelevazione abusiva; non è sufficiente richiamare genericamente titoli amministrativi pregressi se la porzione contestata resta priva di copertura legittimante.
  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari reali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge, includendo solo vizi motivazionali estremi e non la semplice illogicità della motivazione.
  • Il motivo di ricorso che deduce l'omesso esame di documenti è inammissibile o comunque infondato se non indica specificamente gli elementi decisivi idonei a scardinare l'accertamento del tribunale del riesame.
  • La sopraelevazione o prosecuzione di un'opera edilizia già abusiva e non definita in via amministrativa può integrare una nuova condotta penalmente rilevante, con effetti sull'intero manufatto e sull'invocabilità del condono per la parte originaria.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioSequestro
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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