Sentenza del 14/06/2016 n. 585 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
REGISTRO - Abuso del diritto . Opzione tra cessione di quote e cessione di azienda). - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la cessione totalitaria delle quote della società Interfreight S.r.l. come cessione d'azienda, applicando l'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa. La società ricorrente ha contestato tale riqualificazione, sostenendo che la cessione di partecipazioni e la cessione d'azienda sono negozi giuridici distinti, con effetti giuridici ed economici differenti, e che la scelta dell'operazione fiscalmente meno onerosa non costituisce abuso del diritto. Ha inoltre dedotto vizi di motivazione, erronea ricostruzione cronologica degli atti e violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello e annullato la riqualificazione dell'operazione come cessione d'azienda. Ha ritenuto che la cessione delle quote e la cessione diretta dell'azienda, pur potendo produrre risultati economici comparabili, determinano effetti giuridici diversi e sono entrambe operazioni tipiche e fisiologiche previste dall'ordinamento. La scelta della cessione totalitaria delle partecipazioni non può essere censurata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 131/1986 solo perché comporta un'imposizione fiscale meno onerosa. Gli atti di cessione delle quote e di successiva fusione sono stati considerati autonomi e non è stata ravvisata alcuna condotta elusiva o abusiva. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 20 del D.P.R. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)
L'imposta deve essere applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La norma consente di non fermarsi alla qualificazione formale dell'atto, ma non autorizza l'Amministrazione a sostituire un negozio tipico con un altro negozio giuridicamente diverso sulla base del solo risultato economico o del minor carico fiscale. La riqualificazione deve restare entro gli effetti giuridici propri dell'atto.
Art. 36, n. 4, del D.Lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente per contestare il vizio e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
Art. 3 della Legge 241/1990
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi.
Art. 7 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente con riferimento agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo.
Art. 52, comma 2-bis, del D.P.R. 131/1986
Richiamato in tema di motivazione dell'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro.
Art. 37-bis del D.P.R. 600/1973
Richiamato per il principio secondo cui non vi è elusione quando il contribuente sceglie, tra operazioni poste dall'ordinamento su un piano di pari dignità, quella fiscalmente meno onerosa.
Art. 2557 del Codice civile
Indica la diversa disciplina del divieto di concorrenza applicabile alla cessione d'azienda, a dimostrazione della diversità degli effetti giuridici rispetto alla cessione di quote.
Art. 2560 del Codice civile
Richiamato per evidenziare la diversa disciplina delle responsabilità relative ai debiti dell'azienda trasferita.
Art. 14 del D.Lgs. 472/1997
Richiamato con riferimento alla responsabilità del cessionario per debiti tributari connessi all'azienda, ulteriore elemento di differenziazione rispetto alla cessione di partecipazioni.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 1372 del 21 gennaio 2011
Il sindacato dell'Amministrazione Finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa fra quelle giuridicamente possibili solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale.
Il contribuente può scegliere tra diverse operazioni giuridicamente lecite senza essere obbligato a utilizzare quella fiscalmente più onerosa; la scelta di mantenere distinti soggetti giuridici non è abusiva di per sé.
Massime di principio
- La scelta di un'operazione fiscalmente meno onerosa non costituisce automaticamente abuso del diritto, quando l'ordinamento offre realmente alternative negoziali lecite e tipiche.
- Cessione di quote e cessione d'azienda non sono necessariamente equivalenti: anche se possono avere effetti economici simili, producono conseguenze giuridiche, contabili, fiscali e in materia di responsabilità differenti.
- L'Amministrazione finanziaria può verificare la sostanza giuridica dell'operazione, ma non può riqualificare un negozio in un altro esclusivamente perché il risultato economico è assimilabile o perché l'imposta dovuta sarebbe maggiore.
- La presenza di una valida ragione economica o organizzativa, come una riorganizzazione societaria e il mantenimento di un'autonomia patrimoniale e gestionale, rafforza la legittimità della scelta negoziale.
- Operazioni collegate nel tempo non devono essere automaticamente considerate come un'unica operazione elusiva: occorre dimostrare concretamente l'unitarietà artificiosa del progetto e l'assenza di effetti giuridici autonomi.
- L'imprenditore non è tenuto a scegliere la struttura societaria o contrattuale più onerosa dal punto di vista fiscale, purché la soluzione adottata sia coerente, effettiva e non costruita esclusivamente per aggirare una norma impositiva.
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