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Sentenza

Sentenza n. 1273/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Ugento n. 33 datata 31.07.2024, pubblicata all’Albo Pretorio dal 19 agosto 2024 al 3 settembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione, in via definitiva, del Piano Comunale delle Coste ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 6, della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17”; - della Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 167 del 19.07.2017; - della Delibera del Consiglio Comunale di Ugento n. 22 del 22.04.2023 con la quale è stato approvato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.R. n. 17/2015, il Piano Comunale delle Coste; - della Deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 19.02.2024; - di tutti gli elaborati, la Relazione generale, le Tavole, le Relazioni tecniche e le NTA allegati al Piano Comunale delle Coste di Ugento pubblicati in data 17 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202500384

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni comunali di adozione e approvazione del Piano Comunale delle Coste, inclusa la deliberazione consiliare n. 33 del 31 luglio 2024, la deliberazione consiliare n. 22 del 22 aprile 2023 e gli atti regionali e gli elaborati del Piano

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune; regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, titolare di una concessione demaniale marittima nel territorio comunale, ha impugnato gli atti relativi al Piano Comunale delle Coste. Ha dedotto, da un lato, l’eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie, lamentando violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 14, comma 8, della l.r. Puglia n. 17/2015 e delle NTA del Piano regionale, oltre a omessa motivazione ed eccesso di potere. Dall’altro, ha contestato che il Comune avesse introdotto ipotesi di decadenza dalla concessione ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, invocando violazione dell’art. 117 Cost., dell’art. 47 cod. nav. e dell’art. 14 della l.r. Puglia n. 17/2015, nonché incompetenza. La Regione e il Comune hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, poiché il procedimento di approvazione del Piano non era concluso; il Comune ha inoltre eccepito la tardività. La ricorrente ha chiesto in subordine il rinvio della discussione in attesa degli adeguamenti del Piano alle prescrizioni regionali.

La decisione

Il TAR ha respinto la richiesta di rinvio, rilevando che eventuali atti modificativi successivi dovrebbero essere impugnati con motivi aggiunti o autonomamente. Ha accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse, assorbente rispetto alle censure di merito. La verifica regionale prevista dall’art. 4, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015 non si era conclusa favorevolmente: la delibera regionale n. 106 del 19 febbraio 2024 aveva subordinato l’assenso a otto modifiche sostanziali, non ancora attuate, e la Regione aveva diffidato il Comune il 25 febbraio 2026. La successiva delibera comunale n. 33 del 31 luglio 2024 non poteva supplire al preventivo assenso regionale né rendere efficace il Piano; occorrevano ulteriori attività comunali, una nuova approvazione degli elaborati, una verifica regionale e la pubblicazione nelle forme di legge. Gli atti impugnati erano dunque non definitivi e non lesivi: la ricorrente continuava a esercitare la concessione alle condizioni precedenti, senza modifiche attuali. Il TAR non ha esaminato nel merito le censure di indeterminatezza della pianificazione e di introduzione di ulteriori cause di decadenza, né ha deciso espressamente l’eccezione di tardività. Ha precisato che resta possibile impugnare gli eventuali atti definitivi successivi o riproporre le censure se gli atti acquistassero concreta portata lesiva. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.

    Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.

    La disposizione consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando manca una condizione dell’azione, qui l’interesse attuale a ottenere l’annullamento di atti non definitivi e privi di efficacia lesiva.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    Il rinvio esterno rende applicabile al processo amministrativo il requisito dell’interesse ad agire, che richiede un’utilità effettiva conseguibile mediante la domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.

    L’interesse ad agire richiede che l’accoglimento della domanda possa procurare al ricorrente un vantaggio effettivo, personale, attuale e concreto.

  • art. 4, comma 5, l.r. Puglia n. 17/2015

    A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.

    Il procedimento di approvazione del Piano Comunale delle Coste richiede la verifica regionale di coerenza e il suo esito favorevole prima dell’approvazione comunale definitiva; prescrizioni sostanziali regionali non ancora attuate impediscono di ritenere concluso il procedimento e perfezionata l’efficacia del Piano.

Massime di principio

  • L’interesse a impugnare un atto amministrativo richiede un’utilità personale, concreta e attuale: non basta una lesione meramente eventuale o futura, né è sufficiente che l’atto possa incidere in ipotesi sulla posizione del ricorrente.
  • Quando la legge subordina l’approvazione definitiva di uno strumento pianificatorio a una verifica regionale preventiva e la Regione formula prescrizioni sostanziali come condizione del proprio assenso, il procedimento non può ritenersi concluso finché tali prescrizioni non siano attuate e non siano compiuti gli ulteriori passaggi di approvazione e pubblicazione previsti.
  • Un atto comunale adottato senza il preventivo assenso regionale richiesto dalla legge non rende di per sé efficace il piano né determina una lesione attuale, se il procedimento di approvazione è ancora incompleto e la posizione del ricorrente continua a essere regolata dalle condizioni precedenti.
  • La sopravvenuta adozione di nuovi atti nell’ambito di un procedimento pianificatorio non ancora concluso non impone il rinvio del giudizio contro gli atti già emanati: i nuovi provvedimenti, se lesivi, devono essere contestati con motivi aggiunti o con autonoma impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiDemanio e patrimonio pubblicoUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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