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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34105/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L’imputato, condannato dal Tribunale di Modena il 18 ottobre 2024 e appellante, aveva visto confermata la condanna dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 marzo 2026, con condanna alle spese processuali del grado e alla rifusione delle spese delle parti civili. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto l’estinzione dei reati per remissione di querela e contestuale accettazione; con il secondo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., ha denunciato violazione di legge sostanziale e processuale, sostenendo la tardività delle querele sulla base delle dichiarazioni delle persone offese. Con memoria depositata il 20 luglio 2026 ha insistito per l’annullamento senza rinvio. Nel corso del giudizio di cassazione sono state prodotte remissioni di querela, rese il 16 aprile 2026 dalle persone offese tramite procuratore speciale e contestualmente accettate dal procuratore speciale dell’imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto assorbenti le remissioni di querela e la relativa accettazione, validamente acquisite agli atti, intervenute prima che la condanna acquistasse irrevocabilità. Ha precisato che la remissione può intervenire fino alla decisione della Cassazione sul ricorso tempestivamente proposto, anche se questo fosse inammissibile. Ha quindi dichiarato estinti per remissione di querela i reati di truffa contestati ai capi a), d) ed e) della rubrica (nel testo il terzo capo è indicato con un refuso come «d)»), procedibili a querela anche se aggravati da recidiva specifica e infr quinquennale secondo la disciplina richiamata. Il secondo motivo, relativo alla tardività delle querele originarie, è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.; l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 340, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 152 c.p.

    l’art. 152 cod. pen., «la remissione può intervenire solo prima della condanna», dovendosi per tale intendersi quella che abbia acquistato carattere di irrevocabilità, di talché, nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, purché tempestivamente proposto, fino al giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen.

    La «condanna» che preclude la remissione è quella irrevocabile. Se è stato tempestivamente proposto ricorso per cassazione, la remissione può intervenire fino alla decisione della Corte sul ricorso, anche quando questo sia inammissibile.

  • art. 648, comma 2, c.p.p.

    nel caso sia stato proposto ricorso per cassazione, anche in presenza di ricorso da qualificarsi inammissibile, purché tempestivamente proposto, fino al giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. proc. pen.

    La condanna acquista irrevocabilità, ai fini considerati dalla decisione, con la pronuncia che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso per cassazione tempestivamente proposto.

  • art. 649-bis c.p.

    a seguito della modifica apportata all'art. 649-bis cod. pen. dall'art. 2, lett. q), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche se aggravati da recidiva specifica e infrquinquennale (Sez. 2, n. 10542 del 10/02/2023, Georgiev, Rv. 284422 – 01), risultano estinti per remissione di querela.

    Nel regime conseguente alla modifica richiamata, i reati di truffa procedibili a querela possono estinguersi per remissione anche quando aggravati da recidiva specifica e infraquinquennale.

  • art. 620, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Alla estinzione dei reati consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Accertata l’estinzione dei reati per remissione di querela, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Non essendo stato convenuto diversamente, le spese processuali sono poste a carico dell’imputato, a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    In mancanza di un diverso accordo, le spese processuali conseguenti alla remissione restano a carico dell’imputato.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 152 c.p., la condanna che impedisce la remissione di querela è quella divenuta irrevocabile; se è stato proposto tempestivo ricorso per cassazione, la remissione può intervenire fino alla pronuncia che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, anche quando il ricorso sia inammissibile.
  • Per i reati di truffa procedibili a querela, la remissione validamente intervenuta e accettata estingue il reato anche in presenza di recidiva specifica e infraquinquennale, secondo la disciplina dell’art. 649-bis c.p. come modificata dal d.lgs. n. 150 del 2022.
  • Quando le remissioni di querela e la loro accettazione determinano l’estinzione dei reati, tale esito è assorbente rispetto agli ulteriori motivi di ricorso e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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