Sentenza n. 473/2026 - Lecce, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento: -del provvedimento di archiviazione del dirigente del I settore - pianificazione territoriale, urbanistica paesaggio, Pia, Sic, Vas, Via, Transizione digitale del Comune di Martina Franca, comunicato con prot. 1468 del 9/1/2024 recante “archiviazione della Pratica Paesaggistica n. 180/2021 – Fascicolo Digitale n. 180/2021 – 6.3.0. “variante in sanatoria di un edificio industriale-commerciale in ampliamento ad altro esistente sito località “Cicerone”; -del provvedimento del dirigente del IV settore, Valorizzazione centro storico, Ambiente - Protezione civile prot. 12726 del 22/1/2024, recante “diniego definitivo della richiesta di Accertamento di Conformità ex art. 36 d.P.R. 380/01 acquisita al prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 82890/09-09-2020; -dell'ordinanza del dirigente del IV settore, Valorizzazione centro storico, Ambiente - Protezione civile n. 125 del 9/2/2024, recante “ingiunzione per il ripristino dello stato dei luoghi relativa ad opere eseguite in difformità dal permesso di costruire n. 39 del 3/4/2013 ed in assenza di titolo abilitativo”; - di ogni altro atto presupposto consequenziale o connesso, compresi, per quanto occorrer possa, il preavviso di diniego reso dalla competente Soprintendenza di Taranto prot. n. 4983 del 04/07/2022, la nota della Soprintendenza prot. 2319 del 17/3/23, la nota dell''Ufficio Paesaggio comunale, prot. n. 39594 del 24/05/2022, la richiesta di riesame alla Commissione Locale Paesaggio e al Responsabile del Procedimento formulata con nota prot. n. 33003 del 20/05/2022 [doc. 7], il negativo parere della Commissione locale per il paesaggio di Martina Franca verbale 1 – Adunanza 20/5/2022 [doc. 8] la nota del I settore comunale prot. 83422 del 27/11/2023, non conosciuta, il preavviso di diniego del IV settore comunale REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0216165 del 05/12/2023 - 85888 del 6/12/2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUE ESSE S.R.L. il 25/10/2024, per l’annullamento, solo in via di massimo e prudenziale tuziorismo, in aggiunta agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche: -del silenzio diniego che si fosse formato sulla richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 e sulle ulteriori istanze, formulate attraverso il SUAP di Martina Franca prot. pratica n. 01904470737-22052024-1616 del 27/5/204 come integrate dalla nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0203767 del 06/08/2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DUE ESSE S.R.L. il 18/09/2025, per l’annullamento, quale massimo e prudenziale tuziorismo, in aggiunta agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, anche: a) della nota 52661 del 24/7/2025 del Settore IV – SUE-SUAP-ATTIVITA’ PRODUTTIVE –AMBIENTE del Comune di Martina Franca, recante diniego di rilascio dell’attestazione circa la formazione del silenzio assenso ex art. 36-bis, comma 6, D.P.R. 380/2001; b) del silenzio diniego che si fosse mai formato sulla richiesta di accertamento di conformità, formulata attraverso il SUAP di Martina Franca prot. pratica n. 01904470737-22052024-1616 del 27/5/204 (doc. 34) come integrata dalla nota REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0203767 del 06/08/2024, in esito al rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica degli interventi (doc. 39); c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso, compreso, per quanto possa occorrere, l’atto trasmesso con nota SUAPE REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0365940 del 11/9/2025; e per l’accertamento e la declaratoria della illegittimità del silenzio e/o dell’inerzia serbati dal Comune resistente sulla istanza REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0294948 del 17/07/2025, presentata dalla DUE ESSE S.R.L. per il rilascio dell’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e della conseguente intervenuta formazione, per silenzio assenso, dei titoli abilitativi richiesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36-bis, comma 6, del D.P.R. 380/2001, e per la condanna della citata amministrazione al rilascio dell’attestazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione della pratica paesaggistica, diniego di accertamento di conformità, ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi e successivi atti e silenzi amministrativi relativi a opere edilizie eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e in assenza di titolo abilitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti comunali e paesaggistici relativi alla regolarizzazione di un edificio industriale-commerciale sito in Martina Franca, comprendenti l’archiviazione della pratica paesaggistica, il diniego definitivo dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e l’ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite in difformità dal permesso di costruire e in assenza di titolo abilitativo. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato il silenzio-diniego eventualmente formatosi su ulteriori istanze di accertamento di conformità, il diniego dell’attestazione relativa alla formazione del silenzio-assenso ex art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001 e l’inerzia comunale sulla richiesta di attestazione del decorso dei termini procedimentali e della conseguente formazione dei titoli abilitativi. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Comune ha rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 6/2026 del 22 gennaio 2026, relativo alle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha rilevato che la ricorrente, fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, dispone dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione. Nel caso concreto, il rilascio del Provvedimento Unico Autorizzatorio n. 6/2026 ha determinato il venir meno dell’interesse alla pronuncia sugli atti e sui silenzi impugnati. La definizione è stata adottata con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti per giustificate ragioni, anche in considerazione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 36 d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa dell’istanza di accertamento di conformità edilizia oggetto del diniego impugnato.
art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base normativa della richiesta di attestazione relativa al decorso dei termini e alla formazione del silenzio-assenso.
Massime di principio
- La parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione amministrativa fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare la sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
- Il rilascio, nelle more del giudizio, di un nuovo provvedimento amministrativo che soddisfi o renda non più attuale l’interesse perseguito con l’impugnazione determina il sopravvenuto difetto di interesse e l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse può riguardare il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, conducendo alla definizione in rito dell’intero giudizio quando il sopravvenuto provvedimento incide sull’oggetto complessivo della controversia.
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