Cassazione Penale, Sentenza n. 16103/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I Rovella erano stati condannati in primo grado per concorso in truffa (annuncio di vendita di un iPhone su Kijiji, contatti via Telegram, bonifico su conto PayPal intestato alla madre degli imputati, Anastasia Pia Pagliaro, e mancata consegna del telefono). In appello l'atto di gravame era stato dichiarato inammissibile perché, essendo gli appellanti stati assenti in primo grado, la difesa non aveva depositato contestualmente all'atto di appello la dichiarazione o l'elezione di domicilio prescritta. In Cassazione i difensori hanno impugnato tale decisione deducendo violazione di legge (art. 581, comma 1-ter, richiamato) e sostenendo che la procura e precedenti dichiarazioni di domicilio avrebbero soddisfatto l'onere formale. La Corte di Cassazione ha però ritenuto preliminarmente che i ricorsi pervenuti il 22/11/2025 erano tardivi rispetto ai termini per l'impugnazione decorrenti dal deposito della motivazione della sentenza d'appello (depositata l'11/08/2025), e quindi inammissibili per tardività, con conseguente impossibilità di esaminare i motivi di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati per tardività (ricorsi pervenuti oltre il termine complessivo di 60 giorni decorrente dal deposito della motivazione). Per tale ragione non sono stati esaminati i vizi prospettati circa la declaratoria di inammissibilità dell'appello in sede di Corte d'appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., dato il profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità) e alla rifusione in favore della parte civile Mario Daddiego delle spese di rappresentanza e assistenza liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla mancanza di richiesta di trattazione orale: qui rilevato solo come dato processuale circa il rito seguito (contraddittorio scritto senza presenza delle parti).
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
Norma abrogata ma fatta valere dalla difesa come applicabile alle impugnazioni proposte entro la data di entrata in vigore dell'abrogazione; la difesa sosteneva che il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio poteva essere assolto anche con richiamo a precedente dichiarazione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b)
Richiamato come motivo di censura in Cassazione (violazione di legge) rispetto alla declaratoria di inammissibilità in appello.
art. 585, comma 1, lett. c) e comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 585, comma 1, lett. c) e comma 1-bis
Stabilisce i termini per proporre impugnazione: decorrenza dal deposito della motivazione della sentenza, 45 giorni (lett. c) prorogati di 15 giorni ai sensi del comma 1-bis se l'imputato è stato giudicato in assenza). La Corte ha calcolato il termine complessivo di 60 giorni e ha ritenuto i ricorsi tardivi.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamato in combinato disposto con l'art. 585 per gli effetti di inammissibilità degli atti tardivi; conferma la conseguenza processuale della tardività dell'impugnazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Usato per motivare l'obbligo di versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, ovvero sanzione pecuniaria accessoria per la responsabilità processuale del ricorrente.
Massime di principio
- I termini per proporre impugnazione decorrono dal deposito della motivazione della sentenza di merito; è essenziale calcolare correttamente tali termini (anche quando il dispositivo della sentenza sia stato emesso prima) per evitare inammissibilità per tardività.
- La proroga del termine per l'appello prevista per gli imputati giudicati in assenza (45 giorni + 15 giorni) è vincolante e deve essere osservata: la loro violazione comporta l'inammissibilità automatica dell'impugnazione senza esame del merito.
- La questione formale dell'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere curata con attenzione: se manca, l'appello può essere dichiarato inammissibile; ove si intenda richiamare una precedente elezione/dichiarazione, il richiamo deve essere espresso e sufficientemente specifico nell'atto di impugnazione.
- Quando la parte solleva questioni procedurali in Cassazione (es. violazione di norme sull'elezione di domicilio), tali censure non saranno esaminate se il ricorso stesso è inammissibile per motivi di ordine formale come la tardività.
- La Corte può irrogare sanzioni pecuniarie (Cassa delle Ammende) e condanne per spese processuali se la colpa del ricorrente ha determinato l'inammissibilità: ciò impone attenzione strategica e formale nella proposizione dell'impugnazione.
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