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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02728/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (risparmiatori)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l'appello principale dell'istituto di credito e lo aveva condannato al risarcimento del danno patrimoniale e, in parte, del danno non patrimoniale in favore di una pluralità di investitori. L'istituto di credito aveva proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi di impugnazione. Prima della decisione nel merito del ricorso, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e agli atti del giudizio di cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; tutti i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia agli atti da parte della ricorrente, con adesione di tutti i controricorrenti, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica all'inammissibilità originaria dell'impugnazione e non alla sopravvenuta estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    Consente la rinuncia al ricorso/agli atti del giudizio di cassazione; in presenza dei presupposti la rinuncia comporta l'estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    Regola gli effetti processuali della rinuncia in cassazione e consente di dichiarare l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha funzione dissuasiva contro impugnazioni dilatorie o pretestuose e si applica all'inammissibilità originaria, non a quella sopravvenuta o all'estinzione per rinuncia.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto solo nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata o comunque condivisa dalle controparti costituite, comporta l'estinzione del giudizio, rendendo superflua ogni pronuncia sui motivi di impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni va applicato solo nei casi di inammissibilità originaria del gravame e non quando il processo si estingue per una causa sopravvenuta come la rinuncia agli atti.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la regolazione delle spese può essere disposta secondo le circostanze processuali, anche con compensazione.
  • Quando il processo si estingue prima dell'esame del merito, la Corte non è tenuta a esaminare i motivi di ricorso dedotti dalle parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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