Risoluzione n. 16 del 21/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce come calcolare l'acconto IVA ex art. 1, comma 471, legge n. 311/2004 quando interviene una fusione per incorporazione. La società incorporante deve considerare o meno i versamenti della incorporata a seconda del momento di efficacia della fusione, distinguendo tre ipotesi: fusione prima dell'ultimo trimestre, fusione nell'ultimo periodo di liquidazione e fusione dopo la scadenza dell'acconto.
Determinazione dell'acconto IVA in caso di fusione per incorporazione
Determinazione dell'acconto IVA in caso di fusione per incorporazione
La risoluzione esamina le modalità di calcolo dell'acconto IVA dovuto dai soggetti che applicano i regimi speciali di liquidazione trimestrale previsti dall'art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in presenza di fusione per incorporazione. Il chiarimento riguarda in particolare il coordinamento tra la posizione della società incorporante e quella della società incorporata, con riferimento sia al superamento della soglia dei due milioni di euro sia alla determinazione dell'importo dell'acconto.
Quadro normativo di riferimento
L'art. 1, comma 471, della legge n. 311/2004 disciplina una modalità speciale di assolvimento dell'acconto IVA di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405. La disposizione si applica ai soggetti che utilizzano le forme particolari di liquidazione dell'imposta previste dai D.M. 24 ottobre 2000, n. 366 e n. 370.
Tali decreti consentono liquidazioni e versamenti IVA con cadenza trimestrale, senza interessi, per le seguenti attività:
- servizi di telecomunicazione;
- gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;
- gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano;
- gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
Per questi soggetti, se nell'anno solare precedente sono stati versati importi IVA superiori a due milioni di euro, l'acconto è pari al 97% della media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i trimestri precedenti dell'anno in corso.
Chiarimenti sul limite dei due milioni di euro
La risoluzione richiama la circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005, precisando che, ai fini della verifica del superamento del limite di due milioni di euro, devono essere considerati:
- i versamenti relativi all'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche;
- gli eventuali versamenti integrativi effettuati ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- il versamento relativo al quarto trimestre dell'anno precedente, normalmente eseguito entro il 16 febbraio dell'anno successivo.
Effetti della fusione per incorporazione ai fini IVA
In caso di fusione per incorporazione, la società incorporante assume, dalla data di efficacia della fusione, i diritti e gli obblighi della società incorporata, che si estingue. Ai fini IVA, l'incorporante deve far confluire nella propria liquidazione anche le operazioni effettuate dall'incorporata nel medesimo mese o trimestre in cui avviene l'operazione straordinaria.
La risoluzione precisa però che i chiarimenti valgono solo se le società partecipanti svolgono lo stesso tipo di attività disciplinata dai D.M. n. 366 e n. 370 del 2000. Se invece vi sono attività diverse, restano fermi l'obbligo di distinta annotazione e i connessi adempimenti IVA, come già affermato nella risoluzione n. 144/E del 20 dicembre 2006. Per la verifica del limite di due milioni di euro, occorre tener conto dei versamenti relativi all'attività oggetto delle disposizioni di semplificazione.
Criteri di calcolo dell'acconto nelle diverse ipotesi di fusione
La soluzione del problema dipende dal momento in cui la fusione per incorporazione produce effetti.
Fusione efficace prima dell'ultimo trimestre di liquidazione
Se la fusione avviene in un periodo antecedente all'ultimo trimestre di liquidazione, la società incorporante determina l'acconto tenendo conto solo dei propri dati:
- verifica il superamento della soglia dei due milioni di euro considerando esclusivamente i propri versamenti dell'anno solare precedente;
- calcola l'acconto sulla base della media dei propri versamenti eseguiti, o che avrebbe dovuto eseguire, per i trimestri precedenti dell'anno in corso.
Fusione efficace nell'ultimo periodo di liquidazione
Se la fusione ha effetto quando è già sorto in capo alla società incorporata l'obbligo di pagamento dell'acconto IVA, cioè nell'ultimo periodo di liquidazione, l'acconto va determinato considerando anche la posizione della incorporata:
- per verificare il superamento della soglia dei due milioni di euro, l'incorporante deve sommare ai propri versamenti anche quelli eseguiti dalla incorporata nell'anno solare precedente;
- se il limite è superato, l'acconto si calcola sulla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i trimestri precedenti dell'anno in corso, considerando sia l'incorporante sia l'incorporata.
Fusione efficace dopo la scadenza del termine per l'acconto
Se la fusione ha effetto dopo la scadenza del termine di versamento dell'acconto, ciascuna società provvede autonomamente al pagamento dell'acconto IVA. In tal caso, la liquidazione periodica definitiva dell'ultimo trimestre e la compilazione della dichiarazione IVA sono effettuate soltanto dalla società incorporante.
Metodi di calcolo utilizzabili
La risoluzione ribadisce che il metodo speciale di calcolo sopra descritto esclude l'utilizzo:
- del metodo storico;
- del metodo previsionale.
Resta invece possibile, per i contribuenti interessati, il ricorso al metodo di calcolo effettivo previsto dall'art. 6, comma 3-bis, della legge n. 405/1990, come già precisato dalla circolare n. 54/E del 23 dicembre 2005.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme sul territorio.
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