Risoluzione n. 17 del 24/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina il caso di una società tedesca non stabilita in Italia che, avendo effettuato acquisti in Italia e una cessione con installazione soggetta a reverse charge, chiede se possa recuperare l’IVA. L’Agenzia conclude che, nonostante il dato letterale dell’art. 38-ter, il rimborso IVA è ammesso anche perché la disciplina comunitaria consente il rimborso ai soggetti che abbiano effettuato operazioni per le quali il committente è debitore d’imposta; resta quindi utilizzabile l’istanza di rimborso ex art. 38-ter.
Rimborso IVA per soggetto non residente con operazioni attive in Italia e identificazione tardiva
Rimborso IVA per soggetto non residente con operazioni attive in Italia e identificazione tardiva
La risoluzione affronta il caso di una società soggetto passivo IVA in Germania, priva di stabile organizzazione in Italia e non identificata fiscalmente nel territorio dello Stato, che aveva sostenuto acquisti in Italia con IVA assolta dai cedenti. La questione riguarda sia la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta assolta sugli acquisti, sia gli effetti dell’identificazione tardiva in Italia e la rilevanza sanzionatoria delle operazioni attive effettuate nel Paese.
Quesito sottoposto
La società istante ha chiesto se, a fronte di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia e assoggettate al meccanismo del reverse charge da parte del cessionario italiano, l’identificazione diretta successiva in Italia possa precludere:
- il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- il riporto dell’eccedenza al mese successivo ai sensi dell’art. 27 del medesimo decreto;
- il diritto al rimborso dell’eventuale imposta ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
La società ha inoltre chiesto se le possa essere imputata la violazione di omessa fatturazione di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997, nonostante la fatturazione e il versamento dell’imposta siano stati eseguiti dal cessionario italiano ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, l’identificazione diretta ai fini IVA in Italia non impedirebbe l’esercizio del diritto sostanziale alla detrazione dell’IVA sugli acquisti effettuati nell’ambito dell’attività economica svolta. A sostegno di tale tesi viene richiamata la risoluzione n. 31/E del 1° marzo 2005.
Quanto alla sanzione per omessa fatturazione, la società ritiene che essa non debba essere applicata perché:
- l’obbligo di fatturazione e registrazione è stato assolto dal cessionario;
- la disciplina nazionale sarebbe non conforme all’art. 213, par. 1, della direttiva 2006/112/CE, che non richiede la presentazione preventiva della dichiarazione di inizio attività;
- la sanzione sarebbe sproporzionata, poiché l’operazione è stata comunque documentata e l’IVA è stata versata con reverse charge;
- l’irrogazione sarebbe in contrasto con l’art. 10 dello Statuto del contribuente, in presenza di obiettive condizioni di incertezza interpretativa.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul rimborso
L’Agenzia rileva in via preliminare che l’art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 subordina il rimborso per i soggetti non residenti alla condizione che essi non abbiano realizzato operazioni attive nel territorio dello Stato, salvo specifiche eccezioni.
Nel caso di specie, la società ha effettuato una cessione con installazione territorialmente rilevante in Italia; per tale operazione l’acquirente italiano ha assolto gli obblighi IVA mediante reverse charge ai sensi dell’art. 17, comma 3. Sulla base del dato letterale dell’art. 38-ter, il rimborso apparirebbe quindi non eseguibile.
Interpretazione alla luce del diritto comunitario
Pur muovendo dal testo nazionale, l’Agenzia ritiene necessario interpretare la disciplina interna in conformità alla direttiva 2006/112/CE, con particolare riferimento agli artt. 171 e 194.
In particolare:
- l’art. 171 consente il rimborso dell’IVA anche per i soggetti passivi che, nello Stato membro in cui sostengono gli acquisti, abbiano effettuato soltanto cessioni o prestazioni per le quali il destinatario è stato designato debitore d’imposta ai sensi degli artt. 194-197 e 199 della direttiva;
- l’art. 194 disciplina il cosiddetto reverse charge facoltativo, applicabile nei casi in cui il committente o cessionario nazionale assuma gli obblighi di imposta mediante autofattura in luogo del fornitore non residente;
- tale meccanismo si distingue dalle ipotesi dell’art. 196, che concernono casi in cui la designazione del soggetto residente come debitore d’imposta è obbligatoria.
L’Agenzia richiama inoltre precedenti di prassi, affermando che le disposizioni comunitarie sono sufficientemente precise e dettagliate da poter essere direttamente applicate nell’ordinamento interno.
Conclusione sull’istanza di rimborso
Alla luce dell’interpretazione conforme al diritto unionale, la società istante viene ritenuta legittimata a presentare istanza di rimborso dell’IVA gravante sugli acquisti effettuati in Italia, ai sensi della disciplina dell’ottava direttiva comunitaria, recepita nell’ordinamento interno dall’art. 38-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.
Esiti impliciti rispetto alle ulteriori questioni
Nel testo riportato l’elemento decisivo è il riconoscimento del diritto al rimborso nonostante la presenza di operazioni attive in Italia quando l’imposta sulle stesse è stata assolta dal cessionario con reverse charge. La risoluzione si concentra soprattutto su questo profilo e sulla compatibilità della disciplina nazionale con quella comunitaria, mentre non sviluppa in modo autonomo un distinto approfondimento sulle sanzioni da omessa fatturazione, se non nei termini della questione prospettata dall’istante.
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