Risoluzione n. 15 del 21/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 15/E del 21 gennaio 2008 chiarisce che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è il reddito imponibile Irpef indicato nell’ultima dichiarazione, integrato dai redditi espressamente richiamati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002. Non va quindi fatto riferimento al reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.
Gratuito patrocinio: definizione di reddito imponibile ai fini dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002
Gratuito patrocinio e definizione del reddito rilevante
La Risoluzione n. 15/E del 21 gennaio 2008 interviene per chiarire quale nozione di reddito debba essere utilizzata ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il documento nasce da un quesito interpretativo sull’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, relativo alla soglia reddituale per accedere al beneficio.
Quesito posto
L’ufficio istante segnala difficoltà applicative nel controllo delle autocertificazioni presentate per il gratuito patrocinio e chiede se il limite reddituale previsto dalla norma debba essere inteso come:
- reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili; oppure
- reddito imponibile ai fini Irpef.
Il dubbio riguarda quindi la corretta individuazione del concetto di “reddito imponibile” richiesto per dimostrare lo stato di non abbienza.
Soluzione prospettata dall’ufficio istante
Secondo l’interpretazione prospettata dal contribuente/ufficio locale, la soglia di euro 9.296,22 avrebbe la funzione di descrivere in modo oggettivo la condizione economica del richiedente, prescindendo dai criteri fiscali di determinazione del reddito. Per questa ragione si ritiene corretto considerare il reddito complessivo lordo, senza sottrarre gli oneri deducibili.
A sostegno di tale impostazione viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 30 marzo 1992, n. 144, secondo cui, per valutare lo stato di non abbienza, occorrerebbe considerare tutti i redditi del soggetto che richiede il beneficio, senza esclusioni ingiustificate.
Normativa richiamata dalla Direzione
La Direzione ricorda che il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. n. 115/2002 e, in particolare:
- l’art. 76, comma 1, richiede il possesso di un “reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione”, non superiore a euro 9.296,22;
- il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo a euro 9.723,84;
- l’art. 76, comma 2, stabilisce che, in caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, compreso l’istante;
- l’art. 92 prevede che il limite di reddito sia aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente;
- l’art. 76, comma 3, dispone che vadano considerati anche i redditi esenti da Irpef, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e quelli soggetti a imposta sostitutiva.
Interpretazione della Direzione
La Direzione conclude che il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini Irpef, come definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli ulteriori redditi espressamente indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
La conclusione si fonda su un’interpretazione strettamente letterale della norma, poiché l’art. 76 fa espresso richiamo al reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione e, nel comma 3, individua ulteriori categorie reddituali da includere nel calcolo del limite.
Rapporto con il Tuir e con la nozione di reddito complessivo
Per completezza, la Risoluzione richiama l’art. 3 del Tuir, secondo cui l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10. Questo richiamo serve a ribadire che, in ambito fiscale, il reddito imponibile è concettualmente distinto dal reddito complessivo lordo.
Chiarimento sulla giurisprudenza costituzionale
La Direzione precisa anche il significato delle affermazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 144/1992. Tali affermazioni sono lette come un chiarimento sulla nozione di reddito in senso economico, nel quale possono rientrare anche i redditi derivanti da attività illecite, e non come un invito a discostarsi dal dato normativo che richiama il reddito imponibile Irpef.
Conclusione operativa
In sintesi, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il parametro reddituale da utilizzare non è il reddito complessivo lordo degli oneri deducibili, ma il reddito imponibile Irpef dell’ultima dichiarazione, con l’integrazione dei redditi ulteriormente indicati dall’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 e con le regole di cumulo previste per i familiari conviventi.
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