Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 15 del 21/01/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 15/E del 21 gennaio 2008 chiarisce che, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il reddito rilevante è il reddito imponibile Irpef indicato nell’ultima dichiarazione, integrato dai redditi espressamente richiamati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002. Non va quindi fatto riferimento al reddito complessivo al lordo degli oneri deducibili.

Gratuito patrocinio: definizione di reddito imponibile ai fini dell’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002

Gratuito patrocinio e definizione del reddito rilevante

La Risoluzione n. 15/E del 21 gennaio 2008 interviene per chiarire quale nozione di reddito debba essere utilizzata ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il documento nasce da un quesito interpretativo sull’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, relativo alla soglia reddituale per accedere al beneficio.

Quesito posto

L’ufficio istante segnala difficoltà applicative nel controllo delle autocertificazioni presentate per il gratuito patrocinio e chiede se il limite reddituale previsto dalla norma debba essere inteso come:

  • reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili; oppure
  • reddito imponibile ai fini Irpef.

Il dubbio riguarda quindi la corretta individuazione del concetto di “reddito imponibile” richiesto per dimostrare lo stato di non abbienza.

Soluzione prospettata dall’ufficio istante

Secondo l’interpretazione prospettata dal contribuente/ufficio locale, la soglia di euro 9.296,22 avrebbe la funzione di descrivere in modo oggettivo la condizione economica del richiedente, prescindendo dai criteri fiscali di determinazione del reddito. Per questa ragione si ritiene corretto considerare il reddito complessivo lordo, senza sottrarre gli oneri deducibili.

A sostegno di tale impostazione viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale 30 marzo 1992, n. 144, secondo cui, per valutare lo stato di non abbienza, occorrerebbe considerare tutti i redditi del soggetto che richiede il beneficio, senza esclusioni ingiustificate.

Normativa richiamata dalla Direzione

La Direzione ricorda che il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte III del D.P.R. n. 115/2002 e, in particolare:

  • l’art. 76, comma 1, richiede il possesso di un “reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione”, non superiore a euro 9.296,22;
  • il decreto 29 dicembre 2005 del Ministero della Giustizia ha aggiornato tale importo a euro 9.723,84;
  • l’art. 76, comma 2, stabilisce che, in caso di convivenza con il coniuge o con altri familiari, il reddito è dato dalla somma dei redditi di tutti i componenti della famiglia, compreso l’istante;
  • l’art. 92 prevede che il limite di reddito sia aumentato di euro 1.032,91 per ciascun familiare convivente;
  • l’art. 76, comma 3, dispone che vadano considerati anche i redditi esenti da Irpef, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e quelli soggetti a imposta sostitutiva.

Interpretazione della Direzione

La Direzione conclude che il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio è il reddito imponibile ai fini Irpef, come definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli ulteriori redditi espressamente indicati dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.

La conclusione si fonda su un’interpretazione strettamente letterale della norma, poiché l’art. 76 fa espresso richiamo al reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione e, nel comma 3, individua ulteriori categorie reddituali da includere nel calcolo del limite.

Rapporto con il Tuir e con la nozione di reddito complessivo

Per completezza, la Risoluzione richiama l’art. 3 del Tuir, secondo cui l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10. Questo richiamo serve a ribadire che, in ambito fiscale, il reddito imponibile è concettualmente distinto dal reddito complessivo lordo.

Chiarimento sulla giurisprudenza costituzionale

La Direzione precisa anche il significato delle affermazioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 144/1992. Tali affermazioni sono lette come un chiarimento sulla nozione di reddito in senso economico, nel quale possono rientrare anche i redditi derivanti da attività illecite, e non come un invito a discostarsi dal dato normativo che richiama il reddito imponibile Irpef.

Conclusione operativa

In sintesi, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, il parametro reddituale da utilizzare non è il reddito complessivo lordo degli oneri deducibili, ma il reddito imponibile Irpef dell’ultima dichiarazione, con l’integrazione dei redditi ulteriormente indicati dall’art. 76, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002 e con le regole di cumulo previste per i familiari conviventi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.