Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 32515/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, che aveva riformato la condanna di primo grado per furto in abitazione aggravato. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto come furto in abitazione, anziché furto semplice, sostenendo che l'intento di commettere il furto sarebbe sorto soltanto dopo l'ingresso nell'abitazione e in modo estemporaneo. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, poiché il giudice di merito aveva spiegato che la richiesta di ingresso era pretestuosa e finalizzata sin dall'inizio a ottenere l'accesso all'abitazione per commettere il furto. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio, assumendo erroneamente che la pena dovesse essere parametrata alla fattispecie di cui all'art. 624-bis, primo comma, c.p. La Corte ha rilevato che si trattava dell'ipotesi aggravata, caratterizzata da una cornice edittale più elevata, e che la pena inflitta era prossima al minimo edittale di tre anni di reclusione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto aspecifico il motivo relativo alla qualificazione del fatto, perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della Corte di appello circa la pretestuosità della richiesta di ingresso e la preesistenza dell'intento criminoso. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio, fondato sull'erronea individuazione della fattispecie di riferimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 1, c.p.

    La disposizione è individuata come fattispecie di riferimento erroneamente invocata dal ricorrente per la determinazione della pena.

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte considera applicabile l'ipotesi aggravata del furto in abitazione, con cornice edittale più elevata rispetto a quella assunta dal ricorrente.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il motivo di ricorso che contesti la qualificazione giuridica del fatto senza confrontarsi con le ragioni puntualmente esposte dal giudice di merito a sostegno della qualificazione contestata.
  • Nel furto in abitazione, la qualificazione del fatto non è esclusa dal successivo impossessamento della cosa se il giudice di merito accerta che la richiesta di ingresso nell'abitazione era pretestuosa e finalizzata sin dall'origine alla commissione del furto.
  • È inammissibile il motivo sul trattamento sanzionatorio fondato sull'erronea individuazione della fattispecie penale e della relativa cornice edittale.
  • Quando la pena risulta prossima al minimo edittale previsto per l'ipotesi aggravata ritenuta in sentenza, la doglianza sul trattamento sanzionatorio non può fondarsi sui limiti edittali di una diversa fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieFurto
RamiDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.