Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III, che aveva annullato il D.M. n. 89/2024, la relativa nota ministeriale e la FAQ sulla valutazione del servizio militare o civile nelle graduatorie ATA, ordinando l’attribuzione di 6 punti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidati a graduatoria)

Prevale il privato

La controversia

Gli appellati avevano chiesto l’inserimento nella terza fascia del personale ATA per il triennio 2024-2027 e la valutazione del servizio militare o civile prestato non in costanza di nomina come servizio specifico, con attribuzione del punteggio pieno di 6 punti. Il D.M. n. 89/2024, la nota ministeriale e la FAQ applicavano invece una distinzione tra servizio svolto durante un rapporto di lavoro con la scuola, valutato 6 punti, e servizio svolto prima dell’assunzione o presso altre amministrazioni, valutato 0,60 punti. Gli interessati avevano impugnato tali atti e, con motivi aggiunti, le graduatorie degli istituti scolastici che ne recepivano la disciplina. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo illegittima la differenziazione. Il Ministero ha appellato sostenendo che l’equiparazione del servizio militare non svolto in costanza di nomina al servizio effettivo ATA non sarebbe prevista dalla legge; che l’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 riguarderebbe soltanto il riconoscimento del servizio ai fini della carriera e non la valutazione dei titoli nelle graduatorie; che l’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare imporrebbe la piena valutazione soltanto del servizio prestato in pendenza di rapporto di lavoro; e che la distinzione prevista dal D.M. n. 89/2024 sarebbe coerente con la necessità di tutelare chi interrompe un rapporto lavorativo per adempiere agli obblighi di leva, senza estendere il beneficio a chi non aveva ancora un rapporto di lavoro. Sono state inoltre richiamate la sentenza della Corte di cassazione n. 22429/2024 e la precedente disciplina del D.M. n. 50/2021. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell’appello, richiamando l’art. 52 Cost. e l’orientamento del Consiglio di Stato favorevole alla piena valutazione del servizio militare o civile, senza distinzione collegata alla presenza di un rapporto di lavoro. Hanno anche dedotto che alcuni Uffici Scolastici Regionali avevano autonomamente rettificato i punteggi, prospettando la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto decisivo l’art. 569, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, secondo cui il periodo di servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti per il personale ATA. Il tenore letterale della norma non consente di limitare la piena valutabilità al solo servizio prestato in costanza di rapporto di impiego, né di escludere l’attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie. L’art. 2050, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, che disciplina il riconoscimento del servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro ai fini dei concorsi pubblici, ha portata generale e non vieta che una norma speciale, riferita al personale ATA, attribuisca valore anche al servizio militare svolto fuori da un rapporto lavorativo. La norma speciale applicabile al personale ATA disciplina quindi anche il profilo non regolato dalla disposizione generale. Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con l’art. 52, comma 2, Cost., che impone che l’adempimento del servizio militare non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino. Non è stata ravvisata una disparità di trattamento, poiché tutti i partecipanti che si trovano nelle medesime condizioni possono beneficiare della valutazione secondo gli stessi criteri. Le spese del grado d’appello sono state compensate in ragione della complessità e della non univocità della questione e della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 2, Cost.

    il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino»

    Il servizio militare obbligatorio deve essere compensato in modo da non pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino; la disposizione costituisce criterio interpretativo della piena valutazione del servizio militare.

  • art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994

    il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti»

    Per il personale ATA, la norma speciale impone la piena validità del servizio militare di leva, senza distinguere tra servizio prestato in costanza o fuori da un rapporto di lavoro e senza escludere la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

  • art. 2050, comma 2, codice dell’ordinamento militare

    è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro

    La disposizione ha carattere generale e disciplina il servizio militare prestato in pendenza di rapporto di lavoro nei concorsi pubblici; non impedisce a una norma speciale relativa al personale ATA di attribuire valore anche al servizio svolto senza un rapporto lavorativo.

  • art. 485, comma 7, d.lgs. 297/1994

    È richiamato nel quadro delle disposizioni sul riconoscimento del servizio militare, senza che il giudice ne faccia il fondamento principale della decisione.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale riferita a una specifica tipologia di personale stabilisce che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, tale previsione comprende anche la valutazione del servizio ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie o procedure selettive, salvo una chiara limitazione normativa.
  • La previsione generale che riconosce piena rilevanza al servizio militare prestato in pendenza di un rapporto di lavoro non esclude l’applicazione di una successiva norma speciale che attribuisca valore anche al servizio svolto al di fuori di qualsiasi rapporto lavorativo.
  • L’espressione normativa "valido a tutti gli effetti", riferita al servizio militare di leva, non può essere interpretata come limitata al riconoscimento ai fini della carriera o della partecipazione alla procedura, escludendo l’attribuzione del punteggio previsto per il titolo.
  • L’interpretazione della disciplina sul riconoscimento del servizio militare deve essere orientata al principio costituzionale secondo cui l’adempimento degli obblighi di leva non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino.
  • Non sussiste disparità di trattamento quando il medesimo criterio di valutazione del servizio militare è applicabile in modo uniforme a tutti i partecipanti che si trovano nella stessa situazione e possiedono i requisiti richiesti.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.