Cassazione Penale, Ordinanza n. 15261/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sottrazione di merce in un supermercato, seguita dalla fuga di una imputata che si allontanava con la refurtiva e dall'intervento di un addetto alla sicurezza. Secondo la ricostruzione di merito, l'altro imputato, sopraggiunto all'esterno, avrebbe spintonato ripetutamente il vigilante per agevolare la fuga e garantire l'impunità, configurandosi così una rapina impropria consumata. Uno dei ricorrenti ha censurato la motivazione della sentenza di appello, chiedendo in via principale l'assoluzione per particolare tenuità del fatto e, in subordine, la riqualificazione in furto ex art. 624 c.p. e la riduzione della pena, oltre al riconoscimento delle sanzioni sostitutive; l'altro ricorrente ha chiesto l'applicazione della circostanza attenuante ex art. 116 c.p., sostenendo che la motivazione sul punto fosse illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi del primo ricorrente generici e, per il resto, manifestamente infondati; ha ritenuto inoltre manifestamente infondato il motivo del secondo ricorrente, confermando la ricostruzione di merito e la qualificazione giuridica del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che i motivi del primo ricorrente fossero non specifici, perché sostanzialmente ripetitivi delle doglianze già respinte in appello, e comunque infondati quanto alla qualificazione del fatto come rapina impropria consumata, al diniego della particolare tenuità del fatto e alle doglianze sulla pena e sulle sanzioni sostitutive. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo del secondo ricorrente sull'asserita attenuante ex art. 116 c.p., osservando che la motivazione della corte territoriale era lineare e coerente. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Il fatto è stato correttamente qualificato come rapina impropria consumata, in ragione dell'uso della violenza per assicurarsi l'impunità dopo la sottrazione della cosa.
art. 624 c.p.
La richiesta di riqualificazione in furto è stata respinta perché la condotta successiva alla sottrazione ha integrato la rapina impropria.
art. 131-bis c.p.
Il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto implicitamente e correttamente motivato sulla base degli elementi concreti del caso.
art. 116 c.p.
La richiesta di applicazione dell'attenuante è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la motivazione di merito era già logicamente e compiutamente articolata.
art. 110 c.p.
La decisione richiama il concorso nel fatto più grave commesso dal coimputato, secondo la logica del concorso anomalo nella rapina impropria.
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità quando non vi è correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
Massime di principio
- In cassazione il motivo è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la relativa ratio decidendi.
- La rapina impropria consumata è configurabile quando, dopo la sottrazione della cosa, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità o completare la fuga; tale qualificazione non è esclusa dal fatto che la violenza sia posta in essere da uno solo dei correi, se rientra nella logica prevedibile dell'azione comune.
- Nel concorso nel furto poi evoluto in rapina impropria, risponde anche il compartecipe non autore materiale della violenza quando l'uso della violenza o minaccia costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programma criminoso.
- Il giudizio di particolare tenuità del fatto può essere legittimamente escluso anche in forma implicita, se la sentenza di merito contiene elementi concreti incompatibili con la minima offensività della condotta.
- Le censure sulla dosimetria della pena sono inammissibili o infondate se non si confrontano con la motivazione del giudice di merito e si risolvono in mere contestazioni apodittiche del trattamento sanzionatorio.
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