Cassazione Penale, Ordinanza n. 00913/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Roma per detenzione di stupefacente a fini di spaccio in forma di lieve entità, con pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 934 di multa. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta presso la sua abitazione, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti, cioè la detenzione per consumo personale; richiamava inoltre che per le metanfetamine sequestrate in un contesto diverso era stata riconosciuta l'altrui proprietà e, per tale parte, era stato assolto. Con il secondo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e il difetto di motivazione alla luce degli artt. 62-bis e 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, perché la sentenza impugnata aveva dato conto di plurimi elementi di fatto incompatibili con la tesi difensiva: sequestro presso l'abitazione di due tipi di stupefacente, presenza di materiale per il confezionamento, bilancino occultato nella cappa della cucina, conversazioni dal tenore inequivoco e analisi tossicologiche che consentivano di ricavare dosi di marijuana e hashish. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e non illogica, valorizzando precedenti specifici e aspecifici dell'imputato e l'assenza di elementi positivi emergenti dagli atti. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio di lieve entità.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato né una concessione benevola; richiedono elementi positivi di segno favorevole e una motivazione sufficiente del diniego, anche mediante richiamo ad elementi ostativi rilevanti.
art. 133 c.p.
Per la commisurazione della pena e la valutazione delle attenuanti generiche non è necessario esaminare tutti i parametri, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone la verifica dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato per affermare che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta più per ottenere le attenuanti generiche.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa dei fatti, quando la sentenza impugnata abbia già valorizzato elementi probatori concreti e convergenti incompatibili con la ricostruzione difensiva.
- La prova della destinazione allo spaccio può essere desunta da un complesso di indici fattuali sintomatici, quali la disponibilità di più sostanze, materiale per il confezionamento, strumenti di pesatura occultati, conversazioni dal contenuto univoco e dati tossicologici idonei a stimare il numero di dosi ricavabili.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi negativi specifici, come precedenti penali dell'imputato e assenza di circostanze positive emergenti dagli atti; non è necessario confutare analiticamente ogni deduzione difensiva.
- Le attenuanti generiche non costituiscono un beneficio automatico né un diritto dell'imputato in assenza di dati negativi: la loro concessione richiede una valutazione positiva di meritevolezza, ancorata a elementi concreti.
- Ai fini della motivazione sulla dosimetria della pena e sulle attenuanti generiche non occorre l'analisi di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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