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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35232/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratori)

La controversia

La controversia nasce da domande proposte da personale scolastico assunto con contratti a termine per ottenere, in pendenza del rapporto o comunque in relazione ai contratti a termine, il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata ai fini economici e, secondo quanto ricostruito dalla Corte d'appello, anche ai fini giuridici. La Corte territoriale aveva parzialmente accolto tali pretese, affermando che la disciplina contrattuale e legale che parametrava il trattamento del personale a termine al trattamento economico iniziale del personale di ruolo, senza valorizzare l'anzianità, determinava una disparità non giustificata da ragioni oggettive. Il Ministero ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, dell'art. 83 d.P.R. n. 417/1974, degli artt. 489 e 526 del T.U. n. 297/1994 e dell'art. 101 Cost., sostenendo in sintesi che il servizio integralmente computabile ai fini della ricostruzione di carriera sarebbe solo quello prestato nel ruolo inferiore e che l'anzianità maturata con contratti a termine rileverebbe solo nei limiti previsti dalle norme richiamate, le quali non sarebbero discriminatorie perché prevedono meccanismi compensativi favorevoli al lavoratore. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali censure non erano attinenti alla decisione impugnata, poiché il giudizio riguardava il diverso tema del trattamento economico spettante durante il rapporto a termine e non la ricostruzione di carriera dopo l'immissione in ruolo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la ratio decidendi della sentenza impugnata consisteva nell'assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento, giuridico ed economico, tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato nel periodo di svolgimento del rapporto a termine. I motivi del Ministero erano quindi inconferenti, perché costruiti sulla disciplina della ricostruzione della carriera ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che non costituiva l'oggetto del giudizio. La Corte ha ribadito il principio per cui, nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; in mancanza, le censure sono assimilabili alla mancata enunciazione dei motivi e comportano l'inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché i controricorrenti erano rimasti intimati.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    I motivi erano formalmente proposti per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che non fossero riferibili al decisum.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    La mancanza di specifica attinenza delle censure alla decisione impugnata è stata equiparata alla mancata enunciazione dei motivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La proposta del relatore è stata notificata alle parti nell'ambito del procedimento in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dal ricorrente per la ricostruzione della carriera, ma ritenuto non pertinente rispetto al tema del trattamento economico durante il rapporto a termine.

  • art. 489 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dal ricorrente in funzione della computabilità del servizio, ma non decisivo per la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 526 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato quale base del criterio contrattuale che parametra la retribuzione del supplente al trattamento iniziale del personale di ruolo.

  • art. 83 d.P.R. n. 417/1974

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla computabilità del servizio e sull'assenza di discriminazione.

  • art. 101 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma senza rilievo decisivo nella valutazione di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l'applicazione della disposizione alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE

    Riferita come base delle pretese dei lavoratori a termine per il principio di non discriminazione rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e soprattutto riferite alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi costruiti su un diverso tema decisorio sono inammissibili.
  • La domanda del lavoratore a termine per ottenere parità di trattamento economico durante la vigenza del contratto e la domanda di ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo sono azioni distinte, fondate su presupposti e discipline differenti.
  • Quando la decisione impugnata si fonda sull'assenza di ragioni oggettive che giustifichino un trattamento deteriore del personale a termine durante il rapporto, è inconferente difendersi richiamando la futura o eventuale ricostruzione di carriera dopo la stabilizzazione.
  • La mancata attinenza delle censure al decisum è equiparabile alla mancata formulazione dei motivi ex art. 366 n. 4 c.p.c. e determina l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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